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Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
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Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Versione
7 novembre 1998
Art. 3. 1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica.
Entrata in vigore il 7 novembre 1998
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