Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2414/2025
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Luca Notarangelo, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto con atto depositato il 21/02/2025 da
[...]
con l'avv. PAPADIA FRANCO, nei confronti dell , con l'avv. FLORIO Parte_1 CP_1
FABRIZIA, “per l'annullamento e la revoca del provvedimento prot. n. 4100.0032629 del CP_1
22/01/2025 recante a oggetto il diniego della domanda di variazione della posizione contributiva di CP_ datore di lavoro agricolo (DA) presentata in data 22/1172024 e acquisita al prot. n. 0563237, e per la condanna dell' resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale della CP_2 ditta istante”; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 03.04.2025;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del fumus boni juris.
La “Domanda di variazione della posizione contributiva di datore di lavoro agricolo” presentata dalla ricorrente in data 22.11.2024 è stata respinta dall con provvedimento emesso in data CP_1
22.01.2025 per i seguenti motivi: “DISCORDANZA CON FASCICOLO AGEA;
PRESENZA IN DENUNCIA
DI CONTRATTI DI AFFITTO DA SOGGETTO DECEDUTO”. Entrambi i motivi appaiono fondati.
Con riferimento al primo motivo, l ha dedotto (pag. 4) che “i terreni indicati nella denuncia CP_1 CP_ aziendale presentate all' sono inspiegabilmente differenti rispetto a quelli indicati nelle denunce presentate ad AGEA. Nella denuncia aziendale sono indicati i terreni FG 9, p.lle 137, 161,
162, 250; FG 11, p.lle 57, 58, 64, 131, 132, 197, 198; FG 14, p.lle 98, 99, 100, 101, 102, 120. Nella denuncia
AGEA, invece, vengono indicati solo 6 particelle fra queste: FG 9, p.lle 161, 162, 58; FG 14, p.lle 38, 99,
102. Inoltre, mentre nella denuncia aziendale si indica come titolo del possesso il contratto di affitto col sig. , nel fascicolo AGEA tali terreni sono indicati come di proprietà della Parte_1 sig.ra Queste discordanze non hanno un rilievo meramente formale. Sia Parte_1 concesso ricordare che ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 375/93: “I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello , ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali Pt_2 dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
… Si tratta di dati essenziali per comprendere la consistenza dell'azienda agricola e il suo fabbisogno giornaliero. Nel caso di specie, vi è una discordanza di ben 10 particelle catastali e numerosi ettari di terreno”.
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Al riguardo, si deve però rilevare che, in primo luogo, le discrasie non sono “ipotetiche”, poiché
“vi è una discordanza di ben 10 particelle catastali e numerosi ettari di terreno” (come dedotto dall ) e tale circostanza non è smentita da deduzioni o prove di segno contrario. CP_1
In secondo luogo, non appare corretta l'affermazione dell'irrilevanza della tenuta del fascicolo
AGEA; l'art. 3 DL 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazione), al comma 1-undecies
(introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12) prevede infatti che “i dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375 - tra i quali, come si è visto, rientrano “a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate” - possono essere CP_ acquisiti d'ufficio dall' , dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”.
Nel Messaggio n. 2384 del 26.06.2019 (“Misure di semplificazione in materia di impresa e CP_1 CP_ lavoro. Acquisizione d'ufficio da parte dell' dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”), era espressamente previsto che “ai fini dell'istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d'ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella DA”.
Tale messaggio prevedeva poi, come unica eccezione, “l'ipotesi in cui le imprese non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA;
per tali fattispecie permane l'obbligo della Co compilazione dei quadri “F” e “G” della , i cui dati fanno fede a tutti gli effetti legge”.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, tale ipotesi non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto dagli atti prodotti dall risulta che l'azienda CP_1 Parte_1 ha provveduto regolarmente ad aggiornare il fascicolo AGEA (da ultimo in data 27.08.2024).
Pur essendo vero che, in base alle previsioni contenute nella circolare n. 112 del 29.12.2023, CP_1
l'azienda può avvalersi della facoltà (utilizzata dalla ricorrente) di indicare i terreni direttamente nella denuncia aziendale (Quadro E2), ciò non esclude comunque il potere dell di acquisire CP_1
d'ufficio i dati contenuti nel fascicolo AGEA e di verificare eventuali discordanze rispetto alla DA
(come nel caso di specie), le quali costituiscono una irregolarità da sanare.
Dagli atti risulta che il provvedimento del 22.01.2025 oggetto di impugnazione non è il primo con il quale l ha contestato alla ricorrente l'esistenza di tali discordanze;
ne consegue che CP_1 sarebbe sufficiente sanarle per presentare una denuncia aziendale regolare.
2 Con riferimento al secondo motivo di rigetto della DA, l ha dedotto a pag. 3 della memoria CP_1 che “Per tutti i terreni indicati in denuncia viene indicato come intestatario il sig. RS
( , che è deceduto il 19.12.1999 e si dichiara che gli stessi vengano
[...] C.F._1 detenuti a titolo di comodato ma il contratto che è stato prodotto, oltre ad esser scaduto il
31/05/2015, è di affitto (infatti prevede la corresponsione di un canone, punto 6)”.
Tali deduzioni sono parzialmente inesatte, in quanto dagli atti risulta che il possesso dei terreni a titolo di comodato era stato indicato in precedenti denunce, mentre nell'ultima del 22.11.2024 viene indicato come titolo del possesso “affitto”, per cui sul punto non vi sono discordanze.
Quanto al fatto che il contratto sarebbe scaduto il 31.05.2015, la ricorrente ha dedotto che
“17) quest'ultima possiede i terreni innanzi emarginati giusto contratto di affitto di fondi rustici siglato in data 28/05/1999 con il sig. e registrato il 25/11/2004 al n. 3101642, RS pattuiti per una durata iniziale di anni 16 e tacitamente rinnovatosi per ugual periodo e dunque sino al 31/05/2031, in applicazione degli artt. 4 e 5 del medesimo accordo …e comunque del combinato disposto dagli artt. 1 e 4 L. 203/1982 …per cui “…in mancanza di disdetta di una parte, il contratto di affitto d'intende tacitamente rinnovato per il periodo minimi”;
18) né in senso contrario vale opporre il sopravvenuto decesso del concedente RS
, poiché ai sensi dell'art. 49 co. 3 della citata L. 203 “i contratti agrari non si sciolgono per la
[...] morte del concedente”, cui subentrano gli eredi nei relativi diritti e obbligazioni”.
Tali deduzioni, pur apparentemente fondate, si scontrano con il fatto che RS era morto il 19.12.1999 (più di 15 anni prima della scadenza del contratto), ma nonostante ciò è ancora indicato come titolare dei terreni nelle visure catastali prodotte dalla ricorrente;
è quindi evidente che la mancanza di disdetta da parte sua alla scadenza originariamente pattuita del
31.05.2015 non poteva avere alcun rilievo ai fini di un tacito rinnovo, né in ricorso o nei relativi allegati vengono indicati i presunti eredi con i quali il contratto sarebbe proseguito, come pure non viene minimamente dedotto a chi sono stati versati i canoni di affitto negli ultimi 25 anni.
L'unica ipotesi alternativa è che erede di fosse la stessa ricorrente, il che RS spiegherebbe il motivo per cui nel fascicolo AGEA la ricorrente è indicata come proprietaria dei terreni (e non affittuaria); tali discordanze confermano ulteriormente l'esistenza di irregolarità nella denuncia aziendale che ne giustificano il rigetto da parte dell . CP_1
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna alle spese di lite.
P.T.M.
Visto l'art. 700 c.p.c., Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Lecce, 07/04/2025
Il Giudice dott. Luca Notarangelo
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