Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1109/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.2.2025 e vertente
TRA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 1109/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
; , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
04.11.1949, ed ivi residente a[...], CF. , in proprio e quale CodiceFiscale_2
tutore di , nato ad [...], il [...], residenti in [...]
Vincenzo Valle Roveto, Via Cuneo, n. 2, CF. , nata a [...] C.F._3 Parte_3
Vincenzo Valle Roveto, il 23.10.1947, residente in [...], CF.
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. , giusta procura in calce C.F._4 Parte_1
al presente atto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio, n. 82;
APPELLANTI
pagina 1 di 12
E
, CF. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., presso la sede comunale, Via G. Marconi, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Romiti, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roccavivi (AQ), Corso Vagnolo, n. 66.
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 229/2023 del
30.09.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1684/2015, in materia di diritti della proprietà e usucapione.
CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
12.02.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di Avezzano ha rigettato le domande proposte dagli odierni appellanti nei confronti del Controparte_1
condannandoli, altresì, alla rifusione delle spese di lite.
2. Gli originari attori avevano esposto che:
- in data 30.08.1966 avevano chiesto al Genio Civile di Avezzano la cessione di proprietà ex L. 225/1965 dei vani di casette asismiche (cd. “baracche”) realizzate successivamente all'avvenuto terremoto del 1915 che aveva colpito il territorio marsicano, all'interno delle quali avevano dimorato, unitamente alle rispettive famiglie, dall'anno 1945, o quanto meno dal 23.04.1965, versando ciascuno il relativo prezzo di lire 87.945 circa nelle casse dell'Esattoria Comunale di San Vincenzo Valle
Roveto in data 01.03.1973;
- entrambe le originarie parti attrici eseguivano sulle casette in parola numerosi interventi di manutenzione, anche in assenza di eventuali e dovuti rimborsi da parte dell' convenuto. CP_2
2.1. Dunque, chiedevano al primo giudice: in via principale di accertare e dichiarare l'esistenza del diritto al trasferimento della proprietà in favore degli originari attori, per quanto di rispettiva spettanza, delle casette asismiche con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.; ed in subordine, l'accertamento del diritto di proprietà degli ulteriori due vani per intervenuta usucapione.
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3. Il Tribunale di Avezzano, all'esito dell'istruttoria, ha rilevato preliminarmente la intervenuta prescrizione dell'azione volta alla proposizione della domanda ex art. 2932
c.c. avanzata dagli originari attori, sulla falsariga del dato per cui costoro avevano esercitato il preteso diritto solo con la domanda di mediazione nell'anno 2015, a fronte dell'unica data certa risalente al 1973, allorquando avevano provveduto a versare gli importi suddetti al Genio Civile e non avendo gli stessi assolto l'onere probatorio in merito ad eventuali ulteriori atti ad efficacia interruttiva della prescrizione i tale finestra temporale. Nel merito, comunque, ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di cessione delle casette per cui è causa, preliminarmente poiché non rientranti nel novero degli alloggi veri e propri realizzati in conseguenza del terremoto e disciplinati dalla normativa invocata di cui alla L. 225/65; in secondo luogo poiché è proprio la suddetta normativa ad escludere dall'alveo degli alloggi le sistemazioni provvisorie – per l'appunto, le cd. baracche – destinate, tra l'altro, alla finale demolizione e non alla cessione. Ha ritenuto altresì il giudice di prime cure irrilevanti ai fini della decisione: il completamento dell'iter burocratico presso il Genio Civile;
il versamento del relativo importo di cessione;
nonché le opere di manutenzione neppure autorizzate dal CP_1
La sentenza qui gravata è pervenuta ad analogo provvedimento di rigetto anche in relazione alla domanda di asserita intervenuta usucapione, trattandosi nella specie di bene indisponibile poiché demaniale e a nulla potendo rilevare la comprovata sussistenza dell'iter burocratico avviato con il Genio Civile, che non avendo qualità di organo amministrativo ed essendo deputato al solo disbrigo delle pratiche di acquisizione, aveva solo comunicato agli originari attori che per l'ulteriore corso della pratica avrebbero dovuto rivolgersi all'Ente comunale convenuto.
4. Avverso la sentenza in oggetto ha proposto appello la parte soccombente, articolando due motivi che si andranno di seguito ad esaminare.
4.1. Con primo motivo, parte appellante censura la parte motiva della sentenza gravata nella parte in cui erroneamente non ravvisa il diritto alla cessione delle casette asismiche, poiché non rientranti nel novero degli alloggi di cui alla L. 225/65. A dire dell'appellante, infatti, le cd. baracche sarebbero sussumibili nell'archetipo delle costruzioni di cui alla legge in parola, considerato che: dalla loro costruzione è trascorso più di un secolo;
sussistono atti notarili di trasferimento della proprietà delle suddette in favore di altri beneficiari;
sono stati indetti bandi di concorso comunali per pagina 3 di 12 4
l'assegnazione delle stesse (come comprovato dalle allegazioni operate in primo grado dagli attori).
4.2. Mediante ricorso al secondo motivo d'appello, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'originario convenuto, senza che costui abbia assolto l'onere probatorio richiesto dalla legge in tal senso. A detta di costoro, dunque, la prescrizione non poteva essere invocata trattandosi, nella specie, di diritto potestativo sorto in virtù di accadimenti realizzatisi nel 1965 e 1973, a seguito dei quali gli immobili controversi uscivano dalla disponibilità dell'Ente convenuto, configurandosi in tal modo ipotesi di sdemanializzazione tacita degli stessi. Dunque, il primo giudice avrebbe errato anche nel ritenere la natura di detti bene di tipo demaniale, poiché, secondo la prospettazione di parte appellante, il primo giudice avrebbe confuso la natura dei beni suddetti, avendo gli stessi natura di beni patrimoniali disponibili.
Sulla scorta di quanto appena riportato, gli appellanti lamentano l'erroneità del provvedimento anche nella parte in cui disconosce l'intervenuta usucapione delle casette asismiche. Dunque, a dire degli stessi, mutata la natura delle stesse da beni patrimoniali indisponibili in beni patrimoniali disponibili in virtù della avvenuta sdemanializzazione tacita, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiararne quanto meno l'intervenuta usucapione.
5. Si è costituito il , il quale contestando recisamente Controparte_1 ogni avverso assunto, ha instato per il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
6. Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nella formulazione di cui alla L. 149/2022), all'udienza del giorno
12.02.2025.
7. Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano pagina 4 di 12 5
contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781). Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
8. L'appello è tuttavia nel merito infondato.
8.1 La qualificazione dell'intervento edilizio de quo deve essere evidentemente operata alla luce delle disposizioni normative adottate nell'immediatezza dell'evento sismico, così come anche statuito dalle stesse decisioni di cui alle sentenze nn.196/1995 e 197/1995 del TAR
Abruzzo-L'Aquila, peraltro prodotte dagli stessi appellanti.
Anche nelle suddette decisioni si afferma infatti espressamente che le “baracche” realizzate a suo tempo per la provvisoria sistemazione dei terremotati sono sottoposte alla disciplina di cui al R.D.L. 11/2/1915 n. 106 e al decr. luog. 16/1/1916 [n.54].
Il Regio decreto nr. 106 in particolare, pubblicato a distanza di pochissimi giorni dalla scossa che aveva sconvolto la Marsica e convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile pagina 5 di 12 6
1915, n. 476 (in G.U. 22/04/1915, n. 101), veniva appunto adottato nell'ambito di quella prima fase che oggi la protezione civile definisce di risoluzione del problema dell'alloggio temporaneo della popolazione, in attesa del reinsediamento definitivo o della ricostruzione. Il R.D. introduceva allora norme per la costruzione delle baracche e altri provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica nei luoghi danneggiati dal terremoto del
13 gennaio 1915.
L'art. 1 del predetto R.D. prevedeva inoltre quanto segue: la concessione delle baracche costruite a spese del Governo nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e compresi negli elenchi di cui all'art. 1° del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27 ed all'art. 1 del Regio decreto 5 febbraio successivo, n. 62 o messe a disposizione del Governo da comitati, è fatta a titolo precario da Commissioni locali a tal uopo nominate, per i Comuni dei circondari di Sora e di Avezzano, dal rispettivo Regio commissario e dal prefetto per gli altri Comuni.
L'uso di tali baracche sarà gratuito fino al 1° gennaio 1916.
A partire da tale data sarà pagato dagli utenti un canone da determinarsi per i Comuni dei circondari di Sora e di Avezzano dal rispettivo R. commissario e dal prefetto per gli altri
Comuni, sentito il genio civile, a seconda degli ambienti occupati, delle località, e della qualità e dell'ampiezza della baracca.
Sono esonerati dal pagamento di tale canone coloro che risulteranno indigenti.
La condizione di indigenza sarà discrezionalmente accertata dalle autorità indicate nel comma terzo del presente articolo.
Ai sensi poi dell'art. 4
La concessione delle baracche e delle aree è sempre revocabile per decreto della stessa autorità che l'ha accordata.
L'esecuzione dei decreti dichiaranti la revoca o la decadenza delle concessioni, è affidata agli agenti della forza pubblica.
Il successivo DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 gennaio 1916, n. 54, riguardante la cessione ai Comuni dei ricoveri e delle aree nelle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, dopo avere richiamato in premessa il R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, ritenuta l'opportunità di cedere gratuitamente ai Comuni danneggiati dal terremoto del
13 gennaio 1915 i ricoveri provvisori e stabili costruiti dallo Stato o messi a sua disposizione da unitamente alle aree espropriate dal Governo, all'articolo 1 così CP_3
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disponeva: I ricoveri provvisori e stabili costruiti dallo Stato e destinati esclusivamente a ricovero personale, nei territori danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, nonché tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad essi pertinenti, sono ceduti ai rispettivi Comuni nello stato in cui si trovano e coi diritti ed oneri relativi. I ricoveri in corso di costruzione alla data del presente decreto saranno consegnati ai Comuni a misura che verranno ultimati.
Il secondo comma poi prevedeva che sono esclusi dalla cessione i ricoveri provvisori e stabili che lo Stato crederà di riservare per i propri usi o per abitazione dei propri funzionari.
((Lo Stato si riserva altresì la facoltà di cedere in proprietà, ai privati danneggiati che lo richiedano entro il 30 giugno 1920, ricoveri stabili ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 15 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.
All'uopo i Comuni hanno l'obbligo di retrocedere gratuitamente allo Stato, mettendoli immediatamente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, i ricoveri stabili che verranno da questo indicati))
Ai sensi dell'art. 5 ultimo co.
È vietato ai Comuni di alienare le aree ed i ricoveri ad essi ceduti.
Diversamente allora da quanto assume il Giudice di prime cure e la difesa dell'appellato,
l'intervento normativo del 1916 chiarisce come già in sede di primo intervento, Lo Stato avesse previsto la realizzazione di ricoveri sia provvisori che anche tuttavia stabili.
Nella concreta individuazione di questi ultimi occorre tuttavia fare riferimento al REGIO
DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1915, n. 27 Contenente provvedimenti vari a favore dei
Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. e richiamato almeno dal decreto lgt. del
1916
Già quindi a distanza di poche ore dall'evento, con il RD del 21 gennaio era stata prevista la possibilità di realizzare sia ricoveri provvisori, vale a dire destinati ad essere comunque rimossi, cessata la fase emergenziale, che ricoveri stabili, vale a dire destinati a durare tendenzialmente a tempo indeterminato;
i primi allora definibili baracche o casette antisismiche, i secondi (veri e propri) alloggi.
All'art. 1 primo comma il RD del 21 gennaio aveva così previsto
È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per i provvedimenti e le opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri.
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Con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai bilanci dei singoli Ministeri le somme occorrenti secondo le rispettive competenze.
A cura del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto principalmente:
a) alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, agli sgomberi di aree pubbliche ed alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti.
Già alla data del 21.1.1915 quindi era stata prevista la possibilità di costruire ex novo strutture per il ricovero provvisorie ovvero stabili.
A norma tuttavia dell'Art. 3 si prevedeva che con successivi decreti Reali sarebbero state stabilite le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto, che sarebbero stati indicati in appositi elenchi.
Nulla risulta acquisito agli atti del presente procedimento sia in relazione all'emanazione di tali norme tecniche ed igieniche, che evidentemente dovevano tenere conto soprattutto della elevata sismicità della zona sia comunque almeno con riguardo al doveroso rispetto della normativa generale edilizia e di igiene in vigore al momento della realizzazione dell'intervento, e la cui osservanza non poteva (e non può) non costituire il presupposto per il riconoscimento del requisito della “stabilità” dell'alloggio ai sensi della normativa citata.
Da ciò consegue che non può che concludersi in questa sede per l'affermazione che quella casetta asismica o baracca, presumibilmente realizzata a ridosso dell'evento, abbia sempre assunto, e non abbia mai potuto perdere, i caratteri edilizio-urbanistici della provvisorietà e, come tale, fosse e sia ancora destinata quindi alla demolizione.
8.2 Dalle allegazioni fattuali peraltro rinvenibili nella stessa articolazione della prova testimoniale si evince invece la prova certa che tali strutture siano state originariamente realizzate in funzione esclusivamente provvisoria e tutt'altro che stabile.
Nel capitolo 4 della richieste istruttorie si chiede infatti ai testi escutendi di confermare la circostanza che fino ancora agli anni 1944-45 le casette asismiche assegnate al Sig.
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e sita in Santa Restituta, Via Nazionale 143 si CP_4 Parte_4
presentavano come un unico locale, nel quale era originariamente allocata la Chiesa del paese, composto da tre vani non divisi con pavimentazione in cemento, assenza di servizi, impianto idrico e riscaldamento, con un corpo aggiunto al terzo vano che fungeva da sacrestia, realizzata dall'allora Controparte_5
antecedentemente al 1945.
Nel successivo capitolo 9 si chiede altresì di confermare che nel 1945-46 la casetta asismica assegnata al Sig. sita in Santa Restituta Via Cuneo 2 si Parte_5
presentava composta da tre vani comunicanti con pavimentazione in cemento, assenza di servizi, impianto idrico e riscaldamento.
E' evidente pertanto come quelle strutture fossero state concepite e realizzate ai sensi del RD 21.1.1915 nr. 27 non per essere stabili, in quanto non minimamente rispettose non solo degli adottandi decreti di cui all'art. 3 ma delle più elementari e basilari disposizioni in materia ad esempio di igiene dei locali abitativi, pure già vigenti al momento della emanazione del RD 1915 in oggetto.
Sul punto, occorre riportare le Istruzioni ministeriali 20.6.1896 denominate
“COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI LOCALI SULL'IGIENE DEL SUOLO E
DELL'ABITATO” in cui all'Art.70 si prescriveva che “Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una speciale latrina” nonché le disposizioni di cui all'art. 39 legge
5849/88 poi confluito nell'art. 69 RD nr. 637/1907 secondo cui “Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco;
il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato: a) essere le mura convenientemente prosciugate;
b) non esservi difetto di aria e di luce;
c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene;
d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatoi costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;
e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inquinamento;
f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità; g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale d'igiene.”
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E' evidente allora che le strutture occupate dagli appellanti, comunque le si voglia definire, baracche, casette antisimiche o in altro modo, non furono realizzate per assumere il carattere della “stabilita”, vale a dire per assumere quindi i connotati dell'alloggio destinato potenzialmente ad una durata indeterminata, ma vennero sostanzialmente “messe a terra” appunto solo per affrontare le immediate esigenze abitative e, come tali, fossero destinate alla certa, futura demolizione.
Non avendo allora l'autorità che le aveva originariamente realizzate impresso a quelle specifiche strutture il carattere della stabilità, è evidente come l'occupazione delle stesse, anche se protratta per decenni, ma senza modifiche strutturali da parte della stessa autorità conformative alle disposizioni igienico-edilizie, non possa assumere alcuna valenza ai sensi della disciplina di cui alla legge 225 del 1965; disciplina la cui applicazione presuppone invece una destinazione ontologica e originaria (e non modificata e non modificabile da indebiti interventi dell'occupante) a soluzione abitativa dotata del carattere della stabilità tecnico-igienico- costruttiva.
9. Quanto alla pretesa sdemanializzazione tacita delle strutture de quibus, occorre fare applicazione dei seguenti principi di diritto che oltretutto riguarderebbero anche le strutture stabili, vale a dire agli alloggi, sussumibili nell'ambito della disciplina ex legge
225 cit.: a) per i beni patrimoniali indisponibili la cui destinazione all'uso pubblico derivi da una determinazione legislativa, la declassificazione deve avvenire in virtù di un atto di pari rango, e dunque non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario;
b) la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, postula in ogni caso che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, ed a tal fine non è sufficiente la semplice circostanza obbiettiva che questo sia stato sospeso per lunghissimo tempo (v. Cons. Stato
n. 30/91) c) premesso che l'inclusione nell'ambito dei beni del patrimonio indisponibile degli alloggi costruiti con il contributo dello Stato per far fronte alle necessità delle popolazioni colpite da eventi sismici si ricava dal T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica che ne contempla costruzione e gestione (artt. 252-255), deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, e la possibilità che questa pagina 10 di 12 11
abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico (Cassazione civile sez. II,
27/02/2012, (ud. 02/12/2011, dep. 27/02/2012), n.2962)
9.1 Pù nello specifico, come sopra già evidenziato, Il DECRETO LUOGOTENENZIALE
16 gennaio 1916, n. 54 ha disposto la cessione ai Comuni dei ricoveri e delle aree nelle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, e, ai sensi dell'art. 5 ultimo co. ed ha formalmente imposto ai Comuni il divieto di alienare le aree ed i ricoveri ad essi ceduti.
Si è pertanto in presenza di un bene demaniale o al più appartenente al patrimonio comunque indisponibile dell'ente locale. Nessuno spazio può esservi per una sdemanializzazione tacita né per la pretesa usucapione, che presuppone quella.
La declassificazione dei beni appartenenti al demanio dell'ente locale territoriale o al suo patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, come nella fattispecie al vaglio, deve avvenire infatti in virtù di atto di pari rango (così come sostanzialmente avvenuto nella fattispecie al vaglio per i soli alloggi, strutture però dotate di quelle caratteristiche tecnico-igieniche-costruttive e la normativa del 1965), e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario (nella fattispecie al vaglio oltretutto una condotta asseritamente concludente sarebbe stata assunta da meri funzionari dell'Ente e non certo dall'organo che ne ha la rappresentanza giuridica), postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subìto un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo (Cass. Sez. 2, n. 2962 del 27/02/2012 e Cassazione Civile, Sezione Seconda,
Ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29560 in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2024, pag. 9 proprio in ipotesi di trasferimento di beni in favore dell'Ente Comune).
10. L'appello deve essere pertanto rigettato e per l'effetto va integralmente confermata la gravata decisione.
10.1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n.
30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
10.2 A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n.
115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge
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24 dicembre 2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
PQM
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali relative al grado che si liquidano in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva, cassa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 comma 1-quater., inserito dall'articolo
1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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