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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
R.G. 998/2025
Oggi 16-12-25 ore 12.30 innanzi al got NZ AN Di RE sono comparsi:
Per la società attrice è presente l'avv. FURIANI RAMONA
Per la convenuta-contumace nessuno è comparso.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Discute la causa e chiede darsi lettura del dispositivo ovvero chiede provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della Camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got si ritira per deliberare.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario NZ AN Di RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 998/2025 R.G.
promossa da
( , in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Furiani con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE
Contro
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale odierno.
Parte convenuta ha disertato l'intero processo.
2 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato a mezzo pec
(consegna) il 6-3-25 con cui la società attrice ha evocato in giudizio l Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti domande:
“accertare e dichiarare l'inadempimento di per l'effetto condannare la CP_1 predetta società alla restituzione della caparra confirmatoria in favore della Parte_2 il tutto per la somma complessiva di € 20.000,00 oltre interessi dal dovuto sino al saldo effettivo;
condannare l'odierna convenuta al pagamento del risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
Vinte le spese”.
A supporto della domanda l'attrice a dedotto di avere sottoscritto il contratto Parte_2 di sub-appalto per la ristrutturazione del fabbricato indicato in atti con obbligo di versare, in favore della società appaltatrice un acconto per € 40.000,00. In CP_1 adempimento di quanto pattuito ha effettuato il bonifico in data 24.8.2022 per € Pt_2
20.000,00. Successivamente e prima che fosse intrapresa l'esecuzione dell'opera oggetto del detto contratto di appalto il predetto contratto è stato sciolto. Con pec del 15.12.23 la società attrice ha chiesto la restituzione della somma di euro 20.000,00.
L'udienza prefissata in citazione è stata differita con decreto -ex art. 171-bis cpc- dal 10.7.25 all'1.10.25. Il decreto ha menzionato il fatto afferente alla contumacia della società convenuta ritualmente citata e non comparsa.
In seno alla prima udienza di comparizione e di trattazione questo giudice onorario ha ammesso le prove orali con i due testimoni e sui capitoli indicati dalla parte attrice.
In data 3.3.25 sono stati escussi i testimoni e e Tes_1 Tes_2 contestualmente è stato disposto rinvio al 3.3.26 per le attività di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
Con successiva ordinanza tale udienza è stata anticipata per gli stessi incombenti al 16.12.25.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1372 c.c.
3 afferente alla risoluzione consensuale del contratto di appalto del 5.8.22 (rectius, mutuo consenso).
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in ragione dei quali la risoluzione consensuale non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente (Cass. 21764/2015).
Ed inoltre, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il vincolo, ma può emergere anche da un comportamento tacito concludente (Cass. 16218/2020).
La tesi difensiva della società attrice ha trovato riscontro nella fase istruttoria.
Il testimone ha circostanziato i fatti di causa ed ha specificato quanto Tes_2 segue:
“E' Vero che, una volta comunicata la risoluzione del contratto di sub-appalto è stato richiesto alla di fare preventivi per il cappotto;
Lo so perché avevamo CP_1 condiviso il computo metrico ed è per questo che conosco la circostanza.
E' vero l'opera è una ristrutturazione. E' vero che nell'immobile di proprietà della sono stati realizzati solo interventi di ristrutturazione;
Pt_2
E' vero che le ditte presenti nel cantiere sono state solo quelle indicate nelle notifiche preliminari. Lo so perché ho consultato le notifiche preliminari. Quando mi sono recato sul cantiere non ho mai incontrato l'impresa ” CP_1
L'altro testimone ha aggiunto quanto segue: Tes_1
E' vero che, una volta comunicata la risoluzione del contratto di sub-appalto, è stato richiesto alla di fare preventivi per il cappotto;
Lo so perché sono stati inviati CP_1
i grafici da parte mia alla ditta CP_1
E' vero che nell'immobile di proprietà della sono stati realizzati solo interventi Pt_2 di ristrutturazione;
E' vero che le ditte presenti nel cantiere sono state solo quelle indicate nelle notifiche preliminari furono solo quelle delle notifiche preliminari.
I positivi riscontri di cui alla fase istruttoria sono stati posti a fondamento della odierna decisione giacché essi hanno validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di piena fondatezza dell'atto di citazione.
4 La conseguenza derivante dalla fattispecie della risoluzione consensuale-tacita di cui alla pretesa attorea è data dalla restituzione di quanto versato ossia dell'importo per euro
20.000,00.
L'acconto si caratterizza in modo ben diverso dalla caparra confirmatoria e nel caso in esame, sulla base della interpretazione letterale del contratto del 3.8.22, questo giudice ha escluso la ricorrenza dei presupposti tipici di cui all'art. 1385 c.c..
Nel caso in esame l'acconto per € 20.000,00 di cui al bonifico in data 24.8.2022 ha rappresentato soltanto un adempimento parziale cioè un pagamento in anticipo.
La caparra, invece, assolve alla funzione predeterminata della legge giacché la norma anzidetta così dispone: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra,
a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
In sostanza, la manifestazione di volontà, in ordine all'inserimento contrattuale degli effetti predeterminati ai sensi dell'art. 1385 c.c., deve emergere dall'accordo tra le parti ed anche in maniera certa e indubitabile.
Di contro, il contratto conchiuso tra i contendenti il 3.8.22 ha consentito inevitabilmente la qualificazione della somma di € 20.000,00 alla stregua di un esborso corrisposto dalla parte attrice alla parte convenuta a titolo di mero anticipo, id est, a titolo di acconto e non di caparra- confirmatoria (v. Cass. 3014/1985).
Un ultimo argomento concerne la contumacia e le spese di lite.
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di aderire al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumacia (fra multis,
v. Cass. 25538/22 e 7663/22).
Inoltre, questo giudice ha inteso aderire al principio di recente enunciato dal Tribunale di
Arezzo secondo cui in ordine al fatto della contumacia è necessario ribadire che “in tema di inadempimento contrattuale (mancata restituzione dell'acconto), una volta che il creditore abbia provato la fonte negoziale dell'obbligazione e allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione. La contumacia del convenuto non ha significato di prova diretta dell'inadempimento, ma comporta il difetto di prova rispetto al fatto estintivo del diritto di controparte, fatto che ai
5 sensi dell'art. 2697 c.c. deve essere provato dal convenuto. Il convenuto che resta contumace non può sottrarsi all'onere probatorio che grava su di lui adducendo a proprio discarico la scelta processualmente neutra di non costituirsi in giudizio (Trib. Arezzo 544/25).
Pertanto, la soccombenza del contumace ex art. 91 c.p.c. dà luogo all'applicazione dei valori minimi inderogabili (v. Cass. 29925/25) di cui alle Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22
(applicabili dal 24.10.22) in ragione della semplicità del caso prospettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA la risoluzione-consensuale del contratto conchiuso tra i contendenti in data 5.8.22;
ON lla restituzione dell'acconto per € 20.000,00 in Controparte_1 favore di ltre interessi di pieno diritto sino al saldo effettivo;
Parte_2
ON al pagamento in favore della società Controparte_1 Pt_2 dei compensi di avvocato che liquida in € 2.540,00 (+ 15% TF, iva e cap) oltre
[...]
€ 300,00 per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 16 dicembre 2025
Il giudice onorario
NZ AN Di RE
6
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
R.G. 998/2025
Oggi 16-12-25 ore 12.30 innanzi al got NZ AN Di RE sono comparsi:
Per la società attrice è presente l'avv. FURIANI RAMONA
Per la convenuta-contumace nessuno è comparso.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Discute la causa e chiede darsi lettura del dispositivo ovvero chiede provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della Camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got si ritira per deliberare.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario NZ AN Di RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 998/2025 R.G.
promossa da
( , in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ramona Furiani con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ATTRICE
Contro
( ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale odierno.
Parte convenuta ha disertato l'intero processo.
2 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
L'odierno processo ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato a mezzo pec
(consegna) il 6-3-25 con cui la società attrice ha evocato in giudizio l Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti domande:
“accertare e dichiarare l'inadempimento di per l'effetto condannare la CP_1 predetta società alla restituzione della caparra confirmatoria in favore della Parte_2 il tutto per la somma complessiva di € 20.000,00 oltre interessi dal dovuto sino al saldo effettivo;
condannare l'odierna convenuta al pagamento del risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
Vinte le spese”.
A supporto della domanda l'attrice a dedotto di avere sottoscritto il contratto Parte_2 di sub-appalto per la ristrutturazione del fabbricato indicato in atti con obbligo di versare, in favore della società appaltatrice un acconto per € 40.000,00. In CP_1 adempimento di quanto pattuito ha effettuato il bonifico in data 24.8.2022 per € Pt_2
20.000,00. Successivamente e prima che fosse intrapresa l'esecuzione dell'opera oggetto del detto contratto di appalto il predetto contratto è stato sciolto. Con pec del 15.12.23 la società attrice ha chiesto la restituzione della somma di euro 20.000,00.
L'udienza prefissata in citazione è stata differita con decreto -ex art. 171-bis cpc- dal 10.7.25 all'1.10.25. Il decreto ha menzionato il fatto afferente alla contumacia della società convenuta ritualmente citata e non comparsa.
In seno alla prima udienza di comparizione e di trattazione questo giudice onorario ha ammesso le prove orali con i due testimoni e sui capitoli indicati dalla parte attrice.
In data 3.3.25 sono stati escussi i testimoni e e Tes_1 Tes_2 contestualmente è stato disposto rinvio al 3.3.26 per le attività di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
Con successiva ordinanza tale udienza è stata anticipata per gli stessi incombenti al 16.12.25.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1372 c.c.
3 afferente alla risoluzione consensuale del contratto di appalto del 5.8.22 (rectius, mutuo consenso).
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in ragione dei quali la risoluzione consensuale non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente (Cass. 21764/2015).
Ed inoltre, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il vincolo, ma può emergere anche da un comportamento tacito concludente (Cass. 16218/2020).
La tesi difensiva della società attrice ha trovato riscontro nella fase istruttoria.
Il testimone ha circostanziato i fatti di causa ed ha specificato quanto Tes_2 segue:
“E' Vero che, una volta comunicata la risoluzione del contratto di sub-appalto è stato richiesto alla di fare preventivi per il cappotto;
Lo so perché avevamo CP_1 condiviso il computo metrico ed è per questo che conosco la circostanza.
E' vero l'opera è una ristrutturazione. E' vero che nell'immobile di proprietà della sono stati realizzati solo interventi di ristrutturazione;
Pt_2
E' vero che le ditte presenti nel cantiere sono state solo quelle indicate nelle notifiche preliminari. Lo so perché ho consultato le notifiche preliminari. Quando mi sono recato sul cantiere non ho mai incontrato l'impresa ” CP_1
L'altro testimone ha aggiunto quanto segue: Tes_1
E' vero che, una volta comunicata la risoluzione del contratto di sub-appalto, è stato richiesto alla di fare preventivi per il cappotto;
Lo so perché sono stati inviati CP_1
i grafici da parte mia alla ditta CP_1
E' vero che nell'immobile di proprietà della sono stati realizzati solo interventi Pt_2 di ristrutturazione;
E' vero che le ditte presenti nel cantiere sono state solo quelle indicate nelle notifiche preliminari furono solo quelle delle notifiche preliminari.
I positivi riscontri di cui alla fase istruttoria sono stati posti a fondamento della odierna decisione giacché essi hanno validato il convincimento di questo giudice onorario ai fini dell'odierno pronunciamento di piena fondatezza dell'atto di citazione.
4 La conseguenza derivante dalla fattispecie della risoluzione consensuale-tacita di cui alla pretesa attorea è data dalla restituzione di quanto versato ossia dell'importo per euro
20.000,00.
L'acconto si caratterizza in modo ben diverso dalla caparra confirmatoria e nel caso in esame, sulla base della interpretazione letterale del contratto del 3.8.22, questo giudice ha escluso la ricorrenza dei presupposti tipici di cui all'art. 1385 c.c..
Nel caso in esame l'acconto per € 20.000,00 di cui al bonifico in data 24.8.2022 ha rappresentato soltanto un adempimento parziale cioè un pagamento in anticipo.
La caparra, invece, assolve alla funzione predeterminata della legge giacché la norma anzidetta così dispone: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra,
a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
In sostanza, la manifestazione di volontà, in ordine all'inserimento contrattuale degli effetti predeterminati ai sensi dell'art. 1385 c.c., deve emergere dall'accordo tra le parti ed anche in maniera certa e indubitabile.
Di contro, il contratto conchiuso tra i contendenti il 3.8.22 ha consentito inevitabilmente la qualificazione della somma di € 20.000,00 alla stregua di un esborso corrisposto dalla parte attrice alla parte convenuta a titolo di mero anticipo, id est, a titolo di acconto e non di caparra- confirmatoria (v. Cass. 3014/1985).
Un ultimo argomento concerne la contumacia e le spese di lite.
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di aderire al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumacia (fra multis,
v. Cass. 25538/22 e 7663/22).
Inoltre, questo giudice ha inteso aderire al principio di recente enunciato dal Tribunale di
Arezzo secondo cui in ordine al fatto della contumacia è necessario ribadire che “in tema di inadempimento contrattuale (mancata restituzione dell'acconto), una volta che il creditore abbia provato la fonte negoziale dell'obbligazione e allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione. La contumacia del convenuto non ha significato di prova diretta dell'inadempimento, ma comporta il difetto di prova rispetto al fatto estintivo del diritto di controparte, fatto che ai
5 sensi dell'art. 2697 c.c. deve essere provato dal convenuto. Il convenuto che resta contumace non può sottrarsi all'onere probatorio che grava su di lui adducendo a proprio discarico la scelta processualmente neutra di non costituirsi in giudizio (Trib. Arezzo 544/25).
Pertanto, la soccombenza del contumace ex art. 91 c.p.c. dà luogo all'applicazione dei valori minimi inderogabili (v. Cass. 29925/25) di cui alle Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22
(applicabili dal 24.10.22) in ragione della semplicità del caso prospettato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA la risoluzione-consensuale del contratto conchiuso tra i contendenti in data 5.8.22;
ON lla restituzione dell'acconto per € 20.000,00 in Controparte_1 favore di ltre interessi di pieno diritto sino al saldo effettivo;
Parte_2
ON al pagamento in favore della società Controparte_1 Pt_2 dei compensi di avvocato che liquida in € 2.540,00 (+ 15% TF, iva e cap) oltre
[...]
€ 300,00 per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 16 dicembre 2025
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