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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2421/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 19.2.2025 e vertente tra
Pa
.TRAC con sede in Tortona (AL), in persona della legale rappr.te , Pt_2 Parte_3
rappresentata e difesa dall' Avv.to Massimo Grattarola del foro di Alessandria, come da mandato in calce al ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e presso lo stesso domiciliato.
Attrice
contro
, in persona del legale rappr.te pro tempore, corrente in Controparte_1
Castelnuovo Scrivia (AL) S.P. Controparte_2
Convenuta contumace
OGGETTO: contratto di noleggio macchine agricole.
CONCLUSIONI: per parte attrice: come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nel presente giudizio parte attrice, azienda che opera nel settore del noleggio macchine industriali, allegava e provava - producendo i relativi contratti firmati dalle parti - di aver noleggiato alla rispettivamente in data 29 marzo e 20 Parte_4
novembre 2019 alcuni carrelli elevatori marca Toyota ( quattro con il primo contratto, uno, aggiuntosi ai primi, con il secondo).
Il canone di noleggio era stato stabilito inizialmente in € 1300 mensili poi aumentati di € 375 mensili – in tutto € 1675 - con il noleggio dell'ultimo carrello. I contratti di noleggio avevano una durata di 84 mesi ( sette anni).
Era tuttavia accaduto che in data 26 marzo 2024 – circa due anni prima la scadenza dei contratti -
As.Pro Pat. aveva comunicato la propria impossibilità a proseguire l'attività e aveva offerto la restituzione immediata dei mezzi noleggiati, che aveva dunque provveduto a ritirare. CP_3
Poiché i contratti erano però stati risolto anticipatamente ed unilateralmente dal conduttore, rispettivamente dopo soli 59 e 52 mesi, mentre avrebbero dovuto avere una durata di 84 mesi, occorreva applicare l'art. 4 delle condizioni generali, che prevedeva, in caso di interruzione anticipata del rapporto da parte del conduttore, l'obbligo di quest'ultimo al pagamento, a titolo di penale, dei canoni residui fino alla scadenza prevista del contratto.
Pa Per tali motivi agiva .Trac per vedere condannare la controparte al pagamento dei canoni residui, ( 25 mensilità per i primi quattro carrelli e 32 per l'ultimo) per il complessivo importo di €
54.290 ( 44.500 + IVA al 22%).
Benché regolarmente citata in giudizio non si costituiva As. . CP_4 CP_1
La causa, documentalmente istruita e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza all'esito della prima udienza di trattazione.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia solo in parte fondata.
La durata minima di 84 mesi - espressamente prevista nel primo contratto ma estensibile al secondo che è chiaramente ad esso collegato – consente in effetti di affermare che vi è stato un recesso anticipato del conduttore, in quanto i noleggi avrebbero avuto termine tra fine marzo e novembre 2026, mentre sono stati risolti a fine marzo 2024, rispettivamente circa due anni e due anni e mezzo prima del previsto.
2 Tuttavia la penale prevista dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto, pari all'ammontare del canone pattuito per tutti i mesi mancanti alla scadenza prevista in contratto, appare eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c. che ne consente la riduzione “ se l'obbligazione principale è stata eseguita almeno in parte”, ovvero se “l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo” di per sé. Nel nostro caso si verificano entrambe tali ipotesi a fronte da un lato del puntuale adempimento fino al recesso del pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore, dall'altro della restituzione, immediatamente dopo il recesso, di tutti i carrelli elevatori noleggiati.
Appare infatti eccessiva ed ingiusta la pretesa di parte attrice - che, non appena As. ha CP_4
cessato di pagare il canone di noleggio, ha potuto nuovamente disporre dei carrelli e noleggiarli ad altri clienti - di vedersi pagare lo stesso canone che avrebbe ricevuto se i carrelli fossero rimasti nella disponibilità di As.Pro Pat. La clausola, pur tutelando la giusta pretesa di di non CP_3
subire periodi di non utilizzo delle sue macchine - è chiaramente squilibrata a favore della parte noleggiante e la penale in essa prevista deve essere ridotta.
Per quanto riguarda l'entità della riduzione si osserva che gli interessi di parte attrice potevano essere tutelati con la previsione di un preavviso di recesso e - in caso di mancanza di questo, come
è avvenuto nel caso che ci occupa – di un'indennità di mancato preavviso pari al canone dovuto per un periodo congruo.
Per cui si calcola la penale moltiplicando il canone mensile complessivo ( come detto € 1675) per mesi sei – periodo solitamente preso in considerazione per il preavviso e l'indennità di mancato preavviso nei contratti di locazione - così giungendosi alla cifra di € 10.050, oltre Iva se dovuta.
Ed è questo l'importo per cui si accoglie la domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta, e si liquidano in dispositivo in base al D.M.
55/14, causa di valore compreso fra € 5.200 ed € 26.000, valori minimi avuto riguardo al rito semplificato applicato e alla poca attività difensiva nel concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così decide:
in parziale accoglimento delle domande attoree condanna As. CP_4 Controparte_1
a pagare a parte attrice la somma di € 10.050 oltre Iva se dovuta, e interessi moratori
[...]
3 nella misura di quelli legali dalla data della messa in mora del 19 aprile 2024 alla data della domanda, e nella misura di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla data della domanda al saldo;
condanna inoltre la convenuta a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 759 per Controparte_5
esborsi e € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPNA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 10 marzo 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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