Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14
Articolo 5
Versione
20 febbraio 1987
Art. 6. 1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, e' consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi gia' iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.
2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , per ottenere la dichiarazione di idoneita'.
3. L'attivita' delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine puo' avvalersi delle Universita'.
4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi e' riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.

Entrata in vigore il 20 febbraio 1987
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