CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1449/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
NI EL, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2021 depositato il 03/03/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1927/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 225049 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 226364 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 224034 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazioni di pagamento di crediti per Tia relativi agli anni 2006 e 2007, notificategli dall'A.t.o. Me 1 s.p.a.. Il ricorso denunciò la mancata notificazione delle fatture presupposte, il difetto di motivazione e la prescrizione.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione denunciando l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, la superfluità delle fatture e della loro notificazione ai fini delle esigibilità del credito.
Il CE adìto ha accolto il ricorso perché non ha rinvenuto, tra gli atti del processo, le fatture presupposte dalla cartella impugnata e ha ritenuto che mancasse, perciò, l'indispensabile presupposto per le intimazioni impugnate.
La Società intimante ha proposto appello affidandolo alle tesi della irrilevanza della mancata dimostrazione della notificazione delle fatture risalenti. Ciò, in ragione del fatto che il soggetto passivo della tassa di smaltimento del rifiuto è ben consapevole degli importi dovuti periodicamente e, perciò, non deve essere edotto – né tramite fattura né tramite avviso di accertamento – del credito tributario.
Il Contribuente non si è costituito, sebbene l'atto d'appello gli sia stato notificato regolarmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, constatato che le intimazioni oggetto del contendere recavano, in esordio, il richiamo alle rispettive fatture presupposte – dichiaratamente contenenti pure “ingiunzione di pagamento” – ritiene che, diversamente dall'assunto dell'Appellante, esse costituissero la formalizzazione del credito e fossero, in quanto tali, l'indefettibile presupposto per la seguente emissione dell'intimazione di pagamento. Sicché correttamente il primo CE ha riconosciuto nulle l'impugnate intimazioni, quale orbe del loro atto prodromico. Donde l'infondatezza della doglianza.
L'assenza in giudizio dell'Appellato esime la Corte da pronuncia per il rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1370/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
NI EL, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1370/2021 depositato il 03/03/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1927/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 225049 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 226364 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 224034 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazioni di pagamento di crediti per Tia relativi agli anni 2006 e 2007, notificategli dall'A.t.o. Me 1 s.p.a.. Il ricorso denunciò la mancata notificazione delle fatture presupposte, il difetto di motivazione e la prescrizione.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione denunciando l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, la superfluità delle fatture e della loro notificazione ai fini delle esigibilità del credito.
Il CE adìto ha accolto il ricorso perché non ha rinvenuto, tra gli atti del processo, le fatture presupposte dalla cartella impugnata e ha ritenuto che mancasse, perciò, l'indispensabile presupposto per le intimazioni impugnate.
La Società intimante ha proposto appello affidandolo alle tesi della irrilevanza della mancata dimostrazione della notificazione delle fatture risalenti. Ciò, in ragione del fatto che il soggetto passivo della tassa di smaltimento del rifiuto è ben consapevole degli importi dovuti periodicamente e, perciò, non deve essere edotto – né tramite fattura né tramite avviso di accertamento – del credito tributario.
Il Contribuente non si è costituito, sebbene l'atto d'appello gli sia stato notificato regolarmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, constatato che le intimazioni oggetto del contendere recavano, in esordio, il richiamo alle rispettive fatture presupposte – dichiaratamente contenenti pure “ingiunzione di pagamento” – ritiene che, diversamente dall'assunto dell'Appellante, esse costituissero la formalizzazione del credito e fossero, in quanto tali, l'indefettibile presupposto per la seguente emissione dell'intimazione di pagamento. Sicché correttamente il primo CE ha riconosciuto nulle l'impugnate intimazioni, quale orbe del loro atto prodromico. Donde l'infondatezza della doglianza.
L'assenza in giudizio dell'Appellato esime la Corte da pronuncia per il rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1370/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone