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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 923/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE NN BATTISTA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2622/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M603691 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M603691 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M603696 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2624/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M603697 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 30/04/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 21/05/2025, la
Ricorrente_1 s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF902M603691/2024, notificato il 03/04/2025, col quale l'Ufficio, in riferimento all'anno d'imposta 2018, aveva accertato:
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, e 41 bis D.P.R. 600/73, maggiori ricavi pari ad € 56.617,00 ed un maggior reddito di € 78.842,00, a fronte di quello dichiarato di € 22.225,00, da imputare ai soci in base alla propria quota di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 1, D.L. 15/12/1997, n. 446, maggiori componenti positivi pari ad € 56.617,00 ed un Valore della Produzione ai fini dell'Irap pari ad € 66.448,00, a fronte di quello dichiarato di € 9.831,00, liquidando maggiore imposta pari ad € 2.813,00;
- ai sensi dell'art. 54, D.P.R. 633/72, un maggior Volume d'Affari ai fini dell'Iva pari ad € 56.617,00, liquidando una maggiore imposta di € 12.456,00;
irrogando la sanzione di € 16.815,60.
Il predetto Avviso di Accertamento aveva fatto seguito alla notifica dello Schema d'atto emesso e notificato a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2018 dal quale era emerso che era stata barrata la casella “Insussistenza delle Rimanenze finali” al rigo G38 del quadro “RG”, lasciando quindi desumere che erano state cedute tutte le rimanenze iniziali di € 86.943,00 riportate nel rigo
“RG38” dell'anno precedente, annotazione che era stata pure confermata nel modello “ISA”.
Applicando la percentuale di ricarico del 30,24%, conforme a quanto era risultato dalla dichiarazione dell'anno precedente, l'Ufficio aveva determinato i ricavi conseguiti dalla vendita delle dette rimanenze in € 113.025,00, determinando un reddito pari ad € 48.307,00.
Successivamente alla notifica del predetto schema d'atto, considerate le osservazioni prodotte dalla Parte contribuente, l'Ufficio aveva rideterminato i maggiori ricavi accertati riliquidando le maggiori imposte dovute, per come meglio riportate nell'atto in questa sede impugnato.
Con separati Avvisi di Accertamento n. TF901M603696 e n. TF901M603697, rispettivamente notificati al socio Nominativo_1 (R.G. 2623/2025) ed al socio Nominativo_2 (R.G. 2624/2025), l'Ufficio aveva rideterminato il rispettivo reddito e liquidato le rispettive maggiori imposte.
Avverso i predetti Avvisi di Accertamento i soci hanno proposto separati ricorsi che, per connessione soggettiva ed oggettiva vengono riuniti a quello proposto dalla Società.
La società ricorrente ed i Soci singolarmente, ritenendo infondati gli Avvisi di Accertamento, li hanno impugnati per i seguenti motivi:
- Mancanza di effettività ed informazione del contraddittorio preventivo svoltosi, avendo l'Ufficio introdotto nuovi elementi diversi dallo Schema d'Atto, prospettati solo in occasione dell'incontro del 25/02/2025, avendo poi notificato l'Avvio di Accertamento in data 03/03/2025;
- Difetto di motivazione, mancando l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui la decisione si fonda;
- Infondatezza della pretesa, a causa dell'arbitrarietà della supposta cessione delle rimanenze in misura pari al 50%, nonché dell'errata determinazione della percentuale di ricarico applicata;
- Errata determinazione del maggior reddito d'impresa da attribuire ai soci per trasparenza, non avendo considerato alcun costo a seguito della rideterminazione dei maggiori ricavi;
- Mancato scomputo della perdita registrata nel periodo d'imposta 2017, ormai definitiva e non contestata;
- Mancato riconoscimento dei costi forfettari, che avrebbero dovuto essere determinati in diminuzione dei maggiori ricavi induttivamente determinati;
- Difetto di sottoscrizione, non recando l'atto impugnato la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
- Intervenuta decadenza in riferimento alle sanzioni ed agli interessi, essendo decorsi cinque anni rispetto alla presunta debenza del tributo;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 19/06/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con Nota di Deposito del 25/11/2025, facendo rilevare che la società ricorrente, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 42, quarto comma, D.P.R. 600/73, con il modello IPEA trasmesso telematicamente, aveva richiesto di poter utilizzare le perdite pregresse portandole in diminuzione dal reddito accertato, l'Ufficio, riscontrata l'utilizzabilità, ha riconosciuto a scomputo del reddito accertato l'importo di € 31.536,00 (pari al 40% del reddito accertato), rideterminando il reddito d'impresa per l'anno 2018 in € 47.306,00, rideterminando quello da imputare ai soci in € 18.922,00 per Nominativo_2 ed € 28.384,00 per Nominativo_1, ricalcolando le sanzioni d € 16.815,60
La Ricorrente_1 s.n.c., unitamente ai singoli soci, con proprie Memorie Illustrative depositate il 04/12/2025, preso atto del ricalcolo dell'Ufficio, hanno manifestato l'apertura ad una definizione in via conciliativa della lite, da attuarsi anche su sollecitazione e proposta di questa Corte Tributaria, giusto il disposto dell'art. 48-bis 1, D.Lgs. 546/92.
Preso atto della manifestazione di interesse ad una Conciliazione, questa Corte di Giustizia Tributaria, con propria Ordinanza n. 1809 del 19/12/2025, aveva suggerito alle Parti una proposta conciliativa, onerandole di depositare l'eventuale accordo formalizzato con anticipo rispetto alla successiva udienza fissata per la data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver preliminarmente riunito al presente giudizio quelli incardinati dai soci Nominativo_1 (R.G. 2623/2025) e Nominativo_2 (R.G. 2624/2025), preso atto della Proposta di Conciliazione Giudiziale del 09/01/2026, prodotta da Agenzia Entrate D.P. Salerno in data 20/01/2026 unitamente alla richiesta di estinzione del giudizio per intervenuto accordo conciliativo fuori udienza, i giudizi così riuniti devono essere dichiarati estinti con compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
estinti i giudizi riuniti (R.G. 2622/2025, R.G. 2623/2025 e R.G. 2624/2025) e compensa le relative spese.
Salerno, 06/02/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Giovanni Battista De Simone
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE NN BATTISTA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2622/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M603691 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M603691 IRAP 2018
- sul ricorso n. 2623/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M603696 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 2624/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M603697 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 30/04/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 21/05/2025, la
Ricorrente_1 s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF902M603691/2024, notificato il 03/04/2025, col quale l'Ufficio, in riferimento all'anno d'imposta 2018, aveva accertato:
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, e 41 bis D.P.R. 600/73, maggiori ricavi pari ad € 56.617,00 ed un maggior reddito di € 78.842,00, a fronte di quello dichiarato di € 22.225,00, da imputare ai soci in base alla propria quota di partecipazione;
- ai sensi dell'art. 1, D.L. 15/12/1997, n. 446, maggiori componenti positivi pari ad € 56.617,00 ed un Valore della Produzione ai fini dell'Irap pari ad € 66.448,00, a fronte di quello dichiarato di € 9.831,00, liquidando maggiore imposta pari ad € 2.813,00;
- ai sensi dell'art. 54, D.P.R. 633/72, un maggior Volume d'Affari ai fini dell'Iva pari ad € 56.617,00, liquidando una maggiore imposta di € 12.456,00;
irrogando la sanzione di € 16.815,60.
Il predetto Avviso di Accertamento aveva fatto seguito alla notifica dello Schema d'atto emesso e notificato a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2018 dal quale era emerso che era stata barrata la casella “Insussistenza delle Rimanenze finali” al rigo G38 del quadro “RG”, lasciando quindi desumere che erano state cedute tutte le rimanenze iniziali di € 86.943,00 riportate nel rigo
“RG38” dell'anno precedente, annotazione che era stata pure confermata nel modello “ISA”.
Applicando la percentuale di ricarico del 30,24%, conforme a quanto era risultato dalla dichiarazione dell'anno precedente, l'Ufficio aveva determinato i ricavi conseguiti dalla vendita delle dette rimanenze in € 113.025,00, determinando un reddito pari ad € 48.307,00.
Successivamente alla notifica del predetto schema d'atto, considerate le osservazioni prodotte dalla Parte contribuente, l'Ufficio aveva rideterminato i maggiori ricavi accertati riliquidando le maggiori imposte dovute, per come meglio riportate nell'atto in questa sede impugnato.
Con separati Avvisi di Accertamento n. TF901M603696 e n. TF901M603697, rispettivamente notificati al socio Nominativo_1 (R.G. 2623/2025) ed al socio Nominativo_2 (R.G. 2624/2025), l'Ufficio aveva rideterminato il rispettivo reddito e liquidato le rispettive maggiori imposte.
Avverso i predetti Avvisi di Accertamento i soci hanno proposto separati ricorsi che, per connessione soggettiva ed oggettiva vengono riuniti a quello proposto dalla Società.
La società ricorrente ed i Soci singolarmente, ritenendo infondati gli Avvisi di Accertamento, li hanno impugnati per i seguenti motivi:
- Mancanza di effettività ed informazione del contraddittorio preventivo svoltosi, avendo l'Ufficio introdotto nuovi elementi diversi dallo Schema d'Atto, prospettati solo in occasione dell'incontro del 25/02/2025, avendo poi notificato l'Avvio di Accertamento in data 03/03/2025;
- Difetto di motivazione, mancando l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui la decisione si fonda;
- Infondatezza della pretesa, a causa dell'arbitrarietà della supposta cessione delle rimanenze in misura pari al 50%, nonché dell'errata determinazione della percentuale di ricarico applicata;
- Errata determinazione del maggior reddito d'impresa da attribuire ai soci per trasparenza, non avendo considerato alcun costo a seguito della rideterminazione dei maggiori ricavi;
- Mancato scomputo della perdita registrata nel periodo d'imposta 2017, ormai definitiva e non contestata;
- Mancato riconoscimento dei costi forfettari, che avrebbero dovuto essere determinati in diminuzione dei maggiori ricavi induttivamente determinati;
- Difetto di sottoscrizione, non recando l'atto impugnato la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;
- Intervenuta decadenza in riferimento alle sanzioni ed agli interessi, essendo decorsi cinque anni rispetto alla presunta debenza del tributo;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 19/06/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Con Nota di Deposito del 25/11/2025, facendo rilevare che la società ricorrente, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 42, quarto comma, D.P.R. 600/73, con il modello IPEA trasmesso telematicamente, aveva richiesto di poter utilizzare le perdite pregresse portandole in diminuzione dal reddito accertato, l'Ufficio, riscontrata l'utilizzabilità, ha riconosciuto a scomputo del reddito accertato l'importo di € 31.536,00 (pari al 40% del reddito accertato), rideterminando il reddito d'impresa per l'anno 2018 in € 47.306,00, rideterminando quello da imputare ai soci in € 18.922,00 per Nominativo_2 ed € 28.384,00 per Nominativo_1, ricalcolando le sanzioni d € 16.815,60
La Ricorrente_1 s.n.c., unitamente ai singoli soci, con proprie Memorie Illustrative depositate il 04/12/2025, preso atto del ricalcolo dell'Ufficio, hanno manifestato l'apertura ad una definizione in via conciliativa della lite, da attuarsi anche su sollecitazione e proposta di questa Corte Tributaria, giusto il disposto dell'art. 48-bis 1, D.Lgs. 546/92.
Preso atto della manifestazione di interesse ad una Conciliazione, questa Corte di Giustizia Tributaria, con propria Ordinanza n. 1809 del 19/12/2025, aveva suggerito alle Parti una proposta conciliativa, onerandole di depositare l'eventuale accordo formalizzato con anticipo rispetto alla successiva udienza fissata per la data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver preliminarmente riunito al presente giudizio quelli incardinati dai soci Nominativo_1 (R.G. 2623/2025) e Nominativo_2 (R.G. 2624/2025), preso atto della Proposta di Conciliazione Giudiziale del 09/01/2026, prodotta da Agenzia Entrate D.P. Salerno in data 20/01/2026 unitamente alla richiesta di estinzione del giudizio per intervenuto accordo conciliativo fuori udienza, i giudizi così riuniti devono essere dichiarati estinti con compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
estinti i giudizi riuniti (R.G. 2622/2025, R.G. 2623/2025 e R.G. 2624/2025) e compensa le relative spese.
Salerno, 06/02/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Giovanni Battista De Simone
(firma digitale) (firma digitale)