Articolo 41 del Codice della nautica da diporto
Articolo 40Articolo 38
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15 settembre 2005
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13 febbraio 2018
Art. 41. Assicurazione obbligatoria 1. Le disposizioni ((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)) , e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni ((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)) , e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
3. ((L'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)) , si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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