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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1382 per l'anno 2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pio Parte_1 C.F._1
MA CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formello, via degli
Olmetti 46, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
Contro
F.G. , (P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, presso lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato, dai quali è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2019 emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia il 16/07/2019;
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto ed ottenuto Parte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 415/2019 con cui veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 54.184,00 oltre interessi legali a decorrere
[...] dalle singole fatture, a titolo di corrispettivo per una serie di autovetture vendute nel periodo gennaio-luglio 2013. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha infatti esposto pagina 1 di 6 di aver venduto all'odierno opponente n. 7 autovetture, di cui ha allegato le corrispondenti fatture e che, tuttavia, quest'ultimo rimaneva inadempiente.
Con l'odierno giudizio ha proposto opposizione , il quale ha Parte_1 preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione passiva, poiché ha sostenuto di non aver mai ordinato o acquistato per sé o persone da nominare i veicoli di cui all'impugnato ricorso, né di aver mai firmato bolle di consegna o atti di acquisto o vendita degli stessi, o di avere mai avuto la disponibilità materiale dei veicoli in parola.
Nel merito ha rilevato che le fatture prodotte per l'emissione del decreto ingiuntivo non provano la certezza e liquidità del credito. Sul punto ha specificato che nelle singole fatture viene indicata la modalità di pagamento “con assegno”, dalla quale non è dato evincersi se siano rimaste insolute o meno. Ha inoltre dedotto che è stato depositato un registro di vendite privo dei dati anagrafici (nascita, cod. fiscale o indirizzo), da cui non è dato rinvenire alcuna sostanziale legittimazione del credito fatto vantare in ricorso. Per tutti questi motivi ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto, e di revocare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentate pro tempore, che ha preliminarmente contestato il difetto di legittimazione passiva così come sollevato dall'opponente poiché infondato, sul presupposto che nelle fatture veniva indicato il suo indirizzo anagrafico.
Nel merito ha dedotto che in materia di valenza probatoria, la fattura, diversamente da quanto eccepito da controparte, costituisce titolo idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, ancor più quando sia caratterizzata da una regolarità fiscale e amministrativa.
Ed invero ha precisato che le fatture commerciali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto n. 415/2019 sono fondate su prova scritta in quanto fatture originali ad estratto registro contabile con timbro di conformità all'originale.
Circa poi la contestata modalità di pagamento indicata nella fatture, si precisa che, secondo comune disciplina, la fattura è idonea a dimostrare il credito, ed ottenere così il decreto ingiuntivo, in quanto contiene: i dati identificativi del venditore pagina 2 di 6 (indirizzo, partita IVA, nome, cognome, ditta, ecc.); i dati identificativi del compratore;
la data di emissione;
le condizioni generali di vendita (per esempio la modalità di pagamento) a nulla rilevando in questo giudizio se gli assegni in questione siano rimasti insoluti.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della proposta opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza dell'8.04.2025 veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, con riferimento alla doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo giova osservare quanto segue.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale”; ed ancora Cass.
n°419.2006, Cass. n°16034.2007: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
pagina 3 di 6 Pertanto, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Invero, alla stregua di quanto sopra esposta, parte opposta nel procedimento monitorio ha allegato le fatture di vendita e un registro vendite con timbro di conformità all'originale senza allegare, tuttavia, nel presente procedimento di cognizione, nessun altro documento che potesse corroborare la sua pretesa.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.” (Cass.Civ. n. 34831 del 29/12/2024). La Corte ha altresì specificato che “la prova scritta richiesta dall'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria”.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055;
Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629), potendosi a tal fine avvalere di tutti gli ordinari mezzi previsti pagina 4 di 6 dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
Chiarito ciò, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e
l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice. ( Cass.Civ. 17371 del 17/11/2003).”
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame si deve osservare che parte opponente ha specificamente contestato di avere acquistato le autovetture di cui alle prodotte fatture e di averne ricevuto la consegna.
Da parte sua, l'opposto, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha provato la fonte del suo credito, non avendo prodotto alcun ordinativo o contratto di acquisto per nessuna delle autovetture indicate nelle fatture azionate in monitorio, né alcun documento che attestasse l'avvenuta consegna della merce. Né, tantomeno, l'opposta ha formulato istanze istruttorie volte a provare le supposte circostanze.
Sul punto, inoltre, priva di pregio è l'argomentazione proposta da parte opposta relativamente al mancato disconoscimento delle fatture che avrebbe comportato di converso la piena efficacia probante delle stesse. Nello specifico, parte opposta ha rilevato che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
pagina 5 di 6 Ed invero, la giurisprudenza richiamata da parte opposta a corredo della sua argomentazione riguarda le fatture prodotte nei rapporti tra imprenditori e che siano annotate nelle scritture contabili di chi riceve la prestazione e, pertanto, nell'ambito di una fattispecie del tutto differente da quella per cui è causa.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti nonché dei principi giurisprudenziali richiamati, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.415/2019 di questo Tribunale.
4. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000 ed € 260.000,00 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.415/2019 di questo Tribunale;
2)condanna la , in persona del l.r.p.t. alla rifusione Pt_2 Controparte_1 delle spese di lite per il presente giudizio in favore di che vengono Parte_1 liquidate in € 4.217,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1382 per l'anno 2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pio Parte_1 C.F._1
MA CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formello, via degli
Olmetti 46, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
Contro
F.G. , (P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via P. De Maria n. 9, presso lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato, dai quali è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 415/2019 emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia il 16/07/2019;
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La , in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto ed ottenuto Parte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 415/2019 con cui veniva ingiunto a Parte_1
il pagamento della somma di € 54.184,00 oltre interessi legali a decorrere
[...] dalle singole fatture, a titolo di corrispettivo per una serie di autovetture vendute nel periodo gennaio-luglio 2013. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha infatti esposto pagina 1 di 6 di aver venduto all'odierno opponente n. 7 autovetture, di cui ha allegato le corrispondenti fatture e che, tuttavia, quest'ultimo rimaneva inadempiente.
Con l'odierno giudizio ha proposto opposizione , il quale ha Parte_1 preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione passiva, poiché ha sostenuto di non aver mai ordinato o acquistato per sé o persone da nominare i veicoli di cui all'impugnato ricorso, né di aver mai firmato bolle di consegna o atti di acquisto o vendita degli stessi, o di avere mai avuto la disponibilità materiale dei veicoli in parola.
Nel merito ha rilevato che le fatture prodotte per l'emissione del decreto ingiuntivo non provano la certezza e liquidità del credito. Sul punto ha specificato che nelle singole fatture viene indicata la modalità di pagamento “con assegno”, dalla quale non è dato evincersi se siano rimaste insolute o meno. Ha inoltre dedotto che è stato depositato un registro di vendite privo dei dati anagrafici (nascita, cod. fiscale o indirizzo), da cui non è dato rinvenire alcuna sostanziale legittimazione del credito fatto vantare in ricorso. Per tutti questi motivi ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'opposto decreto, e di revocare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentate pro tempore, che ha preliminarmente contestato il difetto di legittimazione passiva così come sollevato dall'opponente poiché infondato, sul presupposto che nelle fatture veniva indicato il suo indirizzo anagrafico.
Nel merito ha dedotto che in materia di valenza probatoria, la fattura, diversamente da quanto eccepito da controparte, costituisce titolo idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, ancor più quando sia caratterizzata da una regolarità fiscale e amministrativa.
Ed invero ha precisato che le fatture commerciali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto n. 415/2019 sono fondate su prova scritta in quanto fatture originali ad estratto registro contabile con timbro di conformità all'originale.
Circa poi la contestata modalità di pagamento indicata nella fatture, si precisa che, secondo comune disciplina, la fattura è idonea a dimostrare il credito, ed ottenere così il decreto ingiuntivo, in quanto contiene: i dati identificativi del venditore pagina 2 di 6 (indirizzo, partita IVA, nome, cognome, ditta, ecc.); i dati identificativi del compratore;
la data di emissione;
le condizioni generali di vendita (per esempio la modalità di pagamento) a nulla rilevando in questo giudizio se gli assegni in questione siano rimasti insoluti.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della proposta opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza dell'8.04.2025 veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del fascicolo, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, con riferimento alla doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo giova osservare quanto segue.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale”; ed ancora Cass.
n°419.2006, Cass. n°16034.2007: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
pagina 3 di 6 Pertanto, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
Invero, alla stregua di quanto sopra esposta, parte opposta nel procedimento monitorio ha allegato le fatture di vendita e un registro vendite con timbro di conformità all'originale senza allegare, tuttavia, nel presente procedimento di cognizione, nessun altro documento che potesse corroborare la sua pretesa.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.” (Cass.Civ. n. 34831 del 29/12/2024). La Corte ha altresì specificato che “la prova scritta richiesta dall'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria”.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055;
Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629), potendosi a tal fine avvalere di tutti gli ordinari mezzi previsti pagina 4 di 6 dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
Chiarito ciò, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e
l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
ne' è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice. ( Cass.Civ. 17371 del 17/11/2003).”
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame si deve osservare che parte opponente ha specificamente contestato di avere acquistato le autovetture di cui alle prodotte fatture e di averne ricevuto la consegna.
Da parte sua, l'opposto, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha provato la fonte del suo credito, non avendo prodotto alcun ordinativo o contratto di acquisto per nessuna delle autovetture indicate nelle fatture azionate in monitorio, né alcun documento che attestasse l'avvenuta consegna della merce. Né, tantomeno, l'opposta ha formulato istanze istruttorie volte a provare le supposte circostanze.
Sul punto, inoltre, priva di pregio è l'argomentazione proposta da parte opposta relativamente al mancato disconoscimento delle fatture che avrebbe comportato di converso la piena efficacia probante delle stesse. Nello specifico, parte opposta ha rilevato che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
pagina 5 di 6 Ed invero, la giurisprudenza richiamata da parte opposta a corredo della sua argomentazione riguarda le fatture prodotte nei rapporti tra imprenditori e che siano annotate nelle scritture contabili di chi riceve la prestazione e, pertanto, nell'ambito di una fattispecie del tutto differente da quella per cui è causa.
Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti nonché dei principi giurisprudenziali richiamati, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.415/2019 di questo Tribunale.
4. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000 ed € 260.000,00 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.415/2019 di questo Tribunale;
2)condanna la , in persona del l.r.p.t. alla rifusione Pt_2 Controparte_1 delle spese di lite per il presente giudizio in favore di che vengono Parte_1 liquidate in € 4.217,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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