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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6027 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 22/04/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. COMMUNARA FILOMENA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall' avv.to DE LUCIA GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22/04/25: per parte ricorrente: l'avv. Communara conclude chiedendo “ Disporre l'affido esclusivo del figlio in favore della madre presso cui il minore abiterà in Per_1
CA (CE) alla via Capobianco nr. 13, per tutti i motivi addotti in parte motiva;
- stabilire che il padre tenga con sé il figlio due giorni a settimana (martedì/giovedì – mercoledì/venerdì) Per_1 dalle ore 17:00 alle ore 21:00; a settimane alternate dalle ore 10:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica;
per il periodo estivo resterà con il padre sette giorni consecutivi da concordare Per_1 con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni, resterà Per_1 con la madre il 24 ed il 25 dicembre, con decorrenza anno 2023, con il padre il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
per l'Epifania alternerà tale festività, con decorrenza anno 2023, il pranzo con la madre e la cena con il padre;
trascorrerà ad anni alterni, con decorrenza anno 2023, la Pasqua con la mamma ed il lunedì in albis con il padre;
trascorrerà con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno, onomastico, la festa del papà e della mamma, a prescindere dall'alternanza; - porre a carico di un assegno di mantenimento di €. 350,00, rivalutabile annualmente Controparte_1 secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche) da corrispondersi nei modi e nelle forme indicati nel Contr protocollo elaborato dal - nulla stabilirsi a titolo di assegno per la moglie”
Per parte resistente: l'avv. De Lucia conclude riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 01/04/21 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in data 25/07/2016 in Cervino (CE). In particolare esponeva che il resistente aveva attuato nei suoi confronti atti intimidatori e persecutori tanto che pendeva procedimento penale e che per lunghi periodi non aveva corrisposto l'assegno di mantenimento per il minore.Chiedeva disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare Per_1
l'esercizio del diritto di visita padre-figlio; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva di non aver corrisposto l'assegno di mantenimento nel periodo in cui era privo di occupazione;
si opponeva all'aumento dell'assegno di mantenimento da € 250,00 a € 350,00 in quanto disoccupato;
esponeva che tra i coniugi i litigi erano frequenti per istigazione della ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
All'udienza del 24/01/23, il Presidente confermava la disciplina della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Nel corso del procedimento veniva emessa sentenza sullo status.
Infine, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 22/04/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Emessa la sentenza parziale, nella presente sede occorre stabilire esclusivamente le condizioni accessorie.
Per ciò che concerne l'affidamento del minore, questo Collegio ritiene che debba disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre presso la quale è collocato, per quanto di seguito riportato.
E' provata l'elevata conflittualità tra le parti sfociata in atti di aggressione e persecutori. Invero, il resistente è stato rinviato a giudizio per il reato p.p. dall'art 612 bis comma 1 e 2 c.p., e ciò preclude l'attuazione del regime dell'affidamento condiviso, che richiede la paritetica partecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione del minore e, dunque, la capacità delle parti di comunicare nell'interesse dei figli, in ossequio, peraltro, all'art. 31 della Convenzione di Istanbul.
Inoltre, risulta provato l'inadempimento del resistente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti del figlio, invero, nonostante le contestazioni della ricorrente, il resistente non ha provato l'esatto adempimento, né, peraltro, lo stato di disoccupazione. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che “Il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita” (cfr. in tal senso Cass. n. 26587/2009).
La piena idoneità della madre non è posta in discussione ed è avvalorata dal non aver frapposto ostacoli al rapporto tra il padre e il figlio.
L'esercizio del diritto di visita del resistente resta disciplinato dai patti della separazione omologata.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'aumento a carico di parte resistente del contributo mensile al mantenimento del figlio , tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, Per_1 comma 4 c.c., in particolare delle accresciute esigenze di vita e di relazione del figlio in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, della capacità lavorativa del resistente, del reddito della ricorrente, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 300,00. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 per il contributo al mantenimento del figlio. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat F.O.I.; il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 straordinarie necessarie o concordate nell'interesse del minore;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 16/10/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6027 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 22/04/2025 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. COMMUNARA FILOMENA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 in atti, dall' avv.to DE LUCIA GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22/04/25: per parte ricorrente: l'avv. Communara conclude chiedendo “ Disporre l'affido esclusivo del figlio in favore della madre presso cui il minore abiterà in Per_1
CA (CE) alla via Capobianco nr. 13, per tutti i motivi addotti in parte motiva;
- stabilire che il padre tenga con sé il figlio due giorni a settimana (martedì/giovedì – mercoledì/venerdì) Per_1 dalle ore 17:00 alle ore 21:00; a settimane alternate dalle ore 10:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica;
per il periodo estivo resterà con il padre sette giorni consecutivi da concordare Per_1 con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni, resterà Per_1 con la madre il 24 ed il 25 dicembre, con decorrenza anno 2023, con il padre il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
per l'Epifania alternerà tale festività, con decorrenza anno 2023, il pranzo con la madre e la cena con il padre;
trascorrerà ad anni alterni, con decorrenza anno 2023, la Pasqua con la mamma ed il lunedì in albis con il padre;
trascorrerà con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno, onomastico, la festa del papà e della mamma, a prescindere dall'alternanza; - porre a carico di un assegno di mantenimento di €. 350,00, rivalutabile annualmente Controparte_1 secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche) da corrispondersi nei modi e nelle forme indicati nel Contr protocollo elaborato dal - nulla stabilirsi a titolo di assegno per la moglie”
Per parte resistente: l'avv. De Lucia conclude riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, premesso di essere separata dal resistente alle condizioni omologate con decreto del 01/04/21 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in data 25/07/2016 in Cervino (CE). In particolare esponeva che il resistente aveva attuato nei suoi confronti atti intimidatori e persecutori tanto che pendeva procedimento penale e che per lunghi periodi non aveva corrisposto l'assegno di mantenimento per il minore.Chiedeva disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare Per_1
l'esercizio del diritto di visita padre-figlio; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva di non aver corrisposto l'assegno di mantenimento nel periodo in cui era privo di occupazione;
si opponeva all'aumento dell'assegno di mantenimento da € 250,00 a € 350,00 in quanto disoccupato;
esponeva che tra i coniugi i litigi erano frequenti per istigazione della ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.
All'udienza del 24/01/23, il Presidente confermava la disciplina della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Nel corso del procedimento veniva emessa sentenza sullo status.
Infine, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 22/04/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Emessa la sentenza parziale, nella presente sede occorre stabilire esclusivamente le condizioni accessorie.
Per ciò che concerne l'affidamento del minore, questo Collegio ritiene che debba disporsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre presso la quale è collocato, per quanto di seguito riportato.
E' provata l'elevata conflittualità tra le parti sfociata in atti di aggressione e persecutori. Invero, il resistente è stato rinviato a giudizio per il reato p.p. dall'art 612 bis comma 1 e 2 c.p., e ciò preclude l'attuazione del regime dell'affidamento condiviso, che richiede la paritetica partecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione del minore e, dunque, la capacità delle parti di comunicare nell'interesse dei figli, in ossequio, peraltro, all'art. 31 della Convenzione di Istanbul.
Inoltre, risulta provato l'inadempimento del resistente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti del figlio, invero, nonostante le contestazioni della ricorrente, il resistente non ha provato l'esatto adempimento, né, peraltro, lo stato di disoccupazione. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che “Il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita” (cfr. in tal senso Cass. n. 26587/2009).
La piena idoneità della madre non è posta in discussione ed è avvalorata dal non aver frapposto ostacoli al rapporto tra il padre e il figlio.
L'esercizio del diritto di visita del resistente resta disciplinato dai patti della separazione omologata.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'aumento a carico di parte resistente del contributo mensile al mantenimento del figlio , tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, Per_1 comma 4 c.c., in particolare delle accresciute esigenze di vita e di relazione del figlio in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, della capacità lavorativa del resistente, del reddito della ricorrente, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 300,00. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 per il contributo al mantenimento del figlio. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat F.O.I.; il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 straordinarie necessarie o concordate nell'interesse del minore;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 16/10/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso