Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della convenzione stessa.