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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ROSA LAROCCA Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.345 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.303/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 20.3.2020 e pubblicata il 21.3.2020, e vertente tra
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pardini ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avv. Carmen Ferri ed elettivamente domiciliato in alla Via Nazario Sauro-Palazzo CP_1
; APPELLATO CP_3
trattenuta in decisione il giorno 1.7.2025 sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante costituita con note scritte depositate il 24.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.303/2020 emessa il 20.3.2020 e pubblicata il 21.3.2020 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, decidendo sull'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dal CP_1
con atto di citazione notificato il 23.10.2008 avverso il decreto ingiuntivo n.542/2008
[...]
emesso il 9.8.2008 dal Tribunale di Potenza su ricorso della società Parte_2
decreto con il quale era stato intimato al il pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
417.100,01, oltre interessi, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.542/2008, condannando la società opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 10.6.2021 la società in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza, assumendo, quali motivi di impugnazione, l'illegittimità ed infondatezza della decisione del primo giudice nella parte in cui era stata riconosciuta l'inesigibilità del credito perchè non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal e l'illegittimità ed infondatezza della Controparte_1
decisione riferita alla mancata dimostrazione del quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Su tali basi la società conveniva dinanzi alla Corte di Appello Parte_2
di Potenza il in persona del p.t., affinché, in riforma della sentenza Controparte_1 CP_2 impugnata, fosse rigettata l'opposizione ex art.645 c.p.c. proposta dall'Ente pubblico convenuto e fosse confermato il decreto ingiuntivo n.542/2008 emesso il 9.8.2008 dal Tribunale di Potenza, con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 1.12.2021 si costituiva in giudizio il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., il quale contestava la fondatezza del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Trattenuta in decisione la causa con provvedimento reso il 24.9.2024 da collegio presieduto dal
Dott. Ettore Luigi Nesti, con provvedimento presidenziale del 4.3.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo in ragione delle gravi condizioni di salute del Presidente del collegio, impossibilitato per lungo tempo a partecipare alle camere di consiglio ed alle attività in ufficio e perciò in congedo forzato.
Fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 1.7.2025 e disposta con decreto del 10.6.2025 la trattazione della causa mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n.149/2022, solo la parte appellante costituita depositava in data 24.6.2025 le note scritte e con provvedimento emesso il giorno
1.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la società ha Parte_2 dedotto l'illegittimità ed infondatezza della decisione del primo giudice nella parte in cui è stata riconosciuta l'inesigibilità del credito perchè non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal
Controparte_1
3.1 Il motivo di gravame è infondato.
Con la sentenza n.303/2020 emessa il 20.3.2020 e pubblicata il 21.3.2020 il Tribunale di Potenza,
pag. 2 svolgendo una motivazione completa ed esauriente, ha ritenuto che il credito azionato in via monitoria dalla società in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., non fosse esigibile né al momento della emissione del decreto ingiuntivo poi fatto oggetto di opposizione ex art.645 c.p.c., né al momento della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado.
Il primo giudice ha messo in evidenza che la società ha Parte_2
fondato il diritto fatto valere in giudizio sul contenuto di due convenzioni stipulate tra il CP_1
e in data 30.10.1992 e 22.1.2002 e ha precisato che le clausole contemplate
[...] Parte_1
nelle anzidette convenzioni prevedono un sistema di pagamento a consuntivo, con la predisposizione, ad opera della società concessionaria, a partire dall'anno 1994, di un bilancio preventivo (sulla cui base deve essere determinato il contributo annuale) e di un bilancio consuntivo da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo al ed al Ministero dei Trasporti, CP_1 assoggettato all'approvazione del le cui risultanze, ove caratterizzate da imprevedibili CP_1
scostamenti dal bilancio preventivo, determinano un assestamento dello stesso bilancio preventivo.
Tanto premesso, il primo giudice ha rilevato che la società Parte_2
non aveva fornito la prova di avere redatto i bilanci preventivi e consuntivi, di avere regolarmente inserito il credito nel bilancio consuntivo e di aver presentato tempestivamente detti bilanci al né aveva dimostrato l'avvenuta approvazione dei bilanci stessi da parte del Controparte_1
di tal chè difettavano le condizioni al cui verificarsi il credito vantato dalla società CP_1 [...]
sarebbe potuto considerarsi esigibile. Parte_1
Nell'atto di impugnazione la società non ha specificamente Parte_2
contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento operata in sentenza dal Tribunale di
Potenza e, quindi, non ha messo in discussione che, ai sensi delle clausole di cui alle richiamate convenzioni in data 30.10.1992 e 22.1.2002, l'esigibilità del credito vantato da fosse Pt_1
subordinata all'adempimento, da parte della stessa società, dell'obbligo di presentare i bilanci preventivi e consuntivi e di comunicare tempestivamente al scostamenti Controparte_1
imprevedibili di spese, al fine di consentire il relativo assestamento di bilancio, nonché all'approvazione dei bilanci consuntivi ad opera del medesimo Controparte_1
Invece, la società appellante, lamentando genericamente il “difetto e contraddittorietà di motivazione” della sentenza impugnata, ha contestato l'assunto che la voce delle spese sostenute da non fosse stata inserita nei bilanci consuntivi, indicando a riscontro del contrario i documenti Pt_1
nn.7, 8 e 9 allegati al ricorso per ingiunzione e rinvenibili nel fascicolo della fase monitoria (v. pag.11 dell'atto di impugnazione). Tali documenti sono: a) n.7, deliberazione n.3 del 21.3.2005; b)
n.8, nota racc.ta prot. D.A. 12499 del 3.12.2007; c) n.9, fattura n.2/2007 del 29.11.2007.
pag. 3 Inoltre, l'appellante ha lamentato che il a partire dall'annualità 1999, avesse Controparte_1
“ingiustificatamente ed immotivatamente” mancato di approvare i bilanci inviati ogni anno da
Pt_1
Va subito osservato che la società appellante non ha avuto cura di illustrare sotto quali profili la sentenza impugnata “difetti” di motivazione e sotto quali altri profili la motivazione sia
“contraddittoria”. Invero, premesso che la motivazione della sentenza non può essere al tempo stesso omessa e contraddittoria, ne deriva che la censura che lamenti tutte e due le ipotesi debba indicare chiaramente a quali capi della sentenza intenda riferirsi e quali argomentazioni attengano, rispettivamente, alla omissione e alla contraddittorietà, per cui una censura diversamente strutturata viola il dettato dell'art. 342 c.p.c., che esige la specificità dei motivi.
Ad ogni modo, deve prendersi atto anche in questa sede che la società Parte_2
non ha prodotto in primo grado la copia del bilancio consuntivo in cui sarebbe stata
[...]
inserita la voce delle spese sostenute di cui ha chiesto il rimborso con il ricorso per ingiunzione. La difesa dell'appellante sul punto ha considerato esaurito l'onere di specificazione del motivo di gravame su di essa incombente attraverso il mero richiamo a documentazione prodotta nella fase monitoria e già dal primo giudice riconosciuta priva di efficacia probatoria in chiave di riscontro dell'esistenza effettiva del bilancio consuntivo approvato dalla società, dell'inserimento in esso della somma costituente l'ammontare delle spese sopportate di cui è stato sollecitato il rimborso e dell'approvazione del bilancio medesimo da parte del . CP_1 CP_1
In particolare, il doc. n.7 (deliberazione n.3 del 21.3.2005) non contiene il bilancio consuntivo e, quindi, non vale a riscontrare l'effettiva inclusione nel bilancio consuntivo della società delle spese di cui alla fattura n.2/2007 del 29.11.2007 prodotta nella fase monitoria a supporto della pretesa creditoria. Né al riguardo nelle difese articolate nell'atto di impugnazione si registrano argomentazioni a confutazione.
Nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta agli altri due documenti (nota racc.ta prot. D.A.
12499 del 3.12.2007 e fattura n.2/2007 del 29.11.2007 con i giustificativi dei pagamenti effettuati) oltremodo valorizzati dall'appellante, giacché all'evidenza essi non si identificano con il bilancio consuntivo in discorso.
Neppure l'appellante ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione al da Controparte_1
parte di di scostamenti imprevedibili di spese idonei a consentire all'ente comunale Pt_1
l'assestamento di bilancio.
In ultimo, la circostanza che il a partire dall'annualità 1999, Controparte_1
“ingiustificatamente ed immotivatamente” (v. pag. 10 dell'atto di appello) abbia mancato di approvare i bilanci inviati ogni anno da non è assistita da nessun rassicurante riscontro. Anzi, Pt_1
pag. 4 la circostanza in sé considerata vale a configurare esplicita ammissione del mancato avveramento di una delle condizioni previste dall'art.8 della Convenzione del 1992 (la cui applicazione è richiamata anche dalla successiva Convenzione del 2002) soltanto al cui verificarsi il credito vantato dalla società sarebbe potuto considerarsi esigibile. Parte_2
Quanto evidenziato vale già da solo a fondare la pronuncia di rigetto del gravame, dovendosi le ulteriori argomentazioni spese nell'atto di appello dalla società Parte_2
ritenere assorbite perché implicanti in via logica il preventivo positivo accertamento della
[...]
esigibilità del credito azionato in giudizio.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la società ha Parte_2 dedotto l'illegittimità ed infondatezza della decisione del primo giudice riferita alla mancata dimostrazione del quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In particolare, la società appellante ha contestato la valutazione resa dal Tribunale di Potenza in ordine all'impossibilità di configurare nelle difese articolate dal un atto di Controparte_1
riconoscimento del debito in riferimento ad alcune delle somme ingiunte. Ad avviso della società
il primo giudice, assumendo che il riconoscimento del debito Parte_2 non potesse essere effettuato dal difensore dell'Ente pubblico ma dovesse risultare da atto scritto dell'Amministrazione emesso all'esito di idoneo iter amministrativo procedurale, sarebbe incorso in vizio di ultra petizione ex art.112 c.p.c. e, comunque, avrebbe operato una valutazione errata e non condivisibile.
Inoltre, la società appellante ha lamentato la mancata valutazione, ad opera del Tribunale di
Potenza, di tutte le argomentazioni e le prove documentali offerte da a dimostrazione della Pt_1
misura della somma richiesta in pagamento ed oggetto di ingiunzione.
2.1 Il motivo di gravame è infondato.
2.1.1 Giova in via preliminare rimarcare che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), ricoprendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti pag. 5 e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Tanto vale a significare che l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con la semplice contestazione della bontà o fondatezza delle ragioni spese dal primo giudice a supporto della decisione impugnata, necessitando invece che a tali ragioni l'appellante opponga altre pregnanti argomentazioni che valgano a confutare e contrastare le prime.
Orbene, nel corpo della sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha reso una motivazione puntuale ed argomentata dell'impossibilità di configurare nelle difese articolate dal CP_1
un atto di riconoscimento del debito in riferimento ad alcune delle somme ingiunte. In
[...]
particolare, il primo giudice ha spiegato – evocando a tal fine anche disposizioni di legge regolanti l'attività dell'Ente pubblico in sede di rendicontazione della gestione economica – che il riconoscimento di un debito da parte di un Ente pubblico territoriale prevede un iter imposto dal
T.U.E.L., che all'art.194 ne disciplina l'ambito di applicazione, ed impone l'osservanza di specifiche procedure per la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, cioè delle obbligazioni contratte in maniera difforme dallo schema ordinario dei principi giuscontabili.
Quindi, dopo avere puntualmente descritto iter amministrativo e procedure, il Tribunale di Potenza ha concluso che la società non avesse dimostrato in giudizio Parte_2
che il avesse attivato e portato a definizione la procedura idonea per riconoscere Controparte_1
il debito fuori bilancio ovvero avesse adottato un atto deliberativo o contabile da cui evincere l'intervenuta ricognizione del debito oggetto di causa.
Il convincimento del Tribunale di Potenza è autorevolmente assistito dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, infatti, in plurime pronunce ha affermato che l'applicabilità dell'art. 1988 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al rispetto dei requisiti formali e procedimentali prescritti per l'attività negoziale degli enti pubblici
(cfr. Cass. 29 maggio 2003 n. 8643; Cass. 25 febbraio 1982 n. 1188), aggiungendo la precisazione che l'osservanza di tali requisiti assume rilievo anche in sede processuale, circoscrivendo l'ambito pag. 6 dei mezzi di prova deducibili a sostegno dell'asserita ricognizione del debito, la quale richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione né mediante la testimonianza (cfr. Cass. civ. sez. I, 6 dicembre
2007, n.25435; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8643 del 29/05/2003).
La società appellante ha ritenuto di assolvere all'onere di specificazione del motivo di impugnazione ex art.342 c.p.c. facendo luogo alle seguenti scarne ed anodine deduzioni (v. pagg. 12
e 13 dell'atto di appello): “Fermo restando che tale statuizione integra il vizio di ultra petizione ex art.112 c.p.c. in quanto il Giudice, sul punto, si è pronunciato oltre il limite della domanda, altresì appare errata e non condivisibile. Invero, l'iter amministrativo procedurale che dovrebbe seguire il per il riconoscimento di debito a cui si riferisce il Tribunale potrebbe al limite riguardare CP_1
l'impegno di spesa dell'Ente; tuttavia detto riconoscimento, peraltro avanzato dal difensore interno del munito di tuti i poteri, è sicuramente valido ed efficace ai fini della prova delle somme CP_1 dovute … (…) Difatti, l'esplicito riconoscimento di debito da parte del in Controparte_1
Part favore di delle somme di cui sopra assume nell'ambito processuale, in base al principio di non contestazione, la valenza di fatto non contestato e quindi provato ex art.115 c.p.c., con la conseguenza che per quanto attiene alle predette somme l'odierna appellante è esonerata dal fornire la relativa prova, ancorché si ritenga che nel giudizio di opposizione sia stata comunque fornita la prova dell'intera somma ingiunta”.
Null'altro la società ha ritenuto di argomentare nell'atto di Parte_2
impugnazione per contrastare e confutare la motivazione resa dal Tribunale di Potenza per negare valore giuridico di “atto di ricognizione di debito” alle difese articolate dal nella Controparte_1
citazione introduttiva del giudizio a cognizione piena e negli atti di causa.
Invero, le ragioni svolte dal primo giudice al paragrafo 5), pagg. 5, 6 e 7, della sentenza non risultano in alcun modo sottoposte a puntuale ed efficace critica e neppure è stata messa in discussione la pertinenza con la fattispecie in esame delle disposizioni di legge evocate espressamente dal Tribunale di Potenza a supporto del proprio convincimento.
La società appellante si è rifugiata in una mera asserzione apodittica, assumendo come “errata e non condivisibile” la convinzione del primo giudice che il riconoscimento del debito non potesse essere effettuato dal difensore dell'Ente pubblico ma dovesse risultare da atto scritto dell'Amministrazione emesso all'esito di idoneo iter amministrativo procedurale. Tuttavia,
l'appellante non ha giustificato la lapidaria valutazione riservata all'affermazione del giudice perchè in questa sede possa apprezzarsi la consistenza e fondatezza della censura e possa procedersi all'approfondito scrutinio del motivo di impugnazione. In altre parole, l'appellante non ha avuto cura di spiegare perchè la convinzione del primo giudice sia “errata e non condivisibile” e ciò
pag. 7 nonostante che detta convinzione, come già messo in risalto, ricalchi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia.
Né in senso contrario può valere il richiamo alla deduzione che “l'iter amministrativo procedurale che dovrebbe seguire il per il riconoscimento di debito a cui si riferisce il Tribunale CP_1 potrebbe al limite riguardare l'impegno di spesa dell'Ente”. Ancora una volta sono rimaste inespresse le argomentazioni che nell'ottica della società appellante dovrebbero sorreggere tale assunto, specie ove si consideri che il Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata ha diffusamente illustrato le ragioni giuridiche e contabili per le quali l' sia Parte_3
obbligato a manifestare all'esterno con appositi formali provvedimenti amministrativi la volontà di riconoscere il proprio debito, soprattutto se si tratti di debito da collocare fuori bilancio.
A tal proposito, nessuna valenza argomentativa può essere assegnata alla circostanza che il
[...]
sia stato rappresentato e difeso in giudizio da un avvocato interno all'Amministrazione CP_1
Municipale, giacché l'impianto normativo che disciplina e governa il funzionamento dell'
[...]
non attribuisce ai professionisti che compongono l'Ufficio Legale del Parte_3 CP_1 anche il potere di formare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente pubblico. Né l'appellante ha allegato e dimostrato che nell'assetto organizzativo interno del fosse stato Controparte_1 conferito ai componenti dell'Ufficio Legale un siffatto potere.
Destituita di ogni fondamento, poi, è l'accusa che il Tribunale di Potenza pronunciandosi negli anzidetti termini sulla questione della “ricognizione di debito” abbia consumato la violazione del principio ex art.112 c.p.c. incorrendo in vizio di ultra petizione. Pur a voler trascurare il rilievo – già di per sé dirimente – che ancora una volta l'appellante si è sottratta del tutto all'onere di esporre le ragioni sulle quali ha inteso fondare l'accusa, giova rimarcare che, in materia di procedimento civile, sussiste vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Cass.civ.sez. lav., 13 dicembre 2010 n. 25140). Nel caso in esame, non sono assolutamente ravvisabili i presupposti per configurare il vizio di ultra petizione giacchè il
Tribunale di Potenza, lungi dal pronunziarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ha doverosamente affrontato la questione della valenza giuridica da attribuire alle difese articolate dal nella citazione introduttiva e nei successivi atti onde accertare od Controparte_1
escludere che tali difese integrassero gli estremi di una ricognizione di debito. E non può dubitarsi che, vertendosi sostanzialmente in ambito di qualificazione giuridica dei contenuti di atti di parte, il primo giudice dovesse d'ufficio procedere a detta attività.
Neppure ha pregio l'assunto che l'esplicito riconoscimento di debito da parte del CP_1
pag. 8 Parte in favore di comporti, in base al principio di non contestazione, la valenza di fatto non CP_1
contestato e quindi provato ex art.115 c.p.c.
La ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio. È un atto giuridico (che ove promanante da una Pubblica Amministrazione deve rispettare i requisiti formali e procedimentali prescritti per l'attività negoziale degli enti pubblici) e non è un fatto. Il principio di non contestazione, ora codificato nell'art.115 c.p.c., trova applicazione con riguardo ai “fatti” posti a fondamento della domanda, non concerne gli atti giuridici.
2.1.2 Non merita di essere condivisa la doglianza riferita alla mancata valutazione, ad opera del
Tribunale di Potenza, di tutte le argomentazioni e le prove documentali offerte da a Pt_1
dimostrazione della misura della somma richiesta in pagamento ed oggetto di ingiunzione.
Innanzitutto, viene in rilievo la censura mossa alla motivazione resa dal Tribunale di Potenza a supporto della ritenuta inidoneità delle fatture prodotte dalla società Parte_2
a dimostrare, nell'ordinario giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c. a cognizione piena,
[...]
l'ammontare delle somme erogate e delle spese legali effettivamente sostenute dalla società nell'ambito dei giudizi instaurati dai dipendenti nei confronti della medesima società.
Il convincimento del primo giudice è corretto e la censura è infondata.
È opportuno subito rimarcare che, contrariamente a quanto opinato dalla società appellante, il nell'atto di citazione in opposizione notificato il 23.10.2008 ha esplicitamente Controparte_1
contestato la idoneità della documentazione depositata in uno al ricorso per ingiunzione a giustificare l'emissione del provvedimento monitorio (v. pagg.5 e ss. della citazione), tanto valendo a negare che detta documentazione potesse riscontrare la sussistenza del credito azionato. Inoltre, il nello stesso atto introduttivo ha contestato espressamente, con argomentate Controparte_1
motivazioni, anche le risultanze delle fatture emesse dagli avvocati di cui si era avvalsa la società per articolare le proprie difese nell'ambito dei giudizi Parte_2
instaurati dai dipendenti nei confronti della medesima società.
Le contestazioni formulate negli illustrati termini erano sufficienti a privare di qualsiasi efficacia probatoria le fatture in discorso, giacchè, trattandosi di scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, potevano essere liberamente contestate dal non applicandosi alle Controparte_1
stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214
c.p.c., atteso che esse costituivano prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario e che potevano, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice soltanto unitamente ad altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 07/10/2020). È pacifico, infatti, in giurisprudenza che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non abbiano efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possano contribuire a fondare il convincimento del pag. 9 giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23788 del 07/11/2014: nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso che la fattura, pur quietanzata, relativa al noleggio di un'autovettura sostitutiva per il tempo richiesto dalla riparazione di quella danneggiata in occasione di un sinistro stradale, fosse idonea a supportare la richiesta di rimborso avanzata dal proprietario, trattandosi di scrittura proveniente da terzi non accompagnata da altri elementi di prova).
Pertanto, non solo non risponde al vero che il non abbia contestato le fatture Controparte_1
quietanzate in discorso, ma deve escludersi in diritto che l'Ente pubblico opponente fosse tenuto a disconoscere in via formale le fatture medesime e, quindi, che il mancato disconoscimento formale possa essere apprezzato in chiave di “altro elemento di prova” acquisito al processo allo scopo di attribuire efficacia probatoria piena ai documenti in questione.
La società appellante ha, poi, assunto che a comprova dell'attività professionale espletata dagli avvocati nell'ambito dei giudizi instaurati dai dipendenti nei confronti della Parte_2
e, quindi, a dimostrazione del quantum del credito fatto valere in via monitoria fossero
[...]
state prodotte dinanzi al Tribunale di Potenza plurime sentenze pronunciate a definizione dei menzionati giudizi, nei quali il si era costituito contrastando la domanda di Controparte_1
manleva di e sostenendo la propria estraneità alle pretese dei dipendenti avanzate nei Parte_1 confronti della società, di tal ché quest'ultima era stata costretta a strenue e defatiganti difese con conseguente aumento del carico delle spese dei giudizi.
L'argomentazione difensiva è priva di pregio.
Ed invero, il motivo di gravame è incentrato esclusivamente sulla lamentata errata valutazione del
Tribunale di Potenza in merito alla ritenuta insussistenza della prova nel quantum del credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, ma la società appellante non ha avuto cura di precisare in quale misura e sotto quale profilo la eventuale considerazione, da parte del primo giudice, delle evocate numerose sentenze avrebbe potuto offrire un contributo probatorio sufficiente a riscontro del quantum debeatur.
I provvedimenti decisori in questione sarebbero potuti, al più, essere valorizzati a dimostrazione della costituzione della società nei relativi giudizi e, in parte, Parte_2 dell'attività esplicata nei giudizi medesimi dai difensori della società, ma certamente essi non avrebbero potuto consentire al giudice di prime cure (attese le esplicite contestazioni mosse sul punto dal nell'atto di citazione in opposizione ex art.645 c.p.c. notificato il Controparte_1
23.10.2008) né di verificare se tutte le attività professionali riportate nelle fatture quietanzate fossero state effettivamente prestate nei giudizi, né di accertare la qualità delle prestazioni professionali medesime e quindi la congruità dei compensi richiesti, né di controllare la coerenza tra pag. 10 la misura dei compensi medesimi, da un lato, ed il valore delle singole controversie e gli scaglioni tariffari di riferimento, dall'altro, né di accertare l'avvenuto pagamento delle somme in fattura e, quindi, l'effettiva sussistenza delle spese di cui la società Parte_2 pretendeva il rimborso dal (non essendo all'uopo sufficienti le quietanze: v. Controparte_1
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23788 del 07/11/2014).
Infine, la società appellante ha sostenuto di avere prodotto in primo grado “tutta la documentazione relativa ai vari giudizi instaurati dai propri dipendenti per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto nonché i verbali di conciliazione con cui sono stati definiti tali giudizi” (v. pag.14 dell'atto di impugnazione).
Si tratta all'evidenza di difesa generica ed indeterminata.
A parte l'inconsistente richiamo alle numerose sentenze a cui sopra si è fatto cenno, la società appellante non ha fornito spiegazione di quale sia “tutta la documentazione relativa ai vari giudizi instaurati dai propri dipendenti” da cui il Tribunale di Potenza avrebbe dovuto trarre elementi probatori certi in merito alla misura del credito fatto valere in via monitoria.
E' opportuno chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma debba essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuta sufficiente la generica denuncia della mancata valutazione, da parte del giudice a quo, di tutta la documentazione versata in atti dalla società Parte_2
poiché essa esporrebbe la Corte e la parte avversa ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Del resto, è noto che, in tema di procedimento civile, siano riservate al giudice del merito la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia ed alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.sez.lav., 10 giugno 2014 n.13054). Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non sia tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè
a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie pag. 11 conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che
(fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (cfr. Cass.civ. sez.III, 28 giugno 2006 n.14972).
Pertanto, l'appellante, che deduca l'omessa considerazione della efficacia probatoria delle risultanze della documentazione prodotta in primo grado, ha l'onere non solo di indicare in modo specifico nell'atto di appello i singoli documenti in ipotesi disattesi dal primo giudice, ma anche di precisare in dettaglio i contenuti di tali documenti e di illustrare compiutamente come detti contenuti, ove presi in considerazione e valutati dal giudice di prime cure, avrebbero potuto condurre a decisione diversa da quella fatta oggetto di appello.
Detto onere di specificazione non è stato assolto dalla società Parte_2 in sede di articolazione del motivo di impugnazione in esame, avendo l'appellante operato soltanto un generico riferimento a “tutta la documentazione relativa ai vari giudizi instaurati dai propri dipendenti” asseritamente trascurata dal Tribunale di Potenza ed avendo esclusivamente allegato che tale documentazione sarebbe idonea a comprovare l'ammontare delle somme effettivamente corrisposte agli avvocati e, quindi, il quantum richiesto in via monitoria, senza tuttavia avere cura di fornire ulteriori più pregnanti spiegazioni al riguardo, sicché dovrebbe farsi carico la Corte di effettuare la ricerca, all'interno di detta “documentazione”, degli atti utili a sorreggere la difesa dell'appellante e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Sennonché una siffatta attività da parte della Corte si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione del principio del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
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3.0 In conclusione, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna della società Parte_2
in quanto soccombente, al pagamento, in favore del delle spese
[...] Controparte_1
processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022
pag. 12 n.147 in riferimento al valore della causa (€ 417.100,01; scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), applicando i compensi nei valori minimi tariffari in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e del circoscritto impegno profuso dal difensore del Controparte_1 nell'articolazione delle difese contenute nella comparsa di costituzione in giudizio.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il giorno 1.7.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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4.0 Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 15.6.2021 e pag. 13 l'appello proposto dalla società è stato riconosciuto infondato Parte_2
ed è stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.303/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
20.3.2020 e pubblicata il 21.3.2020, proposto dalla società in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 10.6.2021 nei confronti del in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione Controparte_1
respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla società in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 10.6.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.303/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 20.3.2020 e pubblicata il 21.3.2020;
- Condanna la società in persona del legale Parte_2 Parte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 10.060,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante, la società in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a Parte_2
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso, il giorno 11.11.2025 mediante collegamento da remoto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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