Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1973, n. 993
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 marzo 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 6 marzo 1974