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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente
dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 834/2025, promosso da:
(CF: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Pakistan,
Codice CUI: P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Valentina Laurenzano del foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, Piazza Franklin Delano Roosevelt n. 4,
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “...Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: In via incidentale e cautelare ordinare la sospensione del provvedimento in quando ricorrono gravi e fondati motivi tali da ritenersi
Pagina 1 fondata la previsione di un serio timore del richiedente di subire danni gravi nel caso in cui dovesse ritornare nel proprio paese di origine, e contestualmente disporre un permesso di soggiorno temporaneo a favore del richiedente;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del
Questore della Provincia di Bologna del 28/11/2024, Prot. N. 0007551, notificato in data 16/01/2025, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di Bologna dal ricorrente in data 07/11/2023 e protocollata con il
n. 23BO044456, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2,
D.Lgs 286/1998...”.
Conclusioni per il resistente: “..Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca della misura cautelare, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28/11/2024 dal
Questore della Provincia di Bologna, notificato il 16/01/2025.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 22.11.2024 dalla competente Commissione
Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Pagina 2 2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale (è entrato in Italia nel 2021 e la domanda di protezione internazionale a suo tempo avanzata era stata rigettata con provvedimento non impugnato).
3. In data 29 gennaio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
5.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del
20 maggio 2025, dinanzi al GOP ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: sto bene grazie, indosso la mascherina perché ho da due giorni la tosse, ma non ho febbre. Non sono andato in ospedale, non voglio far ammalare nessuno. Sto prendendo lo sciroppo per la tosse. ADR: lavoro da quest'anno per una ditta di un connazionale, faccio l'ambulante, giriamo i mercati di Modena, Reggio-
Emilia, Padova. Vendiamo merce come vestiti, felpe, pantaloni. Lavoro 4-5 giorni a settimana per 4 ore al giorno;
il mio contratto è part-time. Guadagno al mese tra i 900,00 euro e i 1100,00.Il contratto scade il 30 giugno 2025 ma il mio capo mi ha già detto che mi farà un nuovo contratto. ADR: io vivo a
Galliera in provincia di Bologna;
vivo nella casa di proprietà di mio zio, fratello di mia madre. Mio zio è sposato ma sua moglie è in Pakistan;
in casa con noi vivono anche i miei tre cugini, due lavorano e uno studia ancora. Siamo in 5 persone in tutto in casa. Quindi, io non pago nessun affitto per via della parentela. Mio zio ha il permesso di soggiorno illimitato. Devo vedere se ho i certificati che dicono che lui è mio zio. Comunque, dal 2021 a oggi sono sempre stato a casa sua. ADR: sono single. ADR: io sono nato e cresciuto a
Gujrat, nel Punjab. Lì vive mia madre perché mio padre è morto di infarto nel
Pagina 3 2020. Poi ho due fratelli e tre sorelle: mio fratello grande vive a Kuwait dove lavora come muratore. Chiamo ogni tanto mia madre al telefono. ADR: non ho avuto mai problemi con la giustizia italiana né con quella pakistana. ADR: non ho fatto corsi di formazione o per imparare l'italiano perché con la sola ricevuta di carta non sono stato preso. ADR: io sono arrivato in Italia il 5 ottobre 2021, venivo dal Pakistan, ho fatto domanda di asilo subito dopo il mio ingresso ma la CT di Forlì ha rifiutato la mia domanda e io non ho impugnato nulla. Poi nel
2023 ho presentato la domanda di protezione speciale. ADR: lavoro e basta, non ho hobby particolari. ADR: Ho detto tutto, grazie..”.
6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale davanti a sé.
Il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
8. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento CP_2 impugnato.
Pagina 4 Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come nel 2020 il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il
Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l.
130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pagina 5 Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Nel caso di specie – per quanto la domanda de qua sia stata ricevuta da parte resistente e dalla stessa trasmessa alla CT per l'acquisizione del relativo parere obbligatorio - è pacifico che la domanda sia stata presentata dal richiedente asilo dopo l'11 marzo 2023, esattamente il 20 marzo 2023, come da originale della richiesta di protezione speciale esibita dal medesimo in sede giudiziale (v. verbale udienza del 20.5.25) e contestuale fissazione dell'appuntamento, ai fini della relativa formalizzazione da parte della Questura, per il 7 novembre 2023.
Dovendosi applicare, dunque, il nuovo quadro normativo, anteriore alla conversione del DL del 2023, va osservato quanto segue.
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit.. La disciplina attuale contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998,
n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di Cassazione,
Pagina 6 avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.
Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo
25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una
"vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
Pagina 7 A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e
3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.
Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve
Pagina 8 assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
9. Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, dopo aver tentato di regolarizzare la propria permanenza con la presentazione della domanda di asilo, poi, respinta dalla competente Commissione Territoriale, e orami irrevocabile per mancata impugnazione, abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua, atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete (v. verbale d'udienza), e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive in un appartamento con lo zio materno, sig. , che ne è proprietario Persona_1
(come da copia dell'atto notarile di compravendita dell'appartamento) e con i suoi tre cugini (v. doc. 5 nota di deposito del 7.3.25).
Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta dapprima con contratto in regola e a tempo determinato parziale a far data
Pagina 9 dal 30.12.2024 e con scadenza al 30.6.25 presso l'impresa individuale di un suo connazionale sig. (v. docc. nn.
2-5 nota di deposito Persona_2 del 7.3.25, documentazione sui rapporti di lavoro) e in seguito (30/6/2025), presso la medesima impresa, con contratto trasformato a tempo indeterminato conseguendo i discreti redditi risultanti dall'estratto contributivo prodotto CP_3
e dalle buste paga in atti relative alle mensilità da giugno ad agosto.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia (sin dal
2021) corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie sussistano profili di pericolosità sociale posto che dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in atti non si evincono pregiudizi (v. doc. 1 nota di deposito del
7.3.25).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, che
Pagina 10 l'inconvertibilità di detto permesso, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è diretta conseguenza dell'abrogazione dell'art. 6, co. 1 bis, lett. a),
D.lgs. 286/1998, disposta dall'art. 7 co. 1 del menzionato Decreto-Legge così come sostituito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (« Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate»).
Sicché, essendo il procedimento de quo fondato su una domanda di protezione internazionale proposta in data anteriore all'emanazione di detta legge di conversione (il ricorrente all'udienza del 20/5/2025 ha esibito il documento in originale con il quale a fronte della manifestata intenzione di proporre domanda di protezione speciale la Questura, in data 20/3/2023, gli ha dato l'appuntamento il giorno 7/11/2023 per la formalizzazione), non possono esservi dubbi in ordine alla positiva convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/08,
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
12/11/2025.
Si comunichi.
Pagina 11 Il Giudice est.
Dott. Cristina Reggiani
Pagina 12
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente
dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 834/2025, promosso da:
(CF: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Pakistan,
Codice CUI: P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Valentina Laurenzano del foro di Bologna, con studio professionale in Bologna, Piazza Franklin Delano Roosevelt n. 4,
RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “...Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: In via incidentale e cautelare ordinare la sospensione del provvedimento in quando ricorrono gravi e fondati motivi tali da ritenersi
Pagina 1 fondata la previsione di un serio timore del richiedente di subire danni gravi nel caso in cui dovesse ritornare nel proprio paese di origine, e contestualmente disporre un permesso di soggiorno temporaneo a favore del richiedente;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del
Questore della Provincia di Bologna del 28/11/2024, Prot. N. 0007551, notificato in data 16/01/2025, con il quale è stata respinta l'istanza presentata alla Questura di Bologna dal ricorrente in data 07/11/2023 e protocollata con il
n. 23BO044456, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.Lgs 286/1998 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2,
D.Lgs 286/1998...”.
Conclusioni per il resistente: “..Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa revoca della misura cautelare, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28/11/2024 dal
Questore della Provincia di Bologna, notificato il 16/01/2025.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 22.11.2024 dalla competente Commissione
Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
Pagina 2 2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale (è entrato in Italia nel 2021 e la domanda di protezione internazionale a suo tempo avanzata era stata rigettata con provvedimento non impugnato).
3. In data 29 gennaio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
5.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del
20 maggio 2025, dinanzi al GOP ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: sto bene grazie, indosso la mascherina perché ho da due giorni la tosse, ma non ho febbre. Non sono andato in ospedale, non voglio far ammalare nessuno. Sto prendendo lo sciroppo per la tosse. ADR: lavoro da quest'anno per una ditta di un connazionale, faccio l'ambulante, giriamo i mercati di Modena, Reggio-
Emilia, Padova. Vendiamo merce come vestiti, felpe, pantaloni. Lavoro 4-5 giorni a settimana per 4 ore al giorno;
il mio contratto è part-time. Guadagno al mese tra i 900,00 euro e i 1100,00.Il contratto scade il 30 giugno 2025 ma il mio capo mi ha già detto che mi farà un nuovo contratto. ADR: io vivo a
Galliera in provincia di Bologna;
vivo nella casa di proprietà di mio zio, fratello di mia madre. Mio zio è sposato ma sua moglie è in Pakistan;
in casa con noi vivono anche i miei tre cugini, due lavorano e uno studia ancora. Siamo in 5 persone in tutto in casa. Quindi, io non pago nessun affitto per via della parentela. Mio zio ha il permesso di soggiorno illimitato. Devo vedere se ho i certificati che dicono che lui è mio zio. Comunque, dal 2021 a oggi sono sempre stato a casa sua. ADR: sono single. ADR: io sono nato e cresciuto a
Gujrat, nel Punjab. Lì vive mia madre perché mio padre è morto di infarto nel
Pagina 3 2020. Poi ho due fratelli e tre sorelle: mio fratello grande vive a Kuwait dove lavora come muratore. Chiamo ogni tanto mia madre al telefono. ADR: non ho avuto mai problemi con la giustizia italiana né con quella pakistana. ADR: non ho fatto corsi di formazione o per imparare l'italiano perché con la sola ricevuta di carta non sono stato preso. ADR: io sono arrivato in Italia il 5 ottobre 2021, venivo dal Pakistan, ho fatto domanda di asilo subito dopo il mio ingresso ma la CT di Forlì ha rifiutato la mia domanda e io non ho impugnato nulla. Poi nel
2023 ho presentato la domanda di protezione speciale. ADR: lavoro e basta, non ho hobby particolari. ADR: Ho detto tutto, grazie..”.
6. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale davanti a sé.
Il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
8. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento CP_2 impugnato.
Pagina 4 Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come nel 2020 il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il
Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale».
Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l.
130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Pagina 5 Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Nel caso di specie – per quanto la domanda de qua sia stata ricevuta da parte resistente e dalla stessa trasmessa alla CT per l'acquisizione del relativo parere obbligatorio - è pacifico che la domanda sia stata presentata dal richiedente asilo dopo l'11 marzo 2023, esattamente il 20 marzo 2023, come da originale della richiesta di protezione speciale esibita dal medesimo in sede giudiziale (v. verbale udienza del 20.5.25) e contestuale fissazione dell'appuntamento, ai fini della relativa formalizzazione da parte della Questura, per il 7 novembre 2023.
Dovendosi applicare, dunque, il nuovo quadro normativo, anteriore alla conversione del DL del 2023, va osservato quanto segue.
La novella del 2023 non ha inciso sul disposto di cui all'art. 19 co. 1 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 né sulla fattispecie prevista dal successivo co.
1.1 primo e secondo periodo, limitandosi ad abrogare i periodi terzo e quarto del medesimo co.
1.1 art. 19 cit.. La disciplina attuale contempla, dunque, che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
L'abrogazione della seconda e terza parte dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998,
n. 286 ha ricondotto il quadro normativo, sostanzialmente, all'epoca precedente alla modifica del 2020, sicché appare sicuramente valida l'interpretazione giurisprudenziale, in particolare della Corte di Cassazione,
Pagina 6 avente ad oggetto la protezione speciale o complementare, maturata in epoca anteriore al 2020. È invero noto come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato negli anni solidi criteri diretti a dare applicazione al diritto d'asilo previsto dall'art. 10, terzo comma della Costituzione e agli obblighi internazionali assunti con la ratifica di numerose Convenzioni internazionali.
Il carattere evidentemente vincolante della Costituzione e delle Convenzioni non è in discussione, mentre il richiamo agli stessi da parte dell'art. 19 D. L.vo
25 luglio 1998, n. 286 (il quale richiama come visto «gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», il quale a sua volta evidenzia il necessario «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano») impone di assumere che quando sia in gioco un divieto di allontanamento o espulsione imposto dagli obblighi costituzionali o internazionali si debba dare luogo ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020, le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso «definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una
"vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
Pagina 7 A tale riguardo le Sezioni Unite hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit.).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e
3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.
Dunque, nel regime precedente alla riforma dell'art. 19 avvenuta nel 2020 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», locuzione rimasta anche dopo il marzo 2023), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve
Pagina 8 assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.
A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
9. Così delineati i principi desumibili dal quadro normativo applicabile ratione temporis e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, dopo aver tentato di regolarizzare la propria permanenza con la presentazione della domanda di asilo, poi, respinta dalla competente Commissione Territoriale, e orami irrevocabile per mancata impugnazione, abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua, atteso lo svolgimento della sua audizione in Tribunale senza l'ausilio di un interprete (v. verbale d'udienza), e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive in un appartamento con lo zio materno, sig. , che ne è proprietario Persona_1
(come da copia dell'atto notarile di compravendita dell'appartamento) e con i suoi tre cugini (v. doc. 5 nota di deposito del 7.3.25).
Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta dapprima con contratto in regola e a tempo determinato parziale a far data
Pagina 9 dal 30.12.2024 e con scadenza al 30.6.25 presso l'impresa individuale di un suo connazionale sig. (v. docc. nn.
2-5 nota di deposito Persona_2 del 7.3.25, documentazione sui rapporti di lavoro) e in seguito (30/6/2025), presso la medesima impresa, con contratto trasformato a tempo indeterminato conseguendo i discreti redditi risultanti dall'estratto contributivo prodotto CP_3
e dalle buste paga in atti relative alle mensilità da giugno ad agosto.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia (sin dal
2021) corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie sussistano profili di pericolosità sociale posto che dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti in atti non si evincono pregiudizi (v. doc. 1 nota di deposito del
7.3.25).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
10. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, che
Pagina 10 l'inconvertibilità di detto permesso, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è diretta conseguenza dell'abrogazione dell'art. 6, co. 1 bis, lett. a),
D.lgs. 286/1998, disposta dall'art. 7 co. 1 del menzionato Decreto-Legge così come sostituito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (« Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate»).
Sicché, essendo il procedimento de quo fondato su una domanda di protezione internazionale proposta in data anteriore all'emanazione di detta legge di conversione (il ricorrente all'udienza del 20/5/2025 ha esibito il documento in originale con il quale a fronte della manifestata intenzione di proporre domanda di protezione speciale la Questura, in data 20/3/2023, gli ha dato l'appuntamento il giorno 7/11/2023 per la formalizzazione), non possono esservi dubbi in ordine alla positiva convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/08,
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
12/11/2025.
Si comunichi.
Pagina 11 Il Giudice est.
Dott. Cristina Reggiani
Pagina 12
Il Presidente
Dott. Luca Minniti