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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C. E C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 065588 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, RICORRENTE_1 ere proponeva impugnazione contro la cartella di pagamento n.10220220007972604000la cui notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale.
Esponeva di essersi recato presso l'Ufficio Postale e di avere ritirato il plico raccomandato per il quale aveva ricevuto l'avviso di deposito in data 15.5.2025 a seguito di notifica effettuata nella sede del Condominio in data 23.4.2024. Eccepiva in va preliminare l'intervenuta decadenza dalla riscossione del Tributo in quanto la cartella di pagamento, afferente a un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione dei redditi depositata nell'anno 2018 e relativa all'anno di imposta 2017. Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento sostenendo che la decadenza non poteva essersi verificata attese le numerose sospensioni dei termini conseguenti la normativa in periodo pandemico, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso pone la controversa questione della sospensione del termine per la riscossione dei tributi conseguenti agli accertamenti eseguiti ex art. 36 bis DPR 600/73 e ciò soprattutto quando la sospensione incide anche sul potere accertativo.
Il punto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.560/2025 la quale ha enunciato il principio generale in virtù del quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. “
La Corte ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Ciò posto l'art. 36 bis DPR 600/73 dispone che l'Agenzia delle Entrate possa procedere all'accertamento per l'annualità 2017 ( dichiarazione 2018) fino al terzo anno successivo a quello di deposito della dichiarazione e quindi fino al 31.12.2021.
Alla data di entrata in vigore della legislazione pandemica in particolare dell'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020
(c.d. Cura Italia) e 157 comma 3 del DL 34/2020 il termine per l'accertamento non era in ancora scaduto e pertanto andava prorogato fino al 31.12.2024. E' di tutta evidenza che il termine per la riscossione dei tributi accertati ex art. 36 bis DPR 600/73 non può decorrere dal termine originario del 31.12.2021 in quanto sospeso e in applicazione del disposto di cui all'art. 12 comma 2 DLgs 159/2015 che dispone che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” Ciò comporta che l'accertamento relativo all'anno di imposta 2017 oggetto del presente ricorso poteva essere riscosso fino alla data del 31.12.2026 .
Concludendo il ricorso deve essere rigettato ma stante la complessità della fattispecie trattata il solo recentissimo precedente giurisprudenziale chiarificatore appare giusto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sassari 20.1.2026 I
l Giudice Monocratico
G.AN
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AN MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C. E C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 065588 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, RICORRENTE_1 ere proponeva impugnazione contro la cartella di pagamento n.10220220007972604000la cui notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale.
Esponeva di essersi recato presso l'Ufficio Postale e di avere ritirato il plico raccomandato per il quale aveva ricevuto l'avviso di deposito in data 15.5.2025 a seguito di notifica effettuata nella sede del Condominio in data 23.4.2024. Eccepiva in va preliminare l'intervenuta decadenza dalla riscossione del Tributo in quanto la cartella di pagamento, afferente a un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione dei redditi depositata nell'anno 2018 e relativa all'anno di imposta 2017. Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento sostenendo che la decadenza non poteva essersi verificata attese le numerose sospensioni dei termini conseguenti la normativa in periodo pandemico, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso pone la controversa questione della sospensione del termine per la riscossione dei tributi conseguenti agli accertamenti eseguiti ex art. 36 bis DPR 600/73 e ciò soprattutto quando la sospensione incide anche sul potere accertativo.
Il punto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.560/2025 la quale ha enunciato il principio generale in virtù del quale “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. “
La Corte ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Ciò posto l'art. 36 bis DPR 600/73 dispone che l'Agenzia delle Entrate possa procedere all'accertamento per l'annualità 2017 ( dichiarazione 2018) fino al terzo anno successivo a quello di deposito della dichiarazione e quindi fino al 31.12.2021.
Alla data di entrata in vigore della legislazione pandemica in particolare dell'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020
(c.d. Cura Italia) e 157 comma 3 del DL 34/2020 il termine per l'accertamento non era in ancora scaduto e pertanto andava prorogato fino al 31.12.2024. E' di tutta evidenza che il termine per la riscossione dei tributi accertati ex art. 36 bis DPR 600/73 non può decorrere dal termine originario del 31.12.2021 in quanto sospeso e in applicazione del disposto di cui all'art. 12 comma 2 DLgs 159/2015 che dispone che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.” Ciò comporta che l'accertamento relativo all'anno di imposta 2017 oggetto del presente ricorso poteva essere riscosso fino alla data del 31.12.2026 .
Concludendo il ricorso deve essere rigettato ma stante la complessità della fattispecie trattata il solo recentissimo precedente giurisprudenziale chiarificatore appare giusto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sassari 20.1.2026 I
l Giudice Monocratico
G.AN