Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3801/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza scritta ex art. 127ter del 22/05/2025 nella causa n. 3801/2019 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. ANTONIELLO FEDERICO
- attore - e
. Controparte_1 CP_2
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 quale mandataria della col Controparte_3 ministero/assistenza dell'avv. BENIGNI FABIO
- convenuto - nonché
Controparte_4
- contumace - Conclusioni All'udienza del 22/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 conveniva in giudizio e la Controparte_4 Controparte_3 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del
[...] sinistro verificatosi […] il giorno 13/05/2018 alle ore 16.45 circa, sul raccordo stradale AV-SA, al km 5+400 direzione SUD […] ove […] venivano in collisione il motociclo Honda tg. DE.72873 di proprietà del sig. , assicurato Controparte_5 per la r.c.a. con la nell'occorso condotto dall'attore, ed il Controparte_6 veicolo Bmw, tg. FB.785. , di proprietà della sig.ra , assicurato Controparte_4 per la r.c.a. con la […]. Controparte_3
A fondamento delle proprie pretese, l'attore deduceva che […] il sinistro si verificava perché il conducente della BMW, che procedeva a velocità sostenuta, trovando la strada occupata da un colonna di veicoli fermi, non riusciva a fermarsi e tentava una improvvisa manovra di rientro […], ma […] nel rientrare, la BMW
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urtava il motociclo, il quale, dopo il primo impatto alla parte anteriore, rovinando al suolo e strisciando sull'asfalto unitamente al conducente, andava nuovamente a collidere contro il paraurti posteriore del veicolo BMW […]. L'attore deduceva inoltre che […] riportava gravi lesioni personali, tant'è che nell'immediatezza veniva ricoverato presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di
Salerno; successivamente si sottoponeva ad ulteriori cure e visite specialistiche e in data 06.10.2018 veniva giudicato guarito con postumi permanenti […].
Si costituiva in giudizio la
[...] quale mandataria della Controparte_7 [...] la quale contestava in fatto e in diritto la domanda attorea, CP_3 concludendo per il rigetto della stessa. In particolare, eccepiva che […] la dinamica rappresentata da controparte non trova riscontro nella realtà dei fatti atteso che le Autorità intervenute hanno predisposto apposito rapporto, che si esibisce, dal quale si rileva la responsabilità esclusiva del conducente della motocicletta […], e che […] in ogni caso le lesioni sono anche la conseguenza del mancato utilizzo del casco protettivo […].
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_4 giudizio.
Così instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria mediante prova orale di due testi (v. udienza dell'08/10/2021), nonché a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 02/07/2023), la causa giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di termine per deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta,
, non costituitasi, pur ritualmente citata. Controparte_4
Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Ebbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base delle motivazioni - di dirimente evidenza ed assorbente
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impatto operativo - di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. In tale prospettiva, infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. In difformità da quanto sostenuto da parte attrice, difatti, non emergono sufficienti riscontri circa la riconducibilità del sinistro per cui è causa all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo avverso, dovendo per converso riconoscersi alla condotta colposa tenuta dallo stesso attore valenza assorbente nella causazione del sinistro medesimo. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come l'improvvisa manovra di rientro nella corsia di percorrenza del motociclo attoreo (id est: Honda tg DE72873) posta in essere dal veicolo convenuto (id est: BMW tg FB785ZD) ed additata come (unico) fattore scatenante l'impatto (avutosi tra la parte posteriore destra della e la parte anteriore sinistra della costituisca CP_9 circostanza riferita esclusivamente dall'odierno attore (v. dichiarazioni di cui al verbale di dichiarazioni spontanee di cui in atti, rese successivamente - id est: in data 15/05/2018 - al verificarsi del sinistro da ). Parte_1
È vero che la stessa appare confermata dai testi escussi in corso di causa (v. deposizioni e di cui in atti), ma TE Tes_2 nell'apprezzamento delle relative dichiarazioni non può non tenersi conto del fatto che: da un lato, gli stessi risultano legati da rapporti altamente qualificati, sia tra loro (sono fratelli), che con l'attore (indicato come fratello della TE moglie); dall'altro, che, alquanto singolarmente, della relativa presenza sui luoghi nell'immediatezza dei fatti, non viene dato atto, né nel verbale degli accertamenti svolti dalle forze dell'ordine intervenute (v. Rapporto PolStrada di cui in atti), né tantomeno nel CID di cui in atti, peraltro sottoscritto unicamente dall'attore, cui erano tutt'altro che ignoti (v. CID di cui alla produzione attorea). Si tratta, a ben guardare, di elementi, a carattere sia soggettivo, che oggettivo, che risultano alquanto dirimenti in punto di verifica in ordine all'attendibilità dei testi, intesa come veridicità delle deposizioni dagli stessi rese, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi del sinistro, come descritto e riferito. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, del resto, l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valuta-zione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello
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di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). A ciò deve aggiungersi il fatto che la (contrapposta) versione fornita, sin dall'immediatezza dei fatti (v. verbale dichiarazioni di cui in atti), dal conducente dell'altro veicolo (id est: BMW tg FB785ZD), secondo cui il sinistro sarebbe stato frutto (esclusivamente) di un tamponamento da questo subito ad opera del motoveicolo attoreo (id est: Honda tg DE72873), non riuscito a fermare tempestivamente la propria (eccessiva) corsa a seguito di una manovra di rallentamento ed arresto imposta dalle condizioni del traffico venutesi a creare, trova riscontro: non solo, nella ricostruzione della dinamica così come operata dagli agenti intervenuti sul posto, all'esito degli accertamenti effettuati, anche alla luce dei danni subiti dai veicoli e dalle lesioni riportate dai soggetti involti (v. Rapporto PolStrada di cui in atti, ove si legge: […] Dinamica Alle ore 16:50 circa del 13.05.2018, alla guida del motociclo Honda SH300, Parte_1 targato DE72873, unitamente a percorreva la Parte_2 carreggiata sud dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Giunto all'altezza della progressiva chilometrica 5+400 della medesima arteria stradale, tratto a sviluppo rettilineo, preceduto da una curva volgente a sinistra, unidirezionale, asfaltato, asciutto, con traffico intenso, a causa della velocità non moderata e non commisurata alle circostanze di tempo, luogo e traffico, perdeva il controllo del mezzo e tamponava l'autovettura BMW X1 targata FB785ZD, condotta da il quale si era fermato per circostanze di traffico. L'urto di Controparte_10 media entità si materializzava sulla corsia di marcia normale e si concretizzava tra la parte anteriore del motoveicolo ed il complesso posteriore destro dell'autovettura. A seguito dell'urto gli occupanti del motociclo rovinavano sull'asfalto procurandosi vistose ferite, tanto da essere prontamente soccorsi e trasportati da ambulanza presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
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di Salerno ove venivano loro diagnosticati rispettivamente giorni 30 di prognosi
[…]), ma anche nell'ulteriore circostanza, sempre ivi riportata, che (soltanto) […] a carico di veniva elevata sanzione di cui all'art. 141, 2° e 11° Parte_1 comma del CD e si è altresì proceduto al ritiro immediato della patente di guida, avendo quest'ultimo cagionato lesioni personali colpose ad una terza persona […] (v. ancora verbale in atti) Sul punto, costituisce principio condiviso in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n. 13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, e Cass., 11/03/2021, n. 6941). Più nel dettaglio, si è inteso precisare che se è vero che l'infrazione, anche grave, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477/2003 e Cass. n. 343/1996), è altrettanto vero che, come da ultimo accennato, la relativa prova liberatoria può ritenersi raggiunta anche in via indiretta, in base alle circostanze di fatto comunque accertate, tra cui quella, inerente direttamente alla condotta della controparte, non attinta, proprio nell'immediatezza del sinistro, da alcuna contestazione di infrazione al codice della strada (Cass. n. 13672/19). Pertanto, sulla scorta della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie sin qui ricostruite, si ritiene di poter affermare l'esclusiva responsabilità del , odierno attore, nella causazione del sinistro per Parte_1 cui è causa, stante l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dello stesso, per aver improvvidamente tamponato l'autovettura BMW X1, fermatasi per circostanze di traffico, tanto da essere stato soltanto il attinto da contravvenzione ex art. 141, 2° e 11° comma del CD. Pt_1
A soluzioni dissimili non potrebbe indurre - perché comunque non inificiante il fatto che la controparte non sia stata attinta nell'immediatezza del sinistro da alcuna contestazione - la circostanza che il ricorso avverso il relativo verbale sia stato accolto, trattandosi, peraltro, di accoglimento documentalmente avutosi in sede amministrativa per mancata definizione dello stesso nei termini di legge e quindi ai sensi dell'art. 204bis CD (v. accoglimento di cui in atti). Alla stregua di quanto precede, dunque - e anche al netto del principio giurisprudenziale secondo cui Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto
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tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3, 31/05/2017, n. 13703) - non può che giungersi al rigetto della domanda così come proposta, avendo le risultanze istruttorie acquisite, per come qui apprezzate e delibate, deposto in senso diametralmente opposto a quanto dedotto in citazione a fondamento dell'azione, con il conseguente assorbimento, in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza e/o deduzione anche in punto di quantum debeatur, ivi comprese, per l'effetto, le risultanze di cui all'espletata CTU. Elementi di matrice dirimente non avrebbero potuto desumersi dagli esiti degli accertamenti espletati dall'ausiliario nominato, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni riportate (v. relazione in atti), non potrebbero mai colmare la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019). Come è noto, d'altronde, nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
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L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa le circostanze dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Sulle spese Alla situazione di soccombenza venutasi a creare segue altresì la condanna di parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Al medesimo riparto soggiaceranno le spese della consulenza tecnica espletata, così come liquidate in corso di causa, da porsi pertanto definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, quale mandataria della Controparte_3 nonché di , rimasta contumace, respinta o comunque Controparte_4 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna
alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, quale mandataria della Controparte_3 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica espletata, così come liquidate in corso di causa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 31/05/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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