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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1976/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 21.05.2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato CARAVITA LUIGI e con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in VIA GIOVANNI XXIII PAL.GATTO,1 87036 RENDE
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato MONTI Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO e con domicilio eletto in VIA SIGISMONDO 75 47921 RIMINI
- appellato – contro
, con l'Avv. FRANCESCO ANGELO Controparte_2
LORUSSO con domicilio eletto Email_1
- appellato - contro con l'Avvocato Avv. TOMMASO CAPURRO e Controparte_3
MARIA RINDINELLA e con domicilio eletto VIA MARCONI N. 9, 40122 BOLOGNA
- appellato e appellante incidentale –
contro
-appellata Controparte_4 contumace-
1 contro con l'avvocato FRANCESCO Controparte_5
ANGELO LORUSSO, con domicilio eletto in ALTAMURA (BA) VIA MONTEVERDI
n. 105 presso e nello studio del difensore
- appellato -
In punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1007/2022 depositata in data 21/10/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1007/2022 il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa n. 914/2019 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_4 [...]
, e con l'intervento di Controparte_1 Controparte_5
, cui è riunita la causa n. 3281/2019 R.G. promossa da
[...] Parte_1
nei confronti di con la chiamata in causa di Controparte_3
e ha così deciso: Controparte_2 Controparte_1
- Accerta che la responsabilità del sinistro verificatosi in data 14/9/2018 sulla A14, per cui è causa, è imputabile per il 20% a e per l'80% al Controparte_2
conducente del trattore stradale targato FP324JB di proprietà della Parte_1
[...]
- Liquida il danno da perdita della merce trasportata dalla in Parte_1 occasione del sinistro verificatosi il 14/9/2018 sulla A14 in € 18.920 e lo pone a carico dei seguenti soggetti, con le limitazioni di seguito indicate:
, previa detrazione della franchigia e dello scoperto del 20%; CP_3
2 e n solido, per il 20% Controparte_2 Controparte_1
del totale;
- Condanna e in solido, Controparte_2 Controparte_1
a tenere indenne di quanto sarà costretta a Controparte_3
pagare in esecuzione del dispositivo nei limiti della loro quota di responsabilità del
20%;
- Condanna e , in solido, a Controparte_2 Controparte_1
risarcire alla la somma di euro 482,00 per spese di soccorso stradale Parte_1
notturno, euro 1.000 per spese di smaltimento della merce trasportata, euro 2.409,85 per spese di riparazione del semirimorchio Lamberet, euro 787 per spese di trasferimento del mezzo fino a Montalto Offugo (CS), oltre interessi legali;
- Condanna in solido a Controparte_6
risarcire a la somma di euro 8.400 per danni al trattore Scania, Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria fino alla data odierna, euro 332,01 per spese di soccorso stradale, oltre interessi legali;
- Condanna in solido a Controparte_6
risarcire a la somma di euro 4.661,60, oltre interessi Controparte_5
legali, a titolo di risarcimento dei danni al semirimorchio OMT;
- Rigetta ogni altra domanda,
- Condanna e solido a Parte_1 Controparte_7
rifondere a le spese di lite, Controparte_5
- Compensa le spese tra tutte le altre parti;
- Pone il compenso del Ctu in via definitiva a carico di e Parte_1
per il 50% e per il restante 50% a carico di Controparte_4
e Controparte_2 Controparte_1
Assumeva parte attrice che in data 14.09.2018 il proprio complesso veicolare composto da trattore stradale Scania, targato FP324JB e semirimorchio Lamberet, targato AD92646, veniva tamponato dal trattore stradale Scania, tg. DX850YV, di proprietà della assicurato r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_1
a seguito del quale riportava danni materiali per un totale di € 71.714,15
[...]
Deduceva l'esclusiva responsabilità del CP_2
Si costituiva deducendo la responsabilità prevalente del conduttore CP_2
nella causazione del sinistro, chiedendo altresì in via Controparte_8 riconvenzionale la condanna dell'attrice, in solido con la sua compagnia assicuratrice
3 al risarcimento dei danni causati dal sinistro, quantificati in euro Controparte_4
10.500,00, e in euro 4.196,23 per il recupero del veicolo.
La eccepiva invece l'inammissibilità della domanda spiegata nei Controparte_4 propri confronti per avere l'attrice cumulato l'azione per indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. Ass. con l'azione di responsabilità civile.
Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. la Controparte_5
contestava le domande attrici e svolgeva altresì domanda riconvenzionale al
[...] fine di ottenere la condanna dell'odierna appellante, in solido con al Controparte_4
risarcimento del danno di euro 4.000, quale spesa sostenuta per la riparazione del semirimorchio di sua proprietà.
Con separato giudizio R.G. 3281/2019, azionava il contratto di Parte_1
assicurazione stipulato con er la copertura della Controparte_3
responsabilità civile del vettore al fine di ottenere un indennizzo quantificato in euro
1.431,36 per la perdita della merce avente destinazione in Italia, ed euro 38.387,68 per la perdita avente destinazione estera.
si costituiva in tale secondo giudizio contestando Controparte_3 la responsabilità , deducendo l'inoperatività della garanzia, siccome CP_9
attiva nel solo in caso di responsabilità civile del vettore . Pt_1
Deduceva la responsabilità di formulando nei confronti di questi domanda di Pt_2
manleva per quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere a . Parte_1
Contestava la quantificazione del danno, deducendo la destinazione nazionale della merce e quindi l'applicazione della convenzione CMR del 19 Maggio 1956.
Con ordinanza del 2 luglio 2021 i due procedimenti venivano riuniti sul presupposto dell'opportunità della loro trattazione e decisione unitaria, stante la comunanza delle questioni da risolvere.
Le cause riunite sono state istruite mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Errata valutazione delle emergenze istruttorie. Violazione del principio del ne bis in idem;
2 – Errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di entità del danno subito;
3, 4, 5 – Erronea valutazione delle emergenze istruttorie in tema di ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti.
4 Si costituiva aderendo all'appello incidentale in Controparte_3
tema di ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti.
Proponeva appello incidentale, dolendosi dell'errata motivazione in punto di riconoscimento dell'indennizzo a favore di in difetto della dimostrazione Parte_1 dell'avvenuto ristoro da parte dell'assicurata dei propri clienti.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Formulava appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo e del terzo motivo dell'appello principale, dolendosi, nel caso, che all'appellante sarebbe riconosciuta una liquidazione di danno per merce danneggiata superiore a quello provato nel corso del giudizio.
Eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da siccome in CP_3
violazione dell'art. 342 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza de 21.05.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il malgoverno e delle risultanze istruttorie in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e la conseguente ripartizione di responsabilità tra i soggetti coinvolti, nonché la violazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Deduce la mancata prova del superamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., peraltro nella fattispecie sbilanciata a favore di stante CP_2
l'avvenuto tamponamento dell'automezzo da questi coi condotto da parte del mezzo condotto da vvenuto in corsia di marcia. Controparte_8
Censura la rilevata violazione dell'art. 141 C.d.S. nei confronti dell'odierno appellante, stante l'avvenuto annullamento del relativo verbale in accoglimento del ricorso al Giudice di Pace.
In relazione alla dinamica del sinistro, come risulta dalle dichiarazioni di CP_5 rese in sede di rapporto degli agenti di P.S. intervenuti, l'automezzo dallo stesso, piano piano, dopo avere acceso l'indicatore di direzione sinistra, sono ripartito dopo aver percorso un po' di emergenza mi sono immesso in corsia di marcia, quando giunto al Km
218+410 nord sono stato tamponato da un autoarticolato”.
5 Ebbene, appare evidente che il sinistro sia stato generato dalla condotta di , CP_5
il quale per sua stessa ammissione ha percorso un tratto della corsia di emergenza, per poi immettersi in carreggiata senza evidentemente accertarsi che la careggiata fosse libera, in relazione alla velocità del mezzo dallo stesso condotto.
E' riduttivo focalizzare la ricostruzione dinamica dell'evento all'istante dell'impatto, atteso che ha ammesso di non avere rispettato la segnaletica delimitante la CP_5
piazzola di sosta, di avere impropriamente percorso la corsia di emergenza, e quindi di essersi immesso in corsia di marcia.
Non tanto nella velocità inadeguata (troppo lenta) stigmatizzata dal primo giudice è rinvenibile la causa ascrivibile a , quanto la manovra azzardata compiuta CP_5
dallo stesso.
Né rileva l'accoglimento del ricorso presentato al Giudice di Pace, atteso che la decisione
è fondata su motivi procedurali con espressa esclusione dello scrutinio di merito.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e viene rigettato, con assorbimento del quarto motivo in tema di liquidazione del danno, anziché nell'intero, in forza della quota del 20% addebitata al e del quinto motivo, in punto di ripartizione del danno per le CP_2
spese sostenute da per le riparazioni del semirimorchio OMT. CP_5
Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie in punti di entità del danno subito.
Lamenta la difesa di parte appellante che avrebbe errato il giudice di prime cure nel liquidare il danno in quanto non vi sarebbe dubbio “che la destinazione indicata nei CMR fosse internazionale”.
Avrebbe, poi, errato, il Giudice di prime cure nel calcolo della quantità della merce trasportata, tenendo conto solo di quella indicata nei DDT e non di quella indicata nei
CMR.
Prive di pregio sono le doglianze circa la qualifica del tipo di trasporto: dalla documentazione in atti, si desume che il “luogo di consegna della merce (località, stato) sia indicato in BRUNO – VERONA VIA LINOLVO 62 37050 OPPEANO (VR) con destinatario Biotropic GMBH in Germania, e CONOR - VIA DELLE VITI BOLOGNA
(cfr. doc 6 ). Parte_1
D'altro canto le argomentazioni circa lo svolgimento del trasporto con ulteriori mezzi, non trovano riscontro probatorio, rimanendo sul piano meramente assertivo.
6 Dalle osservazioni che precedono, si evince la natura nazionale del trasporto, con ciò determinando, senza revoca in dubbio, l'applicazione delle norme in tema di trasporto nazionale.
In merito all'entità dell'indennizzo, si rileva come lo stesso risulti congruo alla quantità di merce trasportata, attesa l'applicazione della franchigia di cui in polizza.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e viene respinto.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della ripartizione percentuale della liquidazione del danno posta a carico di CP_2 Controparte_1
Assume che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare il danno alle merci nei confronti di e della ditta non secondo il Controparte_1 CP_2 criterio dettato di cui all'art. 1696 c.c. (previsto per il contratto di trasporto), bensì nella misura del valore della merce al momento del sinistro come da dalle fatture in atti per €
39.933,28, essendo il titolo della responsabilità di CP_2 Controparte_10
di natura extracontrattuale, mentre di natura contrattuale è quella di . CP_3
Il motivo è infondato, attesa la ripartizione della responsabilità tra i soggetti coinvolti, già oggetto di scrutinio del primo motivo.
Diversamente opinando, si opererebbe una inammissibile lucupletatio del danneggiato.
L'appello principale va respinto, con assorbimento dell'appello incidentale condizionato di Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
ha proposto appello incidentale, dolendosi del riconoscimento CP_3
dell'indennizzo a favore dell'assicurata per il deperimento della merce trasportata, deducendo il difetto di prova dell'avvenuto ristoro da parte di del proprio Parte_1
cliente, nonché il valore della merce trasportata.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ex art 342 c.p.c.. sollevata da . CP_3 Parte_1
La formulazione dell'atto di impugnazione, consente, infatti, di individuare le parti della sentenza impugnate e i motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificabili nell'errata valutazione delle risultanze istruttorie in tema di raggiungimento della prova del fatto costitutivo della domanda relativi all'applicazione delle norme di diritto, addebitati al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 3, n. 20124/2015).
lamenta l'omesso di accertamento in prime cure dell'assenza dei requisiti CP_3
richiesti in polizza e segnatamente la prova del pagamento effettuato da al Parte_1
proprio cliente.
7 Detto requisito, con riferimento all'art. 10 dei patti speciali, richiamati dall'appellante incidentale, non è espressamente richiesto, e dunque, sotto tale profilo, il motivo non è fondato.
E' invece inammissibile, in un quanto formulata per la prima volta in sede di impugnazione, la doglianza secondo cui l'assicurato non avrebbe assolto all'onere di fornire la prova del valore della merce, non essendo in tal senso idonee le note di debito che ha emesso a senza avere la controprova delle fatture di Controparte_11 Parte_1
Cont vendita che ha emesso ai propri clienti di polizza.
In conclusione l'appello incidentale di è infondato e viene respinto, le spese CP_3
seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto da l'appello Parte_1 incidentale proposto da l'appello incidentale Controparte_3
condizionato proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Rimini n. 1007/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_3
- Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato di Controparte_1
;
[...]
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante e in Parte_1 Controparte_3
solido al pagamento a favore di e Controparte_2 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuno in € 4.997,00, oltre
[...]
accessori, Iva e cpa come per legge;
Condanna al pagamento a favore di Controparte_3 Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come
[...]
per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
8 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 5 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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