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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1251/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DRAGOTTA CECILIA
e
CH ME (C.F. ) 06/09/1969) con C.F._2
l'Avv. MECACCI CLARA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Grosseto:
CI, sposati il 21.12.2014 a Marsala, con atto registrato presso l'ufficio dello stato civile di quel Comune al n. 53 P. 1 dell'anno 2014 con rito civile, con ordine al cancelliere di comunicare la sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marsala.
Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
domiciliazione presso e con la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli in misura paritaria secondo il seguente schema:
2 settimane anche non continuative nel periodo estivo da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno, una settimana durante le vacanze natalizie
(dal 24 dicembre al 31 mattina e dal 31 dicembre al 6 gennaio dopo cena)
e tre giorni durante le vacanze pasquali in modo tale da trascorrere
Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro; invertendo i giorni l'anno successivo;
altri principali Festività alternate tra i genitori con inversione l'anno successivo;
Festa del Papà e compleanno del padre con lui, Festa della mamma e compleanno della madre con lei;
per il compleanno dei figli, laddove non fosse possibile organizzare una festa insieme, ciascuno genitore provvederà a sua cura e spese ad organizzare i relativi festeggiamenti nel giorno in cui avrà con sé i figli, a prescindere dal fatto che coincida o meno con il giorno del compleanno;
il tutto salvo diversi accordi che i genitori potranno adottare di volta in volta tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative;
Pag. 2 di 10 - assegnare la ex casa coniugale, di proprietà del marito, sita in Grosseto, via Brigate Partigiane, con i mobili che la arredano, al sig. CI, essendosi la signora già trasferita in altra abitazione condotta in Pt_1
locazione;
- disporre un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro 800,00 mensili per ciascuno e così euro 1.600,00 complessivi ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, da versare alla moglie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente ex indici Istat dal
1°.7.2024;
- disporre un assegno di mantenimento per la moglie a carico del sig.
CI nella misura di euro 800,00 mensili ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda, da versare in via anticipata entro il giorno 5 del mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dal 1°.7.2024;
- spese mediche, scolastiche e straordinarie per i figli minore da ripartire nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, da rimborsare con i tempi e le modalità di cui al Protocollo in vigore;
- assegno unico familiare al 50% tra i genitori
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, previa ammissione delle prove richieste dal resistente, nella comparsa di costituzione, dichiarare la separazione personale dei coniugi EL CI e Pt_1
con addebito alla moglie, alle seguenti:
[...]
CONDIZIONI
Pag. 3 di 10 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la loro separazione personale.
2) L'affidamento dei figli minori sarà condiviso e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. La responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente.
3) La casa familiare rimarrà nella disponibilità del padre presso cui i figli rimarranno domiciliati in via prevalente. La frequentazione verrà stabilita secondo le attuali modalità in essere secondo lo schema di cui in narrativa ovvero staranno presso la madre il lunedì, martedì e mercoledì e il sabato e la domenica e presso il padre nella medesima settimana il giovedì e il venerdì e la settimana successiva i figli staranno presso il padre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica e presso la madre il giovedì e venerdì.
4) Il sig. CI provvederà al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori in ragione di euro 350,00 per ciascuno, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Grosseto nonché un contributo di euro 500,00 mensili per il canone di locazione sino alla pronuncia del divorzio, in cui tale contributo verrà a cessare.
5) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche
Pag. 4 di 10 non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori potranno inoltre concordare una settimana ciascuno di vacanze invernali.
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con ciascuno dei genitori che ricomprenderà ad anni alterni il Natale e l'Ultimo dell'Anno. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
6) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dal sig. EL CI in favore della sig.ra Parte_1
Il ricorrente, come in atti rappresentato e domiciliato,
CHIEDE
altresì che una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, il Tribunale
Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
21/12/14, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marsala al n.53, parte 1, Uff.1, anno 2014 alle medesime condizioni della separazione.
Con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/6/23 notificato in data 4/7/23, ricorreva Parte_1
al Tribunale adìto per ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione Persona_3
presso e con la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere i figli con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola
Pag. 5 di 10 alla domenica sera dopo cena, e un giorno infrasettimanale compreso il pernotto, da individuarsi nel martedì e la settimana successiva due giorni cioè dal mercoledì all'uscita della scuola al venerdì pomeriggio prima di cena, 2 settimane anche non continuativi nel periodo estivo da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno, una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 31 mattina e dal 31 dicembre al 6 gennaio dopo cena) e tre giorni durante le vacanze pasquali in modo tale da trascorrere Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro; invertendo i 2 giorni l'anno successivo. altri principali Festività alternate tra i genitori con inversione l'anno successivo;
Festa del Papà e compleanno del padre con lui, Festa della Mamma e compleanno della madre con lei;
per il compleanno dei figli, laddove non fosse possibile organizzare una festa insieme, ciascuno genitore provvederà a sua cura e spese ad organizzare i relativi festeggiamenti nel giorno in cui avrà con sé i figli, a prescindere dal fatto che coincida o meno il giorno del compleanno;
il tutto salvo diversi accordi con i genitori potranno adottare di volta in volta tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative;
- assegnazione della casa coniugale con i mobili che la arredano al sig.
CI;
- assegno di mantenimento per i figli a carico del padre nella misura di euro
800,00 mensili per ciascuno e così 1.600,00 complessivi, con decorrenza della domanda, da versare la moglie, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutare annualmente ex indici Istat dal 1°.7.20204;
- assegno di mantenimento per la moglie a carico del sig. CI nella misura di euro 800,00 mensili con decorrenza della domanda, da versare in via anticipata entro il giorno cinque del mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dal 1°.7.2024;
Pag. 6 di 10 - spese mediche, scolastiche straordinarie per i figli minore da parte da ripartire al 50% tra i genitori, così come da protocollo in vigore preso questo tribunale;
- assegno unico familiare al 50% tra i genitori “
Con comparsa depositata in data 1/9/23 si costituiva in giudizio il EL
CI contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale l'accoglimento delle condizioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 3/10/23 i coniugi comparivano personalmente e confermavano di non volersi riconciliare.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con provvedimento del 13/2/24 , il Giudice relatore ha disposto il versamento di
350,00 quale contributo al mantenimento della ricorrente ed ancora che “i figli , nata il [...], e , nato il [...] rimangano affidati Per_1 Per_2
in via condivida ad entrambi i genitori …che gli stessi siano collocati paritariamente presso i genitori secondo il seguente calendario
- Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
- Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Pag. 7 di 10 - Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
… a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, un contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli dell'importo di €
1.000,00 (500,00 per ciascun figlio), da effettuare mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre all'80% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto”
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione con ordinanza dell'11.9.2024.
Nelle more dell'emissione della sentenza, il resistente ha promosso ricorso ex art 473 bis 23 c.p.c. rappresentando “che in data 30/06/2024 è nato e che la sig.ra ha cambiato lavoro e Persona_4 Pt_1
risulta avere integrato il proprio reddito, lavorando per cinque giorni alla settimana assunta dalla società Il Fiorino” e chiedendo, perciò, di
"- dichiarare la separazione dei coniugi EL CI e Parte_1
matrimonio contratto in data 21/12/14, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marsala al n.53, parte 1, Uff.1, anno 2014, rimettendo la causa in istruttoria per la valutazione degli attuali redditi delle parti, con modifica dei provvedimenti provvisori adottati in sede di separazione alla luce dei fatti sopravvenuti, nella pendenza del giudizio, con riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli ad €.250,00 per ciascun figlio, oltre l'80% delle spese straordinarie e il 100% del vestiario;
- trattenere quindi la causa in decisione sullo scioglimento del vincolo, adottando le opportune determinazioni economiche con cessazione
Pag. 8 di 10 dell'assegno di separazione, qualora disposto, non sussistendo i requisiti richiesti dall'art..5, n. 6 L.1.12.1970, n.898 per l'assegno divorzile”.
Su tale ricorso, promosso in corso di causa è necessario garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa a Parte_1
Ferma la pronuncia sullo status di separazione, quindi la causa deve essere rimessa sul ruolo a tal fine.
In punto di status deve evidenziarsi che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Marsala alla Parte I, atto n. 53, anno 2014, contratto tra e CH ME in Parte_1
data 21/12/2014,
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
Pag. 9 di 10 la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Pag. 10 di 10