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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati: dott. Miro Santangelo -Presidente dott. Maria Eugenia Pupa -Giudice Relatore dott. Alessandra Ardito -Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 541/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 14/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Ferno presso lo studio dell'avv. Mattia Ludovico Parte_1
Piantanida, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Jerago con in data 30.07.2016, come risulta dal Registro CP_2
degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.8, serie A, alle seguenti condizioni:
1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 2, lettera b) della Legge n.898 del 1 Dicembre 1970, così come modificata dalla Legge 6 Maggio 1987 n.74, e successive modifiche ed integrazioni, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 4 celebrato in Jerago con in data 30/07/2016, come risulta dal Registro degli atti di CP_1 CP_2 matrimonio di detto Comune, atto n.8, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. disporre l'affido superesclusivo delle minori alla madre, con collocamento prevalente delle stesse presso la medesima. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: diritto di visita a fine settimana alternati, a partire da venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, con pernottamento il venerdì, il sabato e la domenica sera quando le bambine verranno accompagnate, dopo cena, alle ore 21.00, presso la casa materna, a cura del Signor CP_1
3. permanenza delle bambine presso il padre due giorni in settimana, dall'uscita dalla scuola, da individuarsi nelle giornate di martedì e mercoledì, con pernottamento, sempre, il martedì, mentre nella giornata di mercoledì le bambine verranno accompagnate, dopo cena alle ore 21.00, presso la casa materna, a cura del Signor CP_1
4. nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno in via esclusiva con il padre due settimane, anche non consecutive;
il medesimo periodo verrà trascorso, sempre in via esclusiva, con la madre;
le predette settimane dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno, fermo restando diversi accordi tra i coniugi;
entrambi i coniugi avranno diritto di sentire telefonicamente le figlie, nel periodo di competenza dell'altro, dalle ore 18.00 alle ore 21.30; con possibilità di trascorrere il predetto periodo anche con i nonni;
5. nel rispetto del principio dell'alternanza, le figlie trascorreranno con entrambi i genitori le festività natalizie e pasquali: in particolare, per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali: in particolare, per quanto concerne le vacanze natalizie, le bambine trascorreranno il 24.12 con il padre e il 25.12 con la madre e l'anno successivo viceversa, con alternanza annuale del giorno di Santo Stefano;
trascorreranno altresì la prima settimana dal 23.12 sino al 30.12, con un coniuge e l'anno successivo viceversa;
per quanto concerne capodanno, le figlie trascorreranno il 31.12 con la madre e il 01.01 con il padre e l'anno successivo viceversa;
nelle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di
QU con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo viceversa;
6. condannare il Sig. a corrispondere in favore della Sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle minori, oltre rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie saranno suddivise tra le parti al 50%, sulla scorta del Protocollo della Corte d'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente trascritto;
7. in ogni caso, autorizzare la cura farmacologica suggerita dal centro l' di Gallarate e ogni Parte_2
altra cura e/o sostegno necessario per il benessere psicofisico della minore Persona_1
pagina 2 di 4 8. in ogni caso autorizzare i documenti validi per l'espatrio della ricorrente e delle minori, autorizzando altresì le stesse a recarsi in Spagna presso la zia materna;
9. in ogni caso, autorizzare l'iscrizione di alla classe prima della scuola secondaria di Persona_1 primo grado dell'Istituto comprensivo Ponti, con sede in Via Confalonieri n.27 a Gallarate.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio contratto dalle parti in Jerago con in data 30/07/2016 è fondata e meritevole di accoglimento. CP_2
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta il 04/10/2018 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con il decreto di omologa datato 05/10/2018 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve disporsi l'affidamento super-esclusivo delle minori e alla madre in Per_2 Per_1
considerazione del disinteresse dimostrato dal padre, che non versa con continuità il mantenimento ordinario, né contribuisce alle spese straordinarie delle stesse, omettendo, peraltro, di collaborare con la madre nell'adozione delle decisioni in materia scolastica e sanitaria di pertinenza delle figlie, come risulta dalla relazione su doc. 9.
Ulteriori elementi a sostegno della fondatezza della domanda attrice sono desumibili dalla relazione dei
Servizi Sociali, che hanno acquisito le lamentele delle minori sull'assenza del padre e financo i loro timori di essere costrette ad incontrarlo, avendo esse riferito quanto accaduto a QU (allorquando il convenuto avrebbe offeso pesantemente e anche di episodi di sberle inferte dal alla Per_1 CP_1
figlia.
Al contrario, la madre è stata descritta come una figura positiva, pienamente sintonizzata sui bisogni della prole e solido punto di riferimento, completamente in grado di assumere in autonomia ogni decisione utile al benessere delle bambine.
Deve, peraltro, disporsi che le visite paterne avvengano in Spazio Neutro, previo adeguato accompagnamento delle bambine e del padre per la ripresa dei loro rapporti.
In accoglimento della domanda attrice, può, altresì, confermarsi la pattuizione relativa al contributo al mantenimento delle due figlie già raggiunta in sede di separazione nell'importo di € 400 rivalutabile annualmente (così come incrementata con l'intervenuta rivalutazione), in assenza di modifiche pagina 3 di 4 nell'assetto economico delle parti.
Al suddetto importo si aggiunge l'obbligo del padre di concorrere al 50% alle spese straordinarie delle figlie secondo le indicazioni della Corte di Appello di Milano.
Stante la qualità di genitore affidatario, può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Jerago con in data 30/07/2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione CP_2 della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n.8, parte II, serie A, anno 2016;
2) affida le minori e in via super-esclusiva alla madre per ogni decisione Per_2 Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativa al rilascio anche dei documenti validi per l'espatrio;
3) dispone sulle visite paterne come da motivazione;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 400 così come rivalutata a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, disponendo che il relativo importo sia versato direttamente alla da parte del datore di lavoro del Parte_1 CP_1
5) attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
6) condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge,
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati: dott. Miro Santangelo -Presidente dott. Maria Eugenia Pupa -Giudice Relatore dott. Alessandra Ardito -Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 541/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 14/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Ferno presso lo studio dell'avv. Mattia Ludovico Parte_1
Piantanida, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Jerago con in data 30.07.2016, come risulta dal Registro CP_2
degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.8, serie A, alle seguenti condizioni:
1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 2, lettera b) della Legge n.898 del 1 Dicembre 1970, così come modificata dalla Legge 6 Maggio 1987 n.74, e successive modifiche ed integrazioni, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 4 celebrato in Jerago con in data 30/07/2016, come risulta dal Registro degli atti di CP_1 CP_2 matrimonio di detto Comune, atto n.8, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. disporre l'affido superesclusivo delle minori alla madre, con collocamento prevalente delle stesse presso la medesima. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori secondo le seguenti modalità: diritto di visita a fine settimana alternati, a partire da venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola, con pernottamento il venerdì, il sabato e la domenica sera quando le bambine verranno accompagnate, dopo cena, alle ore 21.00, presso la casa materna, a cura del Signor CP_1
3. permanenza delle bambine presso il padre due giorni in settimana, dall'uscita dalla scuola, da individuarsi nelle giornate di martedì e mercoledì, con pernottamento, sempre, il martedì, mentre nella giornata di mercoledì le bambine verranno accompagnate, dopo cena alle ore 21.00, presso la casa materna, a cura del Signor CP_1
4. nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno in via esclusiva con il padre due settimane, anche non consecutive;
il medesimo periodo verrà trascorso, sempre in via esclusiva, con la madre;
le predette settimane dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno, fermo restando diversi accordi tra i coniugi;
entrambi i coniugi avranno diritto di sentire telefonicamente le figlie, nel periodo di competenza dell'altro, dalle ore 18.00 alle ore 21.30; con possibilità di trascorrere il predetto periodo anche con i nonni;
5. nel rispetto del principio dell'alternanza, le figlie trascorreranno con entrambi i genitori le festività natalizie e pasquali: in particolare, per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali: in particolare, per quanto concerne le vacanze natalizie, le bambine trascorreranno il 24.12 con il padre e il 25.12 con la madre e l'anno successivo viceversa, con alternanza annuale del giorno di Santo Stefano;
trascorreranno altresì la prima settimana dal 23.12 sino al 30.12, con un coniuge e l'anno successivo viceversa;
per quanto concerne capodanno, le figlie trascorreranno il 31.12 con la madre e il 01.01 con il padre e l'anno successivo viceversa;
nelle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di
QU con la mamma e il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo viceversa;
6. condannare il Sig. a corrispondere in favore della Sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle minori, oltre rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie saranno suddivise tra le parti al 50%, sulla scorta del Protocollo della Corte d'Appello di Milano, qui da intendersi integralmente trascritto;
7. in ogni caso, autorizzare la cura farmacologica suggerita dal centro l' di Gallarate e ogni Parte_2
altra cura e/o sostegno necessario per il benessere psicofisico della minore Persona_1
pagina 2 di 4 8. in ogni caso autorizzare i documenti validi per l'espatrio della ricorrente e delle minori, autorizzando altresì le stesse a recarsi in Spagna presso la zia materna;
9. in ogni caso, autorizzare l'iscrizione di alla classe prima della scuola secondaria di Persona_1 primo grado dell'Istituto comprensivo Ponti, con sede in Via Confalonieri n.27 a Gallarate.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio contratto dalle parti in Jerago con in data 30/07/2016 è fondata e meritevole di accoglimento. CP_2
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta il 04/10/2018 nel corso del giudizio di separazione conclusosi con il decreto di omologa datato 05/10/2018 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del convenuto dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve disporsi l'affidamento super-esclusivo delle minori e alla madre in Per_2 Per_1
considerazione del disinteresse dimostrato dal padre, che non versa con continuità il mantenimento ordinario, né contribuisce alle spese straordinarie delle stesse, omettendo, peraltro, di collaborare con la madre nell'adozione delle decisioni in materia scolastica e sanitaria di pertinenza delle figlie, come risulta dalla relazione su doc. 9.
Ulteriori elementi a sostegno della fondatezza della domanda attrice sono desumibili dalla relazione dei
Servizi Sociali, che hanno acquisito le lamentele delle minori sull'assenza del padre e financo i loro timori di essere costrette ad incontrarlo, avendo esse riferito quanto accaduto a QU (allorquando il convenuto avrebbe offeso pesantemente e anche di episodi di sberle inferte dal alla Per_1 CP_1
figlia.
Al contrario, la madre è stata descritta come una figura positiva, pienamente sintonizzata sui bisogni della prole e solido punto di riferimento, completamente in grado di assumere in autonomia ogni decisione utile al benessere delle bambine.
Deve, peraltro, disporsi che le visite paterne avvengano in Spazio Neutro, previo adeguato accompagnamento delle bambine e del padre per la ripresa dei loro rapporti.
In accoglimento della domanda attrice, può, altresì, confermarsi la pattuizione relativa al contributo al mantenimento delle due figlie già raggiunta in sede di separazione nell'importo di € 400 rivalutabile annualmente (così come incrementata con l'intervenuta rivalutazione), in assenza di modifiche pagina 3 di 4 nell'assetto economico delle parti.
Al suddetto importo si aggiunge l'obbligo del padre di concorrere al 50% alle spese straordinarie delle figlie secondo le indicazioni della Corte di Appello di Milano.
Stante la qualità di genitore affidatario, può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Jerago con in data 30/07/2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione CP_2 della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n.8, parte II, serie A, anno 2016;
2) affida le minori e in via super-esclusiva alla madre per ogni decisione Per_2 Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativa al rilascio anche dei documenti validi per l'espatrio;
3) dispone sulle visite paterne come da motivazione;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 400 così come rivalutata a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano, disponendo che il relativo importo sia versato direttamente alla da parte del datore di lavoro del Parte_1 CP_1
5) attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
6) condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge,
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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