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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
R.G. n. 820/2024
IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
letti gli atti del processo;
rilevato che, con decreto del 7 novembre 2024, comunicato il 20 novembre 2024, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino al 5 dicembre 2024 per provvedere a tale incombente, a norma dell'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.; rilevato che, non avendo gli appellanti, né, tanto meno, l'appellata, non costituitasi in giudizio, depositato le note scritte entro la data del 5 dicembre 2024, con ordinanza resa il 12 dicembre 2024 e comunicata il 20 dicembre 2024, veniva fissata una nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 13 febbraio 2025; rilevato che, con decreto del 16 gennaio 2025, comunicato il 22 gennaio 2025, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino al 13 febbraio 2025 per provvedere a tale incombente, a norma dell'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.; rilevato che gli appellanti non hanno nuovamente depositato le note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni entro il termine del 13 febbraio 2025; letto l'art. 348, comma 2, c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Controparte_1 CP_2
Salerno, lì 13 marzo 2025 Il Consigliere Istruttore
dott. Alessandro Brancaccio
R.G. n. 820/2024
IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
letti gli atti del processo;
rilevato che, con decreto del 7 novembre 2024, comunicato il 20 novembre 2024, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino al 5 dicembre 2024 per provvedere a tale incombente, a norma dell'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.; rilevato che, non avendo gli appellanti, né, tanto meno, l'appellata, non costituitasi in giudizio, depositato le note scritte entro la data del 5 dicembre 2024, con ordinanza resa il 12 dicembre 2024 e comunicata il 20 dicembre 2024, veniva fissata una nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 13 febbraio 2025; rilevato che, con decreto del 16 gennaio 2025, comunicato il 22 gennaio 2025, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino al 13 febbraio 2025 per provvedere a tale incombente, a norma dell'art. 127 ter, comma 1, c.p.c.; rilevato che gli appellanti non hanno nuovamente depositato le note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni entro il termine del 13 febbraio 2025; letto l'art. 348, comma 2, c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Controparte_1 CP_2
Salerno, lì 13 marzo 2025 Il Consigliere Istruttore
dott. Alessandro Brancaccio