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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2379/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11254/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Piazza Municipio N[ 1 80044 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 5557250000817 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2349/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER IMU 2016, lamentando che il tributo è estinto per prescrizione quinquennale dal 31.12.2025.
Publiservizi srl ha controdedotto che il quinquennio decorre dal 07.12.2021, data della notificazione dell'avviso di accertamento, sicché non è scaduto alcun termine.
Il Comune di Ottaviano ha sollevato la medesima eccezione.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Il Comune di Ottaviano ha dimostrato, depositando in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata postale, che l'avviso di accertamento IMU 2016 fu notificato alla ricorrente il 07.12.2021 e, poiché non fu impugnato, divenne definitivo il 05.02.2022. Da tale data decorre il triennio previsto dall'art. 1, co. 163, l. 296/2006, per la notifica del primo atto di riscossione, che avrebbe dovuto essere stato notificato entro il 31.12.2025, 31.12 del terzo anno successivo alla definitività dell'avviso di accertamento. Ed in effetti, dunque, l'ingiunzione impugnata è stata notificata tempestivamente e legittimamente, fondandosi su un avviso di accertamento definitivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore degli uffici costituiti delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 pre ciascuno, oltre - solo per Publiservizi SRL - rimborso spese generali, cpa, iva e rimborso del Cut.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11254/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Piazza Municipio N[ 1 80044 Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 5557250000817 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2349/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER IMU 2016, lamentando che il tributo è estinto per prescrizione quinquennale dal 31.12.2025.
Publiservizi srl ha controdedotto che il quinquennio decorre dal 07.12.2021, data della notificazione dell'avviso di accertamento, sicché non è scaduto alcun termine.
Il Comune di Ottaviano ha sollevato la medesima eccezione.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Il Comune di Ottaviano ha dimostrato, depositando in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata postale, che l'avviso di accertamento IMU 2016 fu notificato alla ricorrente il 07.12.2021 e, poiché non fu impugnato, divenne definitivo il 05.02.2022. Da tale data decorre il triennio previsto dall'art. 1, co. 163, l. 296/2006, per la notifica del primo atto di riscossione, che avrebbe dovuto essere stato notificato entro il 31.12.2025, 31.12 del terzo anno successivo alla definitività dell'avviso di accertamento. Ed in effetti, dunque, l'ingiunzione impugnata è stata notificata tempestivamente e legittimamente, fondandosi su un avviso di accertamento definitivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore degli uffici costituiti delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 pre ciascuno, oltre - solo per Publiservizi SRL - rimborso spese generali, cpa, iva e rimborso del Cut.