Ordinanza collegiale 8 settembre 2022
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 21132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21132 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8640 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale della Toscana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“1. del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha predisposto ed approvato il questionario somministrato alla ricorrente nell’ambito della prova scritta, computer-based del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per la classe di concorso AB24 su 84 cattedre disponibili in Toscana, indetto con decreto dipartimentale 499/2020 integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022;
2. del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha predisposto il correttore e il foglio risposte relativo alla suddetta prova, nella parte in cui per il quesito n. 19 del questionario sottoposto alla ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. A) e non anche quella contrassegnata dalla lett. C) nonché nella parte in cui per il quesito n. 50 del questionario sottoposto alla ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. C) e non anche quella contrassegnata dalla lett. A); nonché nella parte in cui per il quesito n. 5 del questionario sottoposto alla ricorrente riconosce come risposta corretta quella contrassegnata dalla lett. B;
3. del verbale di correzione della prova sostenuta dalla ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest’ultima il punteggio di 66,00 p.ti e non di 72,00 p.ti;
4. del provvedimento di data ed estremi ignoti con i quali la PA resistente ha accertato il mancato superamento della prova scritta da parte della ricorrente e disposto la sua mancata ammissione alla successiva prova orale del calendario delle prove orali di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna ricorrente”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TA RO il 14 ottobre 2022:
“1. dell’Avviso prot. AOODRTO 7476 del 17 giugno 2022 a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante il calendario delle prove orali del concorso ordinario - D.D. 499/2020 e ss.mm.ii- per la classe AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE); nonché dei successivi provvedimenti di rettifica dello stesso datati 20/06/2022 e 08/09/2022 nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente tra gli ammessi a sostenere la prova orale;
2. della nota Ministeriale prot. 28133 del 25.07.2022 che riconosce la presenza di errori nelle domande a risposta multipla del concorso per cui è causa limitatamente al quesito n. 5 del questionario sottoposto alla ricorrente e non anche per i quesiti nn. 19 e 50 del questionario sottoposto all’interessata”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TA RO il 4 marzo 2023:
“1. del decreto prot. AOODRTO 1404 del 05.12.2022 a firma del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante l’approvazione della graduatoria finale del concorso ordinario - D.D. 499/2020 e ss.mm.ii- per la classe AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE); nonché del decreto prot. AOODRTO 15 del 16.01.2023 a firma del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana recante la rettifica della graduatoria finale del concorso ordinario - D.D. 499/2020 e ss.mm.ii- per la classe AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE), nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. IC Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna gli esiti del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (inglese) per la regione Toscana di cui al decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione n. 499 del 21.4.2020, integrato dal decreto dipartimentale n. 23/2022 e succ. mod., laddove le è stato attribuito il punteggio finale di 66/100 con conseguente non ammissione alla prova orale.
2. A fondamento del ricorso, lamenta l’erronea formulazione dei quesiti aventi numeri 5, 19 e 50 assegnati, la violazione del principio di parità di trattamento nonché l’arbitrarietà e l’irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa.
3. L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
4. Con l’ordinanza collegiale n. 11715 dell’8 settembre 2022 sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti dell’amministrazione.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 14 ottobre 2022, l’interessata ha impugnato l’avviso prot. AOODRTO 7476, del 17 giugno 2022 a firma del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, recante il calendario delle prove orali del concorso ordinario; i successivi provvedimenti di rettifica dello stesso datati 20 giugno 2022 e 8 settembre 2022 nella parte in cui non comprendono il suo nominativo tra gli ammessi a sostenere la prova orale; la nota ministeriale prot. 28133 del 25 luglio 2022 che riconosce la presenza di errori nelle domande a risposta multipla del concorso per cui è causa limitatamente al quesito n. 5 del questionario e non anche per i quesiti nn. 19 e 50 del questionario.
6. L’Amministrazione, in data 10 gennaio 2023, ha depositato una relazione istruttoria.
7. Con l’ordinanza cautelare n. 785, dell’8 febbraio 2023, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata.
8. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4 marzo 2023, la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito dei vincitori, medio tempore pubblicata, nella parte in cui la stessa non figura, con deduzione di ulteriori motivi.
9. Con l’ordinanza presidenziale n. 2418 del 10 giugno 2025, è stata disposta la notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
10. All'udienza straordinaria del 7 novembre 2025, svolta secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è infondato.
12. Le questioni proposte nell’atto introduttivo sono state esaminate da questo Tribunale con plurime sentenze di rigetto (c.f.r. TAR Lazio, terza- bis , n. 16971/2025).
13. Ai fini dello scrutinio dei motivi di doglianza, che possono essere trattati congiuntamente per affinità tematica e argomentativa, si rende necessario ricostruire il quadro giuridico disciplinante la presente procedura.
14. Giova anzitutto ricordare che la Commissione nazionale chiamata a predisporre i quesiti è composta da professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ruolo.
I componenti della Commissione, ai sensi dell’art. 2 del decreto dipartimentale n. 174 del 21 gennaio 2022, predispongono e depositano nella piattaforma loro riservata, a cura del Cineca, i quesiti delle prove scritte e sempre tramite piattaforma li restituiscono al Presidente e Vicepresidente della Commissione, che li verificano e li validano ai fini della prova.
I quesiti sono predisposti alla luce dell’allegato A al D.M. n. 326/2021 e articolati in una parte generale e in programmi specifici per le classi di concorso messe a bando con il decreto dipartimentale n. 23/2022.
Il citato D.M. 326/2021 prevede che i cinquanta quesiti a risposta multipla della prova scritta siano così ripartiti:
- quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
- cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
L’ordine dei quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato, così come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 326/2021.
Sulla piattaforma riservata curata dal CINECA sono state operate le seguenti operazioni:
- accredito dei componenti della Commissione nazionale di cui all’art. 7 del citato D.M. 326/2021;
-caricamento dei quesiti da parte dei componenti;
-validazione dei medesimi quesiti da parte del Presidente e della Vicepresidente della Commissione nazionale.
Né il D.M. n. 326/2021, né il bando hanno previsto un’attività di raccordo, né di riesame della correttezza dei quesiti da parte della Commissione esaminatrice, in quanto la responsabilità della redazione delle prove scritte è assegnata alla sola Commissione nazionale.
In merito ai criteri di predisposizione dei quesiti, essi sono rinvenibili nei Quadri di riferimento per la prova scritta, pubblicati dieci giorni prima della prova, come previsto dall’art. 7, comma 1, del più volte citato D.M. n. 326 del 9 novembre 2021.
L’attività della Commissione esaminatrice (giudicatrice) è definita dal medesimo D.M. n. 326/2021 articolo 7, comma 2, ed è distinta da quella assegnata alla Commissione nazionale (articolo 7, comma 1). Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non prevede alcun rapporto tra i due organismi.
15. Ciò posto, quanto alle censure lamentate, il Collegio rileva l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione cultura scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302).
15. Pertanto, deve rilevarsi l’infondatezza dell’interno gravame in quanto il contenuto della relazione istruttoria depositata in giudizio dall’Amministrazione fornisce puntali argomenti per dimostrare sia che i quesiti somministrati ai candidati rientrassero nel programma di esame, sia per escludere – in un ambito connotato da forte discrezionalità tecnica - che possa ravvisarsi una manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità dei quesiti e delle risposte ritenute corrette dalla Commissione; dovendosi peraltro ribadire che è consentito all’Amministrazione inserire nei quesiti delle risposte che rappresentano dei “distrattori”, ovvero risposte che hanno un apparente margine di plausibilità, ma che hanno l’unico fine di testare le capacità del candidato nell'individuazione dell'unica risposta effettivamente corretta tra quelle fornite nella prova e che servono, dunque, in definitiva, a verificarne la solidità della preparazione.
Avendo l’Amministrazione fornito ampia e adeguata giustificazione delle ragioni sottese all’individuazione delle risposte in contestazione, non può che concludersi per la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti.
16. Dall’infondatezza del ricorso principale non può che derivare l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, dato che con essi si deduce una mera illegittimità derivata in forza delle medesime censure (ritenute infondate).
17. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso e con i motivi aggiunti va respinta giacché non risultano sussistenti i vizi denunziati.
18. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dai ricorsi per motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE MO, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
IC Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di NO | SE MO |
IL SEGRETARIO