Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della convenzione e dall'articolo 7 del protocollo.
Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1999, n. 422
Articolo 1Articolo 3
- Legge 19 ottobre 1999, n. 422
Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1999, n. 422
Versione
17 novembre 1999
17 novembre 1999