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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR ER Presidente
Valeria Monti Giudice
AB LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5806/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024
DA
( rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA e dall'avv. VIGNONI LUCIANO;
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PELLADONI ELISA e dall'avv. MORICONI PIERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castel Goffredo (MN) in data 31.8.2013 tra la sig.ra nata a [...] il [...] c.f. e il sig. C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , con atto trascritto al n. 5, Parte C.F._2 II, serie A, anno 2013 del Registro di Stato Civile dello stesso Comune, ordinando al Comune di Castel Goffredo di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre che il minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i Per_1 genitori;
3) disporre la prosecuzione degli incontri di rete con i genitori e gli operatori dei Servizi coinvolti, nonché i percorsi di monitoraggio e educativa in corso, dando atto che i Servizi Sociali hanno già indicato la conclusione del percorso all'inizio del 2026;
4) disporre che a fine settimana alternati resterà con la madre dal sabato Per_1 ore 18.30 circa, orario in cui la stessa preleverà il figlio dalla casa paterna, fino alle ore 21.00 del lunedì, quando la madre lo riaccompagnerà presso il padre. Per_1 trascorrerà un pomeriggio la settimana, il lunedì, dalla fine della scuola fino alle ore 21,00 presso la madre, la quale potrà essere assistita secondo le modalità convenute con il servizio Tutela Minori da un educatore che la supporti nell'approccio con il figlio, per essere poi riaccompagnato presso il padre. Durante le vacanze (ferie dei genitori) estive ed invernali e pasquali, ciascun genitore trascorrerà con il figlio una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza delle festività di anno in anno, prevedendo con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio. I genitori staranno insieme al figlio tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore infine trascorrerà con due settimane, Per_1 anche non consecutive, durante le vacanze estive. Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro genitore il periodo scelto per le vacanze estive, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, ed in caso di sovrapposizione delle settimane opzionate, si stabilisce il criterio dell'alternanza ossia un anno avrà la preferenza la madre e l'anno successivo il padre. In ogni caso ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà rendersi reperibile telefonicamente una volta al giorno;
5) i genitori provvederanno al mantenimento diretto allorquando sarà Per_1 presso di loro;
6) le spese straordinarie mediche e scolastiche saranno per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra Controparte_1 Parte_1
7) le parti danno infine atto di essere economicamente autosufficienti;
7) spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato conclusioni concordate, parzialmente modificate nel corso dell'udienza di comparizione come indicato in epigrafe, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Servizi Sociali il 15.09.2025 e il 18.09.2025.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
2 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castel Goffredo il 31/08/2013 ed ivi trascritto al numero 5, parte II, serie Adel registro dei relativi atti dell'anno 2013;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Goffredo (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali ASPA e della città di HI (BS).
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 2.10.2025
La Giudice relatrice
AB LI
Il Presidente
OR ER
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR ER Presidente
Valeria Monti Giudice
AB LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5806/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024
DA
( rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA e dall'avv. VIGNONI LUCIANO;
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PELLADONI ELISA e dall'avv. MORICONI PIERO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castel Goffredo (MN) in data 31.8.2013 tra la sig.ra nata a [...] il [...] c.f. e il sig. C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], c.f. , con atto trascritto al n. 5, Parte C.F._2 II, serie A, anno 2013 del Registro di Stato Civile dello stesso Comune, ordinando al Comune di Castel Goffredo di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
2) disporre che il minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i Per_1 genitori;
3) disporre la prosecuzione degli incontri di rete con i genitori e gli operatori dei Servizi coinvolti, nonché i percorsi di monitoraggio e educativa in corso, dando atto che i Servizi Sociali hanno già indicato la conclusione del percorso all'inizio del 2026;
4) disporre che a fine settimana alternati resterà con la madre dal sabato Per_1 ore 18.30 circa, orario in cui la stessa preleverà il figlio dalla casa paterna, fino alle ore 21.00 del lunedì, quando la madre lo riaccompagnerà presso il padre. Per_1 trascorrerà un pomeriggio la settimana, il lunedì, dalla fine della scuola fino alle ore 21,00 presso la madre, la quale potrà essere assistita secondo le modalità convenute con il servizio Tutela Minori da un educatore che la supporti nell'approccio con il figlio, per essere poi riaccompagnato presso il padre. Durante le vacanze (ferie dei genitori) estive ed invernali e pasquali, ciascun genitore trascorrerà con il figlio una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza delle festività di anno in anno, prevedendo con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 06 gennaio. I genitori staranno insieme al figlio tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore infine trascorrerà con due settimane, Per_1 anche non consecutive, durante le vacanze estive. Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro genitore il periodo scelto per le vacanze estive, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, ed in caso di sovrapposizione delle settimane opzionate, si stabilisce il criterio dell'alternanza ossia un anno avrà la preferenza la madre e l'anno successivo il padre. In ogni caso ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà rendersi reperibile telefonicamente una volta al giorno;
5) i genitori provvederanno al mantenimento diretto allorquando sarà Per_1 presso di loro;
6) le spese straordinarie mediche e scolastiche saranno per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra Controparte_1 Parte_1
7) le parti danno infine atto di essere economicamente autosufficienti;
7) spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato conclusioni concordate, parzialmente modificate nel corso dell'udienza di comparizione come indicato in epigrafe, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Servizi Sociali il 15.09.2025 e il 18.09.2025.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
2 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castel Goffredo il 31/08/2013 ed ivi trascritto al numero 5, parte II, serie Adel registro dei relativi atti dell'anno 2013;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel Goffredo (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali ASPA e della città di HI (BS).
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 2.10.2025
La Giudice relatrice
AB LI
Il Presidente
OR ER
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