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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3898/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.TR - CO - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.TR - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220028232027000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Pietro Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall' avv. Ricorrente_1
contro
Ag.TR - CO – Caserta, Ag.TR - CO – Roma e Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, impugna cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- difetto di notifica degli atti presupposti;
- erronea applicazione dell'aliquota di tassazione.
Chiede:
- sospensione dell'esecutività del provvedimento;
- annullare gli atti impugnati;
- spese di giudizio, ex art. 15 D.lgs. 546/92, oltre alle spese generali al 15 %, IVA e C.P.A. come per legge.
Si costituisce in giudizio Direzione Provinciale II di Napoli.
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Ag.TR - CO – Caserta.
Non si costituisce in giudizio Ag.TR - CO – Roma.
All'Udienza del giorno 10/11/2025 con Ordinanza n. 1530/2025 depositata 11/11/2025 la Corte rigetta la domanda di sospensione dell'atto oggetto del ricorso in epigrafe. Spese riservate al definitivo.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel merito si osserva:
- che è infondato il motivo relativo al difetto di notifica degli atti presupposti. Dalla documentazione depositata in atti da Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si evince la regolare notifica dell'avviso di liquidazione n.2018/07697/0/002, avvenuta in data 03/06/2021. L'avviso di liquidazione, atto propedeutico all'emissione dell'impugnata cartella di pagamento, non è stata impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica così come previsto dall' art. 21, co. 1, D. Lgs. n.546/1992 divenendo definitivo;
- che è infondato il motivo relativo all'erronea applicazione dell'aliquota di tassazione. l'imposta di registro è stata determinata con l'applicazione dell'aliquota del 3%, sul valore imponibile pari a quanto deciso in sentenza dal collegio giudicante concernente la condanna al pagamento di somme di denaro per un capitale di €. 240.000,00, oltre interessi e/o svalutazione monetaria calcolati per €. 21.726,25 per una somma complessiva di €. 261.726,25.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
800,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% in favore di A. E., direzione provinciale 2 di Napoli.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3898/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.TR - CO - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.TR - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220028232027000 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Pietro Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall' avv. Ricorrente_1
contro
Ag.TR - CO – Caserta, Ag.TR - CO – Roma e Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, impugna cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- difetto di notifica degli atti presupposti;
- erronea applicazione dell'aliquota di tassazione.
Chiede:
- sospensione dell'esecutività del provvedimento;
- annullare gli atti impugnati;
- spese di giudizio, ex art. 15 D.lgs. 546/92, oltre alle spese generali al 15 %, IVA e C.P.A. come per legge.
Si costituisce in giudizio Direzione Provinciale II di Napoli.
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Ag.TR - CO – Caserta.
Non si costituisce in giudizio Ag.TR - CO – Roma.
All'Udienza del giorno 10/11/2025 con Ordinanza n. 1530/2025 depositata 11/11/2025 la Corte rigetta la domanda di sospensione dell'atto oggetto del ricorso in epigrafe. Spese riservate al definitivo.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel merito si osserva:
- che è infondato il motivo relativo al difetto di notifica degli atti presupposti. Dalla documentazione depositata in atti da Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Napoli si evince la regolare notifica dell'avviso di liquidazione n.2018/07697/0/002, avvenuta in data 03/06/2021. L'avviso di liquidazione, atto propedeutico all'emissione dell'impugnata cartella di pagamento, non è stata impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica così come previsto dall' art. 21, co. 1, D. Lgs. n.546/1992 divenendo definitivo;
- che è infondato il motivo relativo all'erronea applicazione dell'aliquota di tassazione. l'imposta di registro è stata determinata con l'applicazione dell'aliquota del 3%, sul valore imponibile pari a quanto deciso in sentenza dal collegio giudicante concernente la condanna al pagamento di somme di denaro per un capitale di €. 240.000,00, oltre interessi e/o svalutazione monetaria calcolati per €. 21.726,25 per una somma complessiva di €. 261.726,25.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro
800,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% in favore di A. E., direzione provinciale 2 di Napoli.