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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2024, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3554/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Di Trolio - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Cocco - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9 11 2023, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposato con;
CP_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Calabritto il 14 7
1990 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 3, Parte II, Serie
A. anno 1990;
- che hanno i figli, del 26 6 1991, , del 30 5 1996 e del 16 Per_1 Per_2 Per_3
12 2008, i primi due oramai economicamente autosufficienti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era divenuta tale che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La ha aderito alla domanda di separazione e ha avanzato domande CP_1
conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti del 21 2 2024, fallito il tentativo di riconciliazione il Tribunale avanzava una proposta tesa alla consensualizzazione della separazione. All'udienza del 27 3 2024 i coniugi, ribadita la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, hanno dichiarato di aderire alla proposta giudiziale e di concordare sulle condizioni proposte. Hanno sottoscritto il verbale in uno ai rispettivi difensori e hanno chiesto mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel verbale di udienza del 27 marzo
2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nato a [...] il Parte_1
21/12/1965 - e - nata a [...] il [...], alle condizioni espresse nel CP_1
verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 2 4 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3554/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Di Trolio - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Cocco - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9 11 2023, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposato con;
CP_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Calabritto il 14 7
1990 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 3, Parte II, Serie
A. anno 1990;
- che hanno i figli, del 26 6 1991, , del 30 5 1996 e del 16 Per_1 Per_2 Per_3
12 2008, i primi due oramai economicamente autosufficienti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era divenuta tale che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
La ha aderito alla domanda di separazione e ha avanzato domande CP_1
conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti del 21 2 2024, fallito il tentativo di riconciliazione il Tribunale avanzava una proposta tesa alla consensualizzazione della separazione. All'udienza del 27 3 2024 i coniugi, ribadita la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, hanno dichiarato di aderire alla proposta giudiziale e di concordare sulle condizioni proposte. Hanno sottoscritto il verbale in uno ai rispettivi difensori e hanno chiesto mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel verbale di udienza del 27 marzo
2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nato a [...] il Parte_1
21/12/1965 - e - nata a [...] il [...], alle condizioni espresse nel CP_1
verbale dell'udienza indicata in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 2 4 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano