Articolo 403 del Codice penale
Articolo 416 terArticolo 404
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1 luglio 1931
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5 maggio 2005
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28 marzo 2006
Art. 403.

(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). )) ((Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto)) --------------- AGGIORNAMENTO (197)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 403, primo e secondo comma, del codice penale , nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
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