Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/03/2026, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02395/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
del decreto -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno e notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la domanda volta al conferimento della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. AR GG, nessuno presente in videocollegamento da remoto;
Preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata dall’avv. Antontella Pirro per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Riferisce il ricorrente, -OMISSIS-:
- di essere nato a -OMISSIS-e di dimorare in Italia dal 1991.
- Nel 1996, ha ottenuto il suo primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, attualmente, è titolare di carta di soggiorno UE per “soggiornante di lungo periodo”.
- Ha prestato regolare attività lavorativa a -OMISSIS-, città nella quale ha radicato il proprio nucleo familiare, costituito dalla moglie -OMISSIS- – che da 2020 presta attività di collaboratrice familiare part time presso due diverse famiglie - e dai due figli, nati in Italia nel 2005 e 2007.
- Lavora come operaio come addetto alle pulizie, con contratto part time, alle dipendenze della ditta -OMISSIS- di -OMISSIS-; nel contempo, sempre con orario part time, lavora anche come lavapiatti alle dipendenze della ditta -OMISSIS-. Svolge entrambe le attività lavorative dal 2016 senza interruzioni.
- In data -OMISSIS-, ha presentato richiesta per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91. All’esito dell’istruttoria, il Ministero dell’Interno, con provvedimento notificato il -OMISSIS-, ha respinto la richiesta, evidenziando, a carico del ricorrente, la sussistenza di un pregiudizio penale ritenuto ostativo. Trattasi, nello specifico, della sentenza del GIP del Tribunale di -OMISSIS- di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 e 445 c.p.p., irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 489 c.p. (uso di atto falso).
2.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento il diniego, deducendo la seguente articolata censura: difetto di motivazione in merito alla valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; omessa valutazione della reale incidenza del precedente penale sul riconoscimento del beneficio richiesto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto formale depositato il 3 marzo 2023; in data 12 dicembre 2025 ha depositato documentazione.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 13 febbraio 2026, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
3.- Il ricorso è infondato.
3.1.- Va premesso che l’acquisto dello status di cittadino, cui è collegata una capacità giuridica di tipo speciale, non costituisce per il richiedente un diritto concedibile in via automatica, essendo lo stesso subordinato alla presenza di determinati requisiti positivi e l’assenza di fattori ostativi. L’acquisto della cittadinanza rappresenta, infatti, il risultato di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile, anche a livello indiziario, per accertare che la concessione dello status risponda in concreto all’interesse pubblico e che il richiedente sia in grado di assumere, oltre ai benefici, i doveri e gli oneri per partecipare stabilmente alla comunità che intende accoglierlo.
Il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, atto di ‘alta amministrazione’ squisitamente discrezionale, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che, con lo stesso atto, s’intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022).
Il conferimento della cittadinanza si traduce, pertanto, in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di verifiche, tra le quali particolare rilievo assume l’accertamento dell’assunzione di una condotta irreprensibile da parte del richiedente (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 3547/2012). La condotta va apprezzata non solo alla luce del rispetto delle regole di rilievo penale, ma, più in generale, anche di quelle attinenti la convivenza civile (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 943/2022 e 1959/2020).
L’interesse pubblico sottostante il provvedimento del riconoscimento dello status di cittadino, col sorgere della connessa capacità giuridica speciale, impone anche di valutare le concrete prospettive di ottimale e sano inserimento dell’interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 5565/2013).
Ne consegue che la valutazione discrezionale condotta dall’Amministrazione è censurabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo il giudice estendere il suo sindacato sul merito degli apprezzamenti ma dovendo piuttosto verificare la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, l’esistenza di un sufficiente supporto istruttorio nonché di una giustificazione che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 7036/2020).
3.2.- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio considera che il diniego espresso dall’Amministrazione sia esente dalle dedotte censure di difetto istruttorio e della motivazione né che lo stesso sia contaminato da elementi di irragionevolezza e sproporzionalità.
Il ricorrente, infatti, ha riportato una condanna per il reato di uso di atto di falso di cui all’art. 489 c.p.
Con la previsione di tale reato, l’ordinamento intende tutelare il bene giuridico della fede pubblica. I delitti riguardanti le falsità documentali presentano natura pluri-offensiva, dal momento che salvaguardano, da un lato, la sicurezza e la fiducia che la Pubblica amministrazione ripone nella genuinità e nella veridicità di determinati atti, dall’altro, l’affidamento dei soggetti privati nella cui sfera giuridica il documento è destinato a circolare.
La condanna penale che il ricorrente ha riportato per siffatto reato, benché risalente nel tempo, costituisce circostanza significativa che incide negativamente sul giudizio prognostico, espresso dall’amministrazione, relativo al grado di affidabilità e di assunzione di una condotta in linea con i parametri della buona fede (in termini, TAR Lazio, Roma, Sez. V, 20 giugno 2022, n. 8234).
Siffatto giudizio non presenta elementi di irragionevolezza né illogicità e, pertanto, non è censurabile in questa sede.
3.3.- Alla luce dei rilievi sopra indicati, perdono consistenza anche le ulteriori censure concernenti il difetto d’istruttoria e della motivazione dell’atto impugnato, avendo quest’ultimo dato conto pienamente dei sottostanti presupposti in fatto e delle ragioni di diritto alla base del diniego.
4.- Si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio, avuto riguardo all’oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GG, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.