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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6168 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
, Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
ZANOTELLI MATTEO in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_3
), (C.F.: ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(C.F.: , Parte_3 C.F._5 Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._6 Parte_5 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avv.ti ROSSINI MATTEO e FERRARESE ELEONORA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
e con la chiamata in causa di
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._8
dall'avv. BIMBATTI ANNA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
In punto: comunione;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
L di , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio , e Pt_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
(in proprio e nella qualità di eredi di ), , Persona_1 Controparte_2
, e , comproprietari e quest'ultima Parte_3 Parte_4 Parte_5 usufruttuaria del compendio immobiliare sito in Gazzo Veronese, Via Martiri della
Libertà, per sentire accertare, in via principale, il consenso dei comproprietari convenuti alla realizzazione della recinzione e cancellata che delimita il predetto immobile ed il conseguente diritto di essa attrice al rimborso pro quota delle spese anticipate ai sensi dell'art. 1104 c.c. e, in via gradatamente subordinata, il diritto ad ottenere il rimborso pro quota delle spese predette ai sensi dell'art 2031 c.c., in forza di gestione di affari altrui oppure ai sensi dell'art. 2041 c.c. a titolo di indennizzo da ingiustificato arricchimento.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva (recte: difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio) ed hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa al fine di essere da questo manlevati in caso di condanna, Parte_1 poiché quest'ultimo si sarebbe espressamente impegnato a realizzare la recinzione di cui è causa a proprie spese con la scrittura privata sottoscritta in data 16.4.2002.
Nel merito hanno contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
Il terzo chiamato si è costituito in giudizio contestando Parte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti e chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata nei propri confronti. In particolare, sostiene che gli obblighi assunti con la scrittura privata del 16.4.2002, da ritenersi prescritti al momento dell'esecuzione dell'opera, sarebbero stati superati dal contratto preliminare di permuta stipulato tra le medesime parti in data 20.3.2008, in forza del quale i convenuti si erano impegnati a trasferire a il bene immobile di Parte_1 cui è causa, senza fare alcun espresso riferimento in ordine alla suddetta recinzione non ancora eseguita.
Tanto premesso, dalle allegazioni pacifiche delle parti e dalla documentazione dimessa in atti risulta che:
• le parti sono comproprietarie, per quanto rileva in questa sede, del compendio immobiliare sita in Gazzo Veronese (VR), Via Martiri della Libertà, censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, foglio 37, mappali nn. 396 e 207 sub 12;
• in data 16.4.2002 i convenuti (e loro dante causa) ed il terzo chiamato Parte_1
hanno stipulato una convenzione privata nella quale, oltre agli ulteriori
[...] obblighi assunti dalle parti, è previsto che provveda alla Parte_1 costruzione di “n. 4 garage che andranno in uso gratuito agli utilizzatori degli appartamenti attualmente occupati dalle famiglie e ” Parte_5 Persona_1
e alla “sistemazione e costruzione di recinzione, di passaggi pedonali di accesso agli appartamenti, nonché dei cancelli e cancelletti, il tutto come da progetto predisposto dal Geom. ” a delimitazione del suddetto immobile (doc. 2 parte Controparte_2 convenuta); • con contratto preliminare di permuta del 20.3.2008 i convenuti si sono impegnati a trasferire la proprietà del compendio immobiliare di cui è causa, denominato nello specifico “mostra espositiva ubicata in Gazzo Veronese loc. Roncanova (VR) in via
Martiri della Libertà”, a , il quale si è impegnato a trasferire ai Parte_1 convenuti la mostra espositiva adibita a supermercato sita in Via Roma del medesimo
Comune, e a corrispondere la somma di € 70.000,00 a titolo di conguaglio;
• in data 2.3.2015 ha depositato presso il Comune di Gazzo Parte_1
Veronese Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sottoscritta anche dai convenuti, per la realizzazione di un tratto di recinzione delimitante l'immobile di Via Martiri della
Libertà, come da relazione tecnica-illustrativa ad essa allegata (docc. 8 e 9 di parte attrice), da cui risulta che “l'installazione della recinzione prevista sarà eseguita in economia dal sottoscritto sig. Parte_1
• l ha sostenuto il costo per la realizzazione di tali opere, Parte_1 pari a complessivi € 21.613,86, come da fatture in atti (docc. 10 -12 parte attrice);
• ha restituito all'attrice la sola quota parte di sua spettanza, pari Controparte_5 ad € 3.609,51, mentre i convenuti non hanno provveduto ad alcun rimborso.
Ciò posto, la domanda di rimborso proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 1104 c.c. è infondata e va respinta.
In tema di comunione l'art. 1104 c.c. prevede, infatti, che ciascuno partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
L'art. 1110 c.c. disciplina invece l'ipotesi in cui uno dei partecipanti alla comunione abbia anticipato spese necessarie per la conservazione della cosa comune (che ai sensi dell'art. 1104 c.c. sono a carico di tutti i comproprietari), prevedendo che “il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso”.
Nell'ambito delle spese relative alle parti comuni vanno pertanto distinte quelle necessarie per la conservazione del bene comune, vale a dire per custodire e mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, da quelle per il godimento, che si riferiscono invece alle utilità che la cosa comune può offrire poiché, ai sensi dell'art. 1110 c.c., in caso di inattività degli altri comproprietari soltanto le spese necessarie per la conservazione possono essere anticipate da uno dei partecipante alla comunione, al fine di evitare il deterioramento della cosa comune, e solo di queste può essere chiesto in via eccezionale il rimborso.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1110 c.c. “escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, prevede che il comunista ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione” (Cass. 5645/2022).
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame va osservato che le opere relative alla realizzazione della recinzione e del cancello non rientrano tra quelle necessarie ai fini della sua conservazione della cosa comune ma attengono semmai al miglior godimento dell'immobile e pertanto le spese sostenute dall Parte_1 non sono rimborsabili ai sensi dell'art. 1110 c.c.
Deve inoltre escludersi che si tratti di spese concordate o deliberate dalla maggioranza ai sensi dell'art. 1104 c.c.
Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, l'assenso dei convenuti a sostenere pro quota le spese per la realizzazione della recinzione non può desumersi dal fatto che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) risulti sottoscritta da parte dei medesimi. È noto infatti, che la relativa all'esecuzione di interventi di CP_6 edilizia che non richiedono un permesso di costruire deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i proprietari dell'immobile sul quale gli interventi devono essere eseguiti.
In senso contrario va piuttosto evidenziato che nella SCIA (e segnatamente nel riquadro per l'indicazione delle “ditte esecutrici dei lavori” a pag. 3 della stessa) e nella relazione tecnica illustrativa ad essa allegata si legge che “l'installazione della recinzione prevista sarà eseguita in economia dal sottoscritto sig. Parte_1
. Il che conferma l'impegno dal medesimo assunto nella scrittura privata
[...] sottoscritta in data 16.4.2002.
Va parimenti escluso che nel pagamento dei lavori effettuato dalla società attrice sia ravvisabile un'ipotesi negotiorum gestio ed il conseguente diritto della stessa di ottenere il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 2031 c.c.
Posto, infatti, che presupposti della negotiorum gestio sono, oltre all'alienità dell'affare e l'intenzione di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi),
l'impossibilità di intervenire da parte dell'interessato (absentia domini), la spontaneità dell'intervento e l'utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum), va osservato che nella specie difettano l'allegazione e la prova dell'impossibilità per i convenuti di provvedere all'esecuzione dei lavori di recinzione, quale presupposto dell'intervento sostitutivo della società attrice.
Neppure può essere riconosciuto all'attrice alcun indennizzo da ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La disciplina normativa in materia di comunione e segnatamente la previsione, all'art. 1110 c.c., del diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione del bene anticipate nell'interesse degli altri comproprietari esclude la possibilità di invocare la disciplina in materia di azione generale di ingiustificato arricchimento per difetto del presupposto della residualità di cui all'art. 2042 c.c.
Di contro, al di fuori delle ipotesi in cui la legge riconosce il diritto al rimborso delle spese anticipate nell'interesse degli altri comproprietari, va del pari escluso che questi possa agire per il riconoscimento dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento poiché dalla disciplina normativa in esame si evince che il legislatore ha inteso disciplinare compiutamente e con carattere di esaustività le ipotesi in cui uno dei comproprietari può sostituirsi agli altri nella gestione del bene comune ed ottenere il rimborso pro quota delle spese a tal fine sostenute (dovendo, diversamente, gli interventi e le relative spese essere deliberate dalla maggioranza dei comproprietari), sicché l'azione generale di arricchimento non può essere utilmente invocata per aggirare i divieti di rimborso derivanti dalla disciplina legale.
In tal senso, la Suprema Corte (pronunciandosi in materia di condominio ma enunciando un principio di carattere generale che ben si attaglia anche alla fattispecie in esame) ha affermato che al condomino - al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza (richiesto dall'art. 1134 c.c.) - non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa perché detta azione non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti (Cass. 17027/2018; Cass. 20528/2017).
Poiché nel caso di specie l'art 1110 c.c. non può trovare applicazione in difetto dei relativi presupposti (poiché le spese sostenute dall'attrice non possono ritenersi necessarie ai fini della conservazione della cosa comune), alla società attrice non può neanche essere riconosciuto alcun indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Per quanto precede le domande proposte dalla società attrice vanno respinte, con assorbimento delle domande proposte dai convenuti nei confronti del terzo chiamato.
In virtù della sua soccombenza, la società attrice va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rifondere ai convenuti e al terzo chiamato le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55 /2014 - in base alla natura e al valore della controversia, l'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate - in € 5.000,00 a favore dei convenuti e in € 4.000,00 a favore del terzo chiamato, il tutto oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da parte attrice;
b) condanna parte attrice a rifondere a convenuti e terzo chiamato le spese processuali, che liquida in € 5.000,00 a favore dei convenuti ed in € 4.000,00 a favore del terzo chiamato, il tutto oltre spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 18.1.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)