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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._5 Parte_6 C.F._6 difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Massimo Brigati, elettivamente domiciliati in Piacenza, via Roma n. 21, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_1 C.F._7 dall'avv. Giuseppe Accordino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Sopramuro n. 29, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e in qualità di proprietari del fondo
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
sito nel Comune di Piacenza ed individuati al locale Catasto Terreni al foglio 61, mappale 344, hanno convenuto in giudizio proprietario dell'appezzamento limitrofo, censito al CP_1
locale Catasto Terreni al foglio 61, mappale 346, per sentire accertare e dichiarare, ex art. 950
c.c., l'esatto confine tra le reciproche proprietà e – conseguentemente – ordinare a quest'ultimo il rilascio della porzione di terreno da lui indebitamente occupata. A tal fine, rappresentavano che il reale confine tra la loro proprietà e quella del convenuto era da individuarsi, in forza della relazione topografica prodotta, nella parete sud del muro del fabbricato (capannone) e non nel muro di sostegno del cortile seminterrato presente sul mappale 344. In via subordinata, chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione, in loro favore, della parte di superficie di terreno esistente tra il muro di sostegno del cortile di proprietà degli stessi e la parete sud del muro del fabbricato (capannone) di proprietà del convenuto, superficie apparentemente individuata in una porzione del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Piacenza al foglio 61, mappale 346, ovverosia nella parte tra i mappali 1130, 1015, 1016 e 344 del medesimo foglio 61. A tal fine, rappresentavano che:
- dopo aver perfezionato l'acquisto della particella 346, asserendo che la stessa CP_1
fosse costituita dalla striscia di terreno esistente tra la parete sud del proprio capannone e il muro di sostegno dell'area cortilizia degli attori, in data 01.05.2017 si impossessò di detta area;
- il convenuto, per accedervi, rimuoveva due tratti di recinzione metallica e parte di una fitta siepe che, da decenni, erano ivi posti a delimitazione e chiusura della proprietà attorea, successivamente abbattendo anche parte del muretto di recinzione e relativa cancellata;
- utilizzavano detta superficie di terreno anche quale orto e ne erano nel possesso pacifico ed ininterrotto quantomeno dal 1980, anno di costruzione del loro stabile;
- nel 2001, lamentavano un inquinamento da amianto e stillicidio derivante dalla proprietà confinante;
- a fronte di tali circostanze, intentavano un'azione possessoria ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., che, però, non veniva accolta per ritenuta mancata prova di attualità di un compossesso uti condominus.
2 Facevano presente che ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
1.1) Con atto depositato in data 13.09.2022, si costituiva in giudizio il quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda di regolamento dei confini in quanto infondata e non provata.
Deduceva, in particolare, che l'azione proposta dagli attori non poteva qualificarsi quale regolamento di confini, bensì quale azione di rivendica, laddove gli stessi evidenziavano la sussistenza di un contrasto tra titoli di proprietà ed individuavano pure con precisione l'esatto confine della loro proprietà, non lasciando spazio a nessuna incertezza a riguardo. Osservava che gli accertamenti tecnici posti dagli attori a fondamento della domanda, ed in forza dei quali gli stessi affermavano che il confine della loro proprietà era, in realtà, determinato dalla parete sud del muro del fabbricato di sua proprietà, erano del tutto infondati e in contrasto con le risultanze catastali. Sostenevano che tali accertamenti omettevano di valutare il frazionamento catastale del
06.11.1975, approvato il 02.12.1975, prot. n. 1106 dell'Ufficio Tecnico Erariale, dal quale emergeva in modo inequivocabile che il mappale 346 aveva un'ampiezza di 2 metri.
Rappresentava che, per evitare contestazioni da parte dei confinanti, aveva delimitato l'area di cui al mappale 346 per un ampiezza di 1,50 metri, anziché di 2 metri. Deduceva, rispetto alla proposta domanda di usucapione, che la stessa doveva considerarsi parimenti infondata e non provata;
invero, lo stesso stato dei luoghi (il mappale 346 era delimitato, nella parte del di proprietà degli attori, da una recinzione che sovrastava il muro di contenimento CP_2
del cortile sottostante a circa 3 metri;
dal piano stradale, il suddetto terreno non era CP_3 accessibile, esistendo un muretto con sovrastante cancellata che impediva l'accesso agli estranei) escludeva la materiale praticabilità di un possesso esclusivo dell'area in questione da parte degli attori. Rappresentava che la semplice coltivazione ad orto di un terreno era inquadrabile nella mera tolleranza del proprietario e non poteva certo configurare un possesso pieno.
1.2) All'udienza del 04.10.2022, il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 02.05.2023, ritenutane l'opportunità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il geom.
[...] il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, alla successiva udienza del Per_1
08.06.2023 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 07.12.2023. Con ordinanza del
17.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), lette le osservazioni svolte da parte convenuta, nella
3 nota depositata in vista della suddetta udienza, alla relazione peritale e ritenutane la necessità, disponeva la convocazione del CTU a chiarimenti. All'udienza del 01.02.2024, assegnava al geom. termine di giorni sessanta per il deposito di una relazione integrativa alla Persona_1
relazione peritale, la quale veniva depositata in data 18.05.2024. Alla successiva udienza del
16.07.2024, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 24.10.2024 e del 29.10.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
2) Prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie, è opportuno inquadrare giuridicamente la fattispecie concreta.
Com'è noto, l'azione di regolamento di confini è disciplinata dall'art. 950 c.c., il quale espressamente prevede che: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente” (comma 1); a tal fine è ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali (commi 2 e 3).
Il presupposto della predetta azione è, dunque, l'incertezza del confine tra due res immobili;
in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine
(Cass. civ., sez. II, 15.05.2018, n. 11822). La presente azione si sostanzia, dunque, in una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attrice e convenuta. Tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia stabilito giudizialmente e, sul versante probatorio, che ogni mezzo di prova sia ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore, che sul convenuto, l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. civ., sez. II, 24.04.2018, n. 10062).
4 Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: “E' correttamente qualificata actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (Cass. civ., sez. II, 30.01.2017, n. 2297).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, devono ritenersi astrattamente rispettati i presupposti per l'esperibilità dell'azione ex art. 950 c.c., avendo parte attrice in concreto prospettato la presenza di una incertezza sulla demarcazione dei fondi tale da rendere necessario un adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.
Invero, Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno allegato che, a partire dall'anno 2017, la proprietà confinante aveva
[...] Parte_6
compiuto alcune condotte di sconfinamento e di indebita occupazione di porzioni di alcune aree di sua titolarità mediante la realizzazione di una nuova recinzione, come rappresentato nella relazione tecnica di parte del 03.07.2017, redatta dal geom. previo sopralluogo in CP_4
loco, esame delle risultanze catastali e degli atti di provenienza. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 950 c.c., posto che l'attuale confine sussistente tra le proprietà costituisce termine apparente, in quanto oggetto di contestazione da parte degli attori.
E' opportuno, a questo punto, procedere alla disamina dell'elaborato peritale del geom.
[...]
il quale, con un elaborato preciso, argomentato e fondato su un attenta disamina dello Per_1
stato dei luoghi e dei documenti prodotti dalle parti, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione attorea e gli accertamenti risultanti dalla consulenza di parte allegata.
Il CTU ha, in prima battuta, descritto lo stato dei luoghi, rilevando che: “La particella 344, del foglio 61, di qualità ente urbano, confina catastalmente a nord con la particella 346, ad est con la particella 345 e lungo i lati sud ed ovest con la strada comunale “Via dei Bersaglieri”.
5 Trattasi di un fabbricato abitativo a due piani fuori terra ed uno seminterrato composto da 8
u.i.u. e da un'area scoperta pertinenziale ad uso cortile e giardino. Il cortile è posto al piano sottostrada ed è delimitato lungo i lati est, nord ed ovest da un muro di contenimento […] Le particelle 1015 e 1016 del foglio 61, di qualità ente urbano, confinano catastalmente, in un unico corpo, a nord con Strada comunale alla Verza (catastalmente Strada Comunale di S. Franca), ad est con la particella 125 ed il Rio Comune, a sud con la particella 346 ed a est con Strada dei
Bersaglieri. Su tali particelle esiste un fabbricato accessorio, in cattivo stato di manutenzione, posizionato catastalmente sul confine sud delle particelle in parola, nonché un altro fabbricato
(presente anche sulla mappa d'impianto) sul lato nord/est, insistente sul solo mappale 1015 […]
La particella 346, del foglio 61, confina catastalmente con Via dei Bersaglieri lungo il lato ovest, con le particelle 344 e 345 lungo il lato sud, e con le particelle 1016 e 1015 lungo il lato nord.
Tale particella è censita nel Catasto Terreni del Comune di Piacenza con qualità prato irriguo, di are 01.30, intestata catastalmente al NO […] Tra il muro di contenimento CP_1
del cortile - mappale 344 - ed il fabbricato del NO , raffigurato graficamente CP_1
sui mappali 1015 e 1016, esiste una piccola striscia di terreno incolta, larga circa 1.50mt e delimitata a sud da una recinzione metallica di recente realizzazione. Detta porzione di terreno è quella oggetto di controversia”.
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, proseguito affermando che: “Dai titoli di provenienza in appresso elencati, non si rilevano elementi utili ad identificare l'esatta collocazione della linea di confine […] Allo scopo di individuare l'esatta linea di confine, non rinvenendo documentazione utile nei titoli di provenienza, lo scrivente CTU, ha svolto presso Agenzia delle
Entrate - Territorio di Piacenza tutte le ricerche necessarie al fine di individuare gli atti catastali che hanno prodotto le linee di confine oggetto di verifica. Attraverso la lettura delle visure storiche per immobile, nonché dalla disamina cartografica catastale (mappa WEGIS ed impianto), si riscontra che la particella 346 è stata generata da un tipo di frazionamento successivo alla redazione della mappa d'impianto, ma antecedente all'impianto meccanografico del 01/05/1977 […] Considerata la situazione rilevata in loco e preso atto di tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento all'assenza in loco di termini lapidei che possono essere tenuti in considerazione come elementi probatori di confine, il confine è da ricercarsi considerando i Tipi di Frazionamento n. 43/1956 e n.148/1974, la cui ricostruzione si basa sugli allineamenti e squadri indicati, nonché dalle dividenti d'impianto”.
6 Procedendo, quindi, alle operazioni di riconfinazione, indicando i criteri seguiti, il geom.
[...] ha accertato che: “il confine di fatto differisce dal confine catastale. Dalla Per_1
sovrapposizione della linea di confine, determinata come sopra, allo stato di fatto, tale risultante dal rilievo topografico eseguito durante l'operazione collegiale, si porta a determinare le seguenti considerazioni: il confine tra le particelle 344 e 346 del foglio 61, coincide con il lato sud del fabbricato del Sig. ; la particella 346, attualmente censita al Catasto CP_1
Terreni con prato irriguo, è realmente occupata dal fabbricato del Sig. ; la striscia CP_1 di terreno a sud del fabbricato del Sig. , insiste sul mappale 344”, a tal fine redigendo CP_1 apposita planimetria (allegato n. 21). Ha, quindi, concluso che: “Lo scrivente non ritiene utile materializzare in loco segni di terminazione come futuri elementi probatori di confine, in quanto la linea stessa coincide con il lato sud del fabbricato del Sig. Di conseguenza la CP_1 porzione di terreno controversa costituisce area scoperta del mappale 344, foglio 61”.
Successivamente, nella relazione integrativa depositata il 18.05.2024 (e datata 13.04.2024), il
CTU (che all'udienza del 01.02.2024 aveva confermato le proprie conclusioni), tenuto conto di ulteriore documentazione e a soli fini transattivi (in ragione del margine di scarto quadratico medio di 0.184 metri della sua precedente relazione), ha ritenuto di ricostruire la posizione di confine ad una distanza di 50 centimetri a sud del fabbricato di Così infatti scrive CP_1 il geom. “Tenuto conto dello scarto quadratico medio di 0.184m di cui alla Persona_1 precedente relazione, alla luce di quanto emerso dall'attività peritale integrativa e dai nuovi documenti portati agli atti, quale ipotesi transattiva, si ricostruisce la posizione del confine tra il lato nord della particella 344 e la particella 346 del foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di
Piacenza sulla base dell'elaborato grafico allegato all'abitabilità n.160/1980, che colloca il confine di cui trattasi ad una distanza di 50cm a sud del fabbricato del Sig. ”. Il CTU non CP_1
ha, quindi, modificato le proprie conclusioni che, sulla base dei rilievi strumentali topografici effettuati, lo hanno portato a individuare il confine esattamente con il lato sud del fabbricato del convenuto.
A questo giova precisare, in punto di diritto, che, al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria d'importanza (salvo per le indicazioni, solo sussidiarie, delle mappe catastali), non può, tuttavia, prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per
7 risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Sebbene, quindi, il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che abbiano rilievo fondamentale e preliminare i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate, ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione: in particolare, si è osservato che: “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti” (Cass., sez. VI, ord. 23.06.2020, n. 12327).
Nel caso di specie, nonostante quanto sostenuto da parte convenuta, risulta che il CTU ha correttamente posto, come punto di partenza della sua attività, il tipo di frazionamento del 1974, protocollo n. 1016 del 1975; ha, quindi, riscontrato i punti fiduciali utilizzati nel 1991, noti per definire il punto di rotazione e traslazione della mappa catastale, e verificato la plausibilità del risultato ponendolo a confronto con il resto dei confini di contesto.
In risposta alle osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta, infatti, l'Ausiliare del Giudice ha sostenuto che: “Per effettuare una riconfinazione, partendo dalla mappa d'impianto occorre reperire sul posto i punti di appoggio individuabili sia sulla mappa che sul posto, ed in particolare quei punti caratteristici topografici che sono stati rilevati in occasione del frazionamento del 1975 (particolari “storici” presenti sulla mappa d'impianto ancora reperibili in loco). La recinzione di confine posizionata sull'ex mappale 11 del foglio 57 sicuramente non è un “particolare topografico” certo, in quanto: il manufatto è di recente realizzazione e non sono presenti termini risalenti dall'epoca del frazionamento;
sul frazionamento del 1974 non è presente alcun elemento, misura o quota per verificare la posizione del muretto di recinzione;
il prolungamento dell'allineamento della recinzione di confine è un'operazione topografica/catastale imprecisa e che non rispetta la normativa catastale […] Considerare come
“punto noto 1” l'asse del fosso come “particolare topografico” è errato, in quanto non è particolare topografico certo;
anche il “punto noto 2”, pilastro di recinzione del mappale ex 338 non è particolare topografico certo”.
8 Le osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta sono state, quindi, riscontrate, con ragionamento chiaro e pienamente condivisibile dal geom. che ha avuto modo di Persona_1
ricostruire nel dettaglio come si sia proceduto all'accertamento dei confini.
Questi, invero, ha dato atto di aver proceduto a compiere misurazioni con strumentazione calibrata, procedendo a individuare sicuri punti fiduciali e di riferimento per operare il confinamento (“è importante far rilevare che la metodologia utilizzata dallo scrivente CTU, ovvero la rototranslazione ai minimi quadrati, è un calcolo matematico rigoroso […] La precisione ottenuta utilizzando 23 “particolari topografici”, poi ridotti a 9, conferma la precisione del risultato che dipende, in misura rilevante, dalla diligenza del prelievo delle coordinate grafiche e soprattutto dalla scelta dei punti d'appoggio, abbinata ad una corretta compensazione cartografica”). Ha, quindi, prodotto: sub. allegati nn. 17 e 18, la ricostruzione dei frazionamenti del 1956 e del 1974; sub. allegati nn. 19 e 20, la “sovrapposizione grezza” e la
“sovrapposizione mediata” del rilievo dello stato di fatto e dei frazionamenti (laddove mediato è
“l'errore tra i 16 cm del fabbricato d'impianto ed i 48 cm del muretto di recinzione”); sub. allegato n. 21, il “dettaglio sovrapposizione mediata”, ossia la dimostrazione grafica della ricostruzione dei frazionamenti del 1956 e del 1974 e la sovrapposizione al rilievo di inquadramento del sito oggetto di riconfinazione, in cui vengono indicati: con linea rossa, le dividenti d'impianto; con linea rosa, le dividenti di cui al frazionamento del 1956; con linea blu, le dividenti di cui al frazionamento del 1974; con linea verde, la recinzione metallica apposta dal convenuto sul mappale n. 344 di proprietà attorea. A fronte di tali accertamenti, il geom.
[...]
a, quindi, potuto accertare uno sconfinamento da parte di Per_1 CP_1
Si condivide, pertanto, pienamente l'accertamento dei confini svolto dal CTU e rappresentato nell'elaborato grafico di cui allegato n. 21 alla relazione peritale depositato in data 07.12.2023.
2.1) L'accoglimento della domanda di accertamento della linea di confine comporta l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata da per l'effetto, quest'ultimo è tenuto a rilasciare la porzione di terreno, CP_1
di proprietà di parte attrice, sita tra il lato sud del suo fabbricato, sito sul mappale 346, e la recinzione metallica e a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per quanto riguarda, invece, le spese della CTU, le stesse vanno poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti.
9 E', infatti, consolidato in giurisprudenza il principio che la consulenza tecnica d'ufficio sia strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da ciò discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico, e sull'obbligo del relativo pagamento, debba prescindere sia dalla disciplina sul riparto delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle stesse, che deve avvenire sulla base del principio di soccombenza (ex multiis: Cass., n. 6199/1996; Cass., n. 20314/2006; Cass., n.
23586/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di Parte_1 Parte_2
e sito nel
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Comune di Piacenza ed individuato al locale Catasto Terreni al foglio 61, mappale 344, e quello adiacente, di proprietà di sempre censito al locale Catasto Terreni al foglio 61, CP_1
mappale 346, è rappresentato dal confine catastale individuato nell'elaborato grafico di cui all'allegato 21 della CTU redatta dal geom. e depositata nel presente Persona_1
procedimento in data 07.12.2023;
2. condanna al rilascio della porzione di terreno di proprietà di CP_1 Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 individuata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 21 della CTU redatta dal geom.
[...]
depositata nel presente procedimento in data 07.12.2023, e a provvedere alla Per_1
rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione degli impedimenti (rete metallica) realizzati e posti in violazione del suddetto confine;
3. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese da quest'ultima sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 3.000,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido tra loro.
10 Piacenza, lì 12.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._5 Parte_6 C.F._6 difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Massimo Brigati, elettivamente domiciliati in Piacenza, via Roma n. 21, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_1 C.F._7 dall'avv. Giuseppe Accordino, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Sopramuro n. 29, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e in qualità di proprietari del fondo
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
sito nel Comune di Piacenza ed individuati al locale Catasto Terreni al foglio 61, mappale 344, hanno convenuto in giudizio proprietario dell'appezzamento limitrofo, censito al CP_1
locale Catasto Terreni al foglio 61, mappale 346, per sentire accertare e dichiarare, ex art. 950
c.c., l'esatto confine tra le reciproche proprietà e – conseguentemente – ordinare a quest'ultimo il rilascio della porzione di terreno da lui indebitamente occupata. A tal fine, rappresentavano che il reale confine tra la loro proprietà e quella del convenuto era da individuarsi, in forza della relazione topografica prodotta, nella parete sud del muro del fabbricato (capannone) e non nel muro di sostegno del cortile seminterrato presente sul mappale 344. In via subordinata, chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione, in loro favore, della parte di superficie di terreno esistente tra il muro di sostegno del cortile di proprietà degli stessi e la parete sud del muro del fabbricato (capannone) di proprietà del convenuto, superficie apparentemente individuata in una porzione del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Piacenza al foglio 61, mappale 346, ovverosia nella parte tra i mappali 1130, 1015, 1016 e 344 del medesimo foglio 61. A tal fine, rappresentavano che:
- dopo aver perfezionato l'acquisto della particella 346, asserendo che la stessa CP_1
fosse costituita dalla striscia di terreno esistente tra la parete sud del proprio capannone e il muro di sostegno dell'area cortilizia degli attori, in data 01.05.2017 si impossessò di detta area;
- il convenuto, per accedervi, rimuoveva due tratti di recinzione metallica e parte di una fitta siepe che, da decenni, erano ivi posti a delimitazione e chiusura della proprietà attorea, successivamente abbattendo anche parte del muretto di recinzione e relativa cancellata;
- utilizzavano detta superficie di terreno anche quale orto e ne erano nel possesso pacifico ed ininterrotto quantomeno dal 1980, anno di costruzione del loro stabile;
- nel 2001, lamentavano un inquinamento da amianto e stillicidio derivante dalla proprietà confinante;
- a fronte di tali circostanze, intentavano un'azione possessoria ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., che, però, non veniva accolta per ritenuta mancata prova di attualità di un compossesso uti condominus.
2 Facevano presente che ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione obbligatoria, dava esito negativo.
1.1) Con atto depositato in data 13.09.2022, si costituiva in giudizio il quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda di regolamento dei confini in quanto infondata e non provata.
Deduceva, in particolare, che l'azione proposta dagli attori non poteva qualificarsi quale regolamento di confini, bensì quale azione di rivendica, laddove gli stessi evidenziavano la sussistenza di un contrasto tra titoli di proprietà ed individuavano pure con precisione l'esatto confine della loro proprietà, non lasciando spazio a nessuna incertezza a riguardo. Osservava che gli accertamenti tecnici posti dagli attori a fondamento della domanda, ed in forza dei quali gli stessi affermavano che il confine della loro proprietà era, in realtà, determinato dalla parete sud del muro del fabbricato di sua proprietà, erano del tutto infondati e in contrasto con le risultanze catastali. Sostenevano che tali accertamenti omettevano di valutare il frazionamento catastale del
06.11.1975, approvato il 02.12.1975, prot. n. 1106 dell'Ufficio Tecnico Erariale, dal quale emergeva in modo inequivocabile che il mappale 346 aveva un'ampiezza di 2 metri.
Rappresentava che, per evitare contestazioni da parte dei confinanti, aveva delimitato l'area di cui al mappale 346 per un ampiezza di 1,50 metri, anziché di 2 metri. Deduceva, rispetto alla proposta domanda di usucapione, che la stessa doveva considerarsi parimenti infondata e non provata;
invero, lo stesso stato dei luoghi (il mappale 346 era delimitato, nella parte del di proprietà degli attori, da una recinzione che sovrastava il muro di contenimento CP_2
del cortile sottostante a circa 3 metri;
dal piano stradale, il suddetto terreno non era CP_3 accessibile, esistendo un muretto con sovrastante cancellata che impediva l'accesso agli estranei) escludeva la materiale praticabilità di un possesso esclusivo dell'area in questione da parte degli attori. Rappresentava che la semplice coltivazione ad orto di un terreno era inquadrabile nella mera tolleranza del proprietario e non poteva certo configurare un possesso pieno.
1.2) All'udienza del 04.10.2022, il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 02.05.2023, ritenutane l'opportunità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il geom.
[...] il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, alla successiva udienza del Per_1
08.06.2023 e depositava il proprio elaborato definitivo in data 07.12.2023. Con ordinanza del
17.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), lette le osservazioni svolte da parte convenuta, nella
3 nota depositata in vista della suddetta udienza, alla relazione peritale e ritenutane la necessità, disponeva la convocazione del CTU a chiarimenti. All'udienza del 01.02.2024, assegnava al geom. termine di giorni sessanta per il deposito di una relazione integrativa alla Persona_1
relazione peritale, la quale veniva depositata in data 18.05.2024. Alla successiva udienza del
16.07.2024, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, le quali venivano assunte alle udienze del 24.10.2024 e del 29.10.2024. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
2) Prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie, è opportuno inquadrare giuridicamente la fattispecie concreta.
Com'è noto, l'azione di regolamento di confini è disciplinata dall'art. 950 c.c., il quale espressamente prevede che: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente” (comma 1); a tal fine è ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali (commi 2 e 3).
Il presupposto della predetta azione è, dunque, l'incertezza del confine tra due res immobili;
in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine
(Cass. civ., sez. II, 15.05.2018, n. 11822). La presente azione si sostanzia, dunque, in una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attrice e convenuta. Tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia stabilito giudizialmente e, sul versante probatorio, che ogni mezzo di prova sia ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore, che sul convenuto, l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. civ., sez. II, 24.04.2018, n. 10062).
4 Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: “E' correttamente qualificata actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (Cass. civ., sez. II, 30.01.2017, n. 2297).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, devono ritenersi astrattamente rispettati i presupposti per l'esperibilità dell'azione ex art. 950 c.c., avendo parte attrice in concreto prospettato la presenza di una incertezza sulla demarcazione dei fondi tale da rendere necessario un adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.
Invero, Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno allegato che, a partire dall'anno 2017, la proprietà confinante aveva
[...] Parte_6
compiuto alcune condotte di sconfinamento e di indebita occupazione di porzioni di alcune aree di sua titolarità mediante la realizzazione di una nuova recinzione, come rappresentato nella relazione tecnica di parte del 03.07.2017, redatta dal geom. previo sopralluogo in CP_4
loco, esame delle risultanze catastali e degli atti di provenienza. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 950 c.c., posto che l'attuale confine sussistente tra le proprietà costituisce termine apparente, in quanto oggetto di contestazione da parte degli attori.
E' opportuno, a questo punto, procedere alla disamina dell'elaborato peritale del geom.
[...]
il quale, con un elaborato preciso, argomentato e fondato su un attenta disamina dello Per_1
stato dei luoghi e dei documenti prodotti dalle parti, ha sostanzialmente confermato la ricostruzione attorea e gli accertamenti risultanti dalla consulenza di parte allegata.
Il CTU ha, in prima battuta, descritto lo stato dei luoghi, rilevando che: “La particella 344, del foglio 61, di qualità ente urbano, confina catastalmente a nord con la particella 346, ad est con la particella 345 e lungo i lati sud ed ovest con la strada comunale “Via dei Bersaglieri”.
5 Trattasi di un fabbricato abitativo a due piani fuori terra ed uno seminterrato composto da 8
u.i.u. e da un'area scoperta pertinenziale ad uso cortile e giardino. Il cortile è posto al piano sottostrada ed è delimitato lungo i lati est, nord ed ovest da un muro di contenimento […] Le particelle 1015 e 1016 del foglio 61, di qualità ente urbano, confinano catastalmente, in un unico corpo, a nord con Strada comunale alla Verza (catastalmente Strada Comunale di S. Franca), ad est con la particella 125 ed il Rio Comune, a sud con la particella 346 ed a est con Strada dei
Bersaglieri. Su tali particelle esiste un fabbricato accessorio, in cattivo stato di manutenzione, posizionato catastalmente sul confine sud delle particelle in parola, nonché un altro fabbricato
(presente anche sulla mappa d'impianto) sul lato nord/est, insistente sul solo mappale 1015 […]
La particella 346, del foglio 61, confina catastalmente con Via dei Bersaglieri lungo il lato ovest, con le particelle 344 e 345 lungo il lato sud, e con le particelle 1016 e 1015 lungo il lato nord.
Tale particella è censita nel Catasto Terreni del Comune di Piacenza con qualità prato irriguo, di are 01.30, intestata catastalmente al NO […] Tra il muro di contenimento CP_1
del cortile - mappale 344 - ed il fabbricato del NO , raffigurato graficamente CP_1
sui mappali 1015 e 1016, esiste una piccola striscia di terreno incolta, larga circa 1.50mt e delimitata a sud da una recinzione metallica di recente realizzazione. Detta porzione di terreno è quella oggetto di controversia”.
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, proseguito affermando che: “Dai titoli di provenienza in appresso elencati, non si rilevano elementi utili ad identificare l'esatta collocazione della linea di confine […] Allo scopo di individuare l'esatta linea di confine, non rinvenendo documentazione utile nei titoli di provenienza, lo scrivente CTU, ha svolto presso Agenzia delle
Entrate - Territorio di Piacenza tutte le ricerche necessarie al fine di individuare gli atti catastali che hanno prodotto le linee di confine oggetto di verifica. Attraverso la lettura delle visure storiche per immobile, nonché dalla disamina cartografica catastale (mappa WEGIS ed impianto), si riscontra che la particella 346 è stata generata da un tipo di frazionamento successivo alla redazione della mappa d'impianto, ma antecedente all'impianto meccanografico del 01/05/1977 […] Considerata la situazione rilevata in loco e preso atto di tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento all'assenza in loco di termini lapidei che possono essere tenuti in considerazione come elementi probatori di confine, il confine è da ricercarsi considerando i Tipi di Frazionamento n. 43/1956 e n.148/1974, la cui ricostruzione si basa sugli allineamenti e squadri indicati, nonché dalle dividenti d'impianto”.
6 Procedendo, quindi, alle operazioni di riconfinazione, indicando i criteri seguiti, il geom.
[...] ha accertato che: “il confine di fatto differisce dal confine catastale. Dalla Per_1
sovrapposizione della linea di confine, determinata come sopra, allo stato di fatto, tale risultante dal rilievo topografico eseguito durante l'operazione collegiale, si porta a determinare le seguenti considerazioni: il confine tra le particelle 344 e 346 del foglio 61, coincide con il lato sud del fabbricato del Sig. ; la particella 346, attualmente censita al Catasto CP_1
Terreni con prato irriguo, è realmente occupata dal fabbricato del Sig. ; la striscia CP_1 di terreno a sud del fabbricato del Sig. , insiste sul mappale 344”, a tal fine redigendo CP_1 apposita planimetria (allegato n. 21). Ha, quindi, concluso che: “Lo scrivente non ritiene utile materializzare in loco segni di terminazione come futuri elementi probatori di confine, in quanto la linea stessa coincide con il lato sud del fabbricato del Sig. Di conseguenza la CP_1 porzione di terreno controversa costituisce area scoperta del mappale 344, foglio 61”.
Successivamente, nella relazione integrativa depositata il 18.05.2024 (e datata 13.04.2024), il
CTU (che all'udienza del 01.02.2024 aveva confermato le proprie conclusioni), tenuto conto di ulteriore documentazione e a soli fini transattivi (in ragione del margine di scarto quadratico medio di 0.184 metri della sua precedente relazione), ha ritenuto di ricostruire la posizione di confine ad una distanza di 50 centimetri a sud del fabbricato di Così infatti scrive CP_1 il geom. “Tenuto conto dello scarto quadratico medio di 0.184m di cui alla Persona_1 precedente relazione, alla luce di quanto emerso dall'attività peritale integrativa e dai nuovi documenti portati agli atti, quale ipotesi transattiva, si ricostruisce la posizione del confine tra il lato nord della particella 344 e la particella 346 del foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di
Piacenza sulla base dell'elaborato grafico allegato all'abitabilità n.160/1980, che colloca il confine di cui trattasi ad una distanza di 50cm a sud del fabbricato del Sig. ”. Il CTU non CP_1
ha, quindi, modificato le proprie conclusioni che, sulla base dei rilievi strumentali topografici effettuati, lo hanno portato a individuare il confine esattamente con il lato sud del fabbricato del convenuto.
A questo giova precisare, in punto di diritto, che, al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria d'importanza (salvo per le indicazioni, solo sussidiarie, delle mappe catastali), non può, tuttavia, prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per
7 risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Sebbene, quindi, il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che abbiano rilievo fondamentale e preliminare i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate, ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione: in particolare, si è osservato che: “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti” (Cass., sez. VI, ord. 23.06.2020, n. 12327).
Nel caso di specie, nonostante quanto sostenuto da parte convenuta, risulta che il CTU ha correttamente posto, come punto di partenza della sua attività, il tipo di frazionamento del 1974, protocollo n. 1016 del 1975; ha, quindi, riscontrato i punti fiduciali utilizzati nel 1991, noti per definire il punto di rotazione e traslazione della mappa catastale, e verificato la plausibilità del risultato ponendolo a confronto con il resto dei confini di contesto.
In risposta alle osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta, infatti, l'Ausiliare del Giudice ha sostenuto che: “Per effettuare una riconfinazione, partendo dalla mappa d'impianto occorre reperire sul posto i punti di appoggio individuabili sia sulla mappa che sul posto, ed in particolare quei punti caratteristici topografici che sono stati rilevati in occasione del frazionamento del 1975 (particolari “storici” presenti sulla mappa d'impianto ancora reperibili in loco). La recinzione di confine posizionata sull'ex mappale 11 del foglio 57 sicuramente non è un “particolare topografico” certo, in quanto: il manufatto è di recente realizzazione e non sono presenti termini risalenti dall'epoca del frazionamento;
sul frazionamento del 1974 non è presente alcun elemento, misura o quota per verificare la posizione del muretto di recinzione;
il prolungamento dell'allineamento della recinzione di confine è un'operazione topografica/catastale imprecisa e che non rispetta la normativa catastale […] Considerare come
“punto noto 1” l'asse del fosso come “particolare topografico” è errato, in quanto non è particolare topografico certo;
anche il “punto noto 2”, pilastro di recinzione del mappale ex 338 non è particolare topografico certo”.
8 Le osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta sono state, quindi, riscontrate, con ragionamento chiaro e pienamente condivisibile dal geom. che ha avuto modo di Persona_1
ricostruire nel dettaglio come si sia proceduto all'accertamento dei confini.
Questi, invero, ha dato atto di aver proceduto a compiere misurazioni con strumentazione calibrata, procedendo a individuare sicuri punti fiduciali e di riferimento per operare il confinamento (“è importante far rilevare che la metodologia utilizzata dallo scrivente CTU, ovvero la rototranslazione ai minimi quadrati, è un calcolo matematico rigoroso […] La precisione ottenuta utilizzando 23 “particolari topografici”, poi ridotti a 9, conferma la precisione del risultato che dipende, in misura rilevante, dalla diligenza del prelievo delle coordinate grafiche e soprattutto dalla scelta dei punti d'appoggio, abbinata ad una corretta compensazione cartografica”). Ha, quindi, prodotto: sub. allegati nn. 17 e 18, la ricostruzione dei frazionamenti del 1956 e del 1974; sub. allegati nn. 19 e 20, la “sovrapposizione grezza” e la
“sovrapposizione mediata” del rilievo dello stato di fatto e dei frazionamenti (laddove mediato è
“l'errore tra i 16 cm del fabbricato d'impianto ed i 48 cm del muretto di recinzione”); sub. allegato n. 21, il “dettaglio sovrapposizione mediata”, ossia la dimostrazione grafica della ricostruzione dei frazionamenti del 1956 e del 1974 e la sovrapposizione al rilievo di inquadramento del sito oggetto di riconfinazione, in cui vengono indicati: con linea rossa, le dividenti d'impianto; con linea rosa, le dividenti di cui al frazionamento del 1956; con linea blu, le dividenti di cui al frazionamento del 1974; con linea verde, la recinzione metallica apposta dal convenuto sul mappale n. 344 di proprietà attorea. A fronte di tali accertamenti, il geom.
[...]
a, quindi, potuto accertare uno sconfinamento da parte di Per_1 CP_1
Si condivide, pertanto, pienamente l'accertamento dei confini svolto dal CTU e rappresentato nell'elaborato grafico di cui allegato n. 21 alla relazione peritale depositato in data 07.12.2023.
2.1) L'accoglimento della domanda di accertamento della linea di confine comporta l'accoglimento della domanda di condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata da per l'effetto, quest'ultimo è tenuto a rilasciare la porzione di terreno, CP_1
di proprietà di parte attrice, sita tra il lato sud del suo fabbricato, sito sul mappale 346, e la recinzione metallica e a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per quanto riguarda, invece, le spese della CTU, le stesse vanno poste, in via definitiva, a carico solidale delle parti.
9 E', infatti, consolidato in giurisprudenza il principio che la consulenza tecnica d'ufficio sia strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da ciò discende necessariamente che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico, e sull'obbligo del relativo pagamento, debba prescindere sia dalla disciplina sul riparto delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle stesse, che deve avvenire sulla base del principio di soccombenza (ex multiis: Cass., n. 6199/1996; Cass., n. 20314/2006; Cass., n.
23586/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di Parte_1 Parte_2
e sito nel
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Comune di Piacenza ed individuato al locale Catasto Terreni al foglio 61, mappale 344, e quello adiacente, di proprietà di sempre censito al locale Catasto Terreni al foglio 61, CP_1
mappale 346, è rappresentato dal confine catastale individuato nell'elaborato grafico di cui all'allegato 21 della CTU redatta dal geom. e depositata nel presente Persona_1
procedimento in data 07.12.2023;
2. condanna al rilascio della porzione di terreno di proprietà di CP_1 Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 individuata nell'elaborato grafico di cui all'allegato 21 della CTU redatta dal geom.
[...]
depositata nel presente procedimento in data 07.12.2023, e a provvedere alla Per_1
rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione degli impedimenti (rete metallica) realizzati e posti in violazione del suddetto confine;
3. condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice le spese da quest'ultima sostenute per il presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 3.000,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido tra loro.
10 Piacenza, lì 12.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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