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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 78 del Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. UGO GIOVANBATTISTA CACCIATORE parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti UGOLOTTI BARBARA e MIGLIARDI VALENTINA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
- assegnare la casa familiare, sita in Parma, via Emilia Est n. 95 alla madre,
IG.ra , che la abiterà assieme ai figli minori e Controparte_1 Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 - affidare i figli minori, e in via esclusiva alla madre, IG.ra Per_1 Per_2 [...]
con residenza anagrafica e collocamento esclusivo presso la madre;
CP_1
- il piano genitoriale rettificato, dato che la situazione familiare si è andata de- finendo e consolidando in un anno e mezzo dal luglio 2023, prevede che i figli abiteranno esclusivamente con la madre nella casa familiare, senza pernotti presso il padre che li frequenterà in base al loro desiderio;
- disporre che il padre sia onerato della corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli di Euro 300,00 ciascuno oltre ISTAT annuale (per Euro complessivi 600,00) qualora venga soddisfatto il requisito della collocazione esclusiva presso la madre;
- disporre che il padre sia onerato del pagamento del 50 percento delle spese scolastiche e sanitarie e del 50 percento delle altre spese, così come articolate nel protocollo del Tribunale di Parma, che ivi si riporta: spese sostenute anche senza previo accordo: spese medico – specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi ac- cessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 200,00 eu- ro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 200,00; le- zioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entram- bi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative at- trezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipa- zione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a inizia- tiva delle locali parrocchie e/o enti analoghi e luoghi assimilati;
spese previamente concordate dai genitori: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, edu-
pagina 2 di 5 cazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il pro- prio consenso alla frequenta zione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo perio- dico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a con- corsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolasti- che che importino una spesa superiore a Euro 200,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e di ogni altra spesa straordinaria.
- Tutte le spese straordinarie di cui sopra andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o WhatsApp), anche in rela- zione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non avrà manife- stato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, email o Wha- tsApp) motivandolo adeguatamente
- il rimborso dovrà avvenire dietro esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta;
- disporre che l'assegno unico ed universale per i due figli venga percepito inte- ramente dalla madre, IG.ra . Controparte_1 con riserva di dividere i beni della comunione dei beni.
Spese di lite sia per separazione che divorzio interamente compensate tra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
In ordine allo svolgimento del processo, si richiama il contenuto della sentenza di questo Tribunale n. 236/2025 del 28/02/2025 con cui è stata pronunciata la sepa- razione personale tra i coniugi alle condizioni congiunte dagli stessi concordate nel corso del giudizio.
A seguito della suddetta pronuncia, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/11/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler defi- nire la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni congiunte pagina 3 di 5 richiamate in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella came- ra di consiglio del 9/12/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario a Parma il
07/07/2007, è stata definita dal Tribunale nel corso del presente giudizio con sen- tenza n. 236/2025 del 28/02/2025.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie - inerenti l'affidamento e il collocamento dei figli nonché gli aspetti più propriamente economici - ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in piena conformi- tà a quanto stabilito in sede di separazione, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, ferma la precisazione, già contenuta nella sentenza di separazione, che l'assenza di una regolamentazione delle frequenta- zioni con il padre, che viene ad essere recepita, non può essere accompagnata dal- la previsione che le visite siano esclusivamente subordinate alla volontà dei mino- ri, dovendo essere piuttosto rimesse ad accordi tra i genitori che tengano conto delle loro esigenze.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/07/2007
pagina 4 di 5 in Parma tra (nato in [...] il Parte_1
24/08/1981) e (nata a [...] il [...]), ma- Controparte_1 trimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Parma, atto n. 117, Parte 2,
Serie A, anno 2007;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 09/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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