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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5812/2023 vertente tra:
CP_1
opponente
e
, Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
preso atto, nelle more del rinvio alla odierna udienza, del deposito della “DICHIARAZIONE DI
RINUNCIA AGLI ATTI CONGIUNTA” (cfr. deposito del 14.10.2024); viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5812/2023 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Santacroce, elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio del difensore in Caserta, Via G. Salvemini n. 47, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Mastroianni in Caserta, Via Alois n. 15, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 3.8.2023, la Controparte_2
– sulla base del contratto di mutuo ipotecario del 14.10.2013, a rogito del Notaio
[...] Per_1
(Rep. n. 1764, Racc. n. 1413), munito della formula esecutiva in data 12.11.2013 – intimava a
[...]
il pagamento della somma di euro 133.887,27, oltre interessi e spese successivi. CP_1
Avverso il suddetto atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, che sulla scorta delle
2 argomentazioni svolte in sede di atto introduttivo, instava per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la società creditrice/intimante che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
Con ordinanza del 7.5.2024 la scrivente, stante la mancata comparizione della parte opponente, dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza cautelare e disponeva rinvio alla odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more del rinvio alla data odierna le parti depositavano “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI
ATTI CONGIUNTA” (cfr. deposito del 14.10.2024), allegando copia del processo verbale del
12.6.2024, recante i termini dell'accordo.
In particolare, ivi si legge: “… PREMESSO - che nelle more dell'opposizione all'esecuzione, tra il Contr sig. e il sono state intavolate trattative di bonario componimento della lite che CP_1
hanno convogliato al raggiungimento di un accordo transattivo che ha previsto un impegno reciproco da entrambe le parti in causa;
- che il sig. ha onorato regolarmente l'impegno preso CP_1
Contr nei confronti del - che pertanto è interesse di entrambe le parti desistere nella prosecuzione dell'azione giudiziale intrapresa. Le parti, come sopra rappresentate e difese dai sottoscritti procuratori, muniti del potere di rinunciare agli atti, congiuntamente dichiarano di rinunciare al procedimento di opposizione all'esecuzione recante RG n. 5812/2023 e pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed accettano l'avversa rinuncia dichiarando altresì di rinunciare ai termini di legge previsti per l'impugnazione del emanando provvedimento di estinzione del presente procedimento, con formale rinuncia all'avversa soccombenza ed espressa richiesta di compensazione delle spese e competenze del giudizio, al rimborso delle spese di lite, come da accordo intervenuto con la controparte che si deposita unitamente alla presente rinuncia. …”.
Alla luce di quanto detto, deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
3 Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. Cass. civ.
Sez. II, Ord., (ud. 13/07/2006) 10-10-2006, n. 21707).
Quanto alle spese processuali, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie, tuttavia, le parti hanno congiuntamente fatto espressa richiesta di compensazione delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5812/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4 - dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5812/2023 vertente tra:
CP_1
opponente
e
, Controparte_2
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
preso atto, nelle more del rinvio alla odierna udienza, del deposito della “DICHIARAZIONE DI
RINUNCIA AGLI ATTI CONGIUNTA” (cfr. deposito del 14.10.2024); viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5812/2023 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Santacroce, elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio del difensore in Caserta, Via G. Salvemini n. 47, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Mastroianni in Caserta, Via Alois n. 15, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 3.8.2023, la Controparte_2
– sulla base del contratto di mutuo ipotecario del 14.10.2013, a rogito del Notaio
[...] Per_1
(Rep. n. 1764, Racc. n. 1413), munito della formula esecutiva in data 12.11.2013 – intimava a
[...]
il pagamento della somma di euro 133.887,27, oltre interessi e spese successivi. CP_1
Avverso il suddetto atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, che sulla scorta delle
2 argomentazioni svolte in sede di atto introduttivo, instava per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la società creditrice/intimante che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
Con ordinanza del 7.5.2024 la scrivente, stante la mancata comparizione della parte opponente, dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza cautelare e disponeva rinvio alla odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nelle more del rinvio alla data odierna le parti depositavano “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI
ATTI CONGIUNTA” (cfr. deposito del 14.10.2024), allegando copia del processo verbale del
12.6.2024, recante i termini dell'accordo.
In particolare, ivi si legge: “… PREMESSO - che nelle more dell'opposizione all'esecuzione, tra il Contr sig. e il sono state intavolate trattative di bonario componimento della lite che CP_1
hanno convogliato al raggiungimento di un accordo transattivo che ha previsto un impegno reciproco da entrambe le parti in causa;
- che il sig. ha onorato regolarmente l'impegno preso CP_1
Contr nei confronti del - che pertanto è interesse di entrambe le parti desistere nella prosecuzione dell'azione giudiziale intrapresa. Le parti, come sopra rappresentate e difese dai sottoscritti procuratori, muniti del potere di rinunciare agli atti, congiuntamente dichiarano di rinunciare al procedimento di opposizione all'esecuzione recante RG n. 5812/2023 e pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed accettano l'avversa rinuncia dichiarando altresì di rinunciare ai termini di legge previsti per l'impugnazione del emanando provvedimento di estinzione del presente procedimento, con formale rinuncia all'avversa soccombenza ed espressa richiesta di compensazione delle spese e competenze del giudizio, al rimborso delle spese di lite, come da accordo intervenuto con la controparte che si deposita unitamente alla presente rinuncia. …”.
Alla luce di quanto detto, deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Quanto alla forma della pronuncia di estinzione, stante la natura decisoria di essa modalità di definizione del procedimento, si reputa vada resa con sentenza.
Ed, invero, benché l'art. 308 c.p.c. si riferisca alla “ordinanza che dichiara l'estinzione” deve osservarsi quanto segue: nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica vi è sostanziale coincidenza - nella medesima persona fisica - del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. che, al II comma, prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”.
3 Tali considerazioni, ad avviso dello scrivente magistrato, inducono a ritenere che, nelle altre ipotesi, diverse da quella appena indicata, l'estinzione vada dichiarata con sentenza, proprio al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
A conforto di quanto appena detto, occorre peraltro evidenziare che la Cassazione è orientata nel considerare il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale di natura decisoria e, dunque, sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto, con conseguente appellabilità della pronuncia (cfr. in tal senso: Cass. civ. Sez. I, (ud. 19/01/2007) 15-03-2007, n. 6023; Cass. civ. Sez. I, (ud. 14/02/2006) 06-
04-2006, n. 8041; Cass. civ. Sez. I, (ud. 17/12/2003) 28-04-2004, n. 8092); allo stesso modo, anche i
Tribunali di merito (cfr. Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219; Tribunale Torino, sez. II,
03 dicembre 2005; Tribunale Torino, 20 novembre 2003).
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “I commi 3 e 4 dell'art.
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando
l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. Cass. civ.
Sez. II, Ord., (ud. 13/07/2006) 10-10-2006, n. 21707).
Quanto alle spese processuali, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. statuisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nella specie, tuttavia, le parti hanno congiuntamente fatto espressa richiesta di compensazione delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5812/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4 - dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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