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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 951/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 13.09.2024 composta dai Sig.ri Magistrati:
Dott. Giovanni SGAMBATI Presidente Dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere Dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 07.05.2024 al n. RG 951/2024, avverso la sentenza n. 324/2024, emessa dal Tribunale di Siena in data 10/04/2024, e pubblicata in data 13/04/2024, nel procedimento rubricato al n. 2122/2022 R.G., promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Spina (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
- appellante principale/appellata incidentale - contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Rosa Vignali (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
- appellato principale/appellante incidentale- con l'intervento di PG
-interveniente ex lege-
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13/09/2024 sulle seguenti, CONCLUSIONI: per parte appellante principale/appellata incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata e previa ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in data 16.3.2023, assegnare all'appellante assegno divorzile nella misura di € 1.500 mensili ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT. Condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio”; per parte appellata principale/appellante incidentale: “Si insiste per il rigetto dell'appello e per la condanna alle spese per i due gradi di giudizio”;
PG: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 26.09.2022, adiva il Tribunale di Siena Controparte_1 domandando lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il
21.05.2005, a EP (SI), con con assegnazione della Parte_1 casa di sua proprietà e senza alcuna condizione economica a favore di quest'ultima.
A sostegno della domanda deduceva che: i coniugi si erano separati con sentenza parziale sullo status n. 374/2021 del 24.05.2021 e sentenza definitiva n. 720/2021 del 24.09.2021 (n.r.g. 1876/2020), entrambe emesse dal tribunale di Siena;
la separazione era proseguita ininterrottamente essendo definitivamente venuto meno l'affectio coniugalis tra le parti;
il CP_1 svolgeva attività lavorativa di medico di medicina generale con reddito mensile di € 4.700,00; la controparte disponeva di mezzi economici sufficienti, essendo insegnante di ruolo di religione, con busta paga mensile di € 2.100,00.
In data 18.11.2022, si costituiva in giudizio la quale, opponendosi Parte_1 alla domanda di divorzio, chiedeva preliminarmente di dichiararsi l'improcedibilità della stessa, stante la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza definitiva di separazione n. 720/2021, e, nel merito, di disporsi in suo favore un assegno divorzile della somma mensile di € 1.500,00.
A sostegno di tale richiesta, rilevava la differenza reddituale sussistente tra i coniugi, percependo la stessa un reddito annuo di circa € 30.000,00 a fronte degli € 130.000,00 percepiti dal marito;
sottolineava la lunga durata del matrimonio (15 anni) e il sacrificio da questa effettuato reperendo l'occupazione di insegnante, che le aveva permesso di occuparsi appieno del ménage familiare.
Il Tribunale di Siena, riconosciuta la procedibilità del ricorso, con sentenza n.
324 del 10.04.2024, dichiarata l'inammissibilità della domanda del ricorrente di confermare l'assegnazione della casa di proprietà, statuiva quanto segue: “- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
2 e in EP (SI) il 21.05.2005 e trascritto nei CP_1 Parte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, dell'anno 2005, n. 7, parte II, serie
A; - ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara
l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa familiare e di restituzione delle somme versate alla - rigetta la domanda Pt_1 di assegno divorzile di parte resistente;
- spese di lite compensate”.
Il Giudice di prime cure motivava il rigetto della domanda di assegno divorzile rilevando che non aveva provato la sussistenza dei requisiti per la Parte_1 concessione dello stesso in funzione perequativo-compensativa, avendo genericamente allegato di essersi sacrificata, reperendo l'occupazione di insegnante che le permettesse di occuparsi della gestione della casa, senza peraltro dimostrare di aver rinunciato a particolari occasioni lavorative o professionalizzanti rispetto al lavoro dalla stessa svolto, né di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, deducendo soltanto un divario reddituale sussistente tra le parti.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, in punto di mancata fissazione di un assegno divorzile in suo favore.
Rilevava parte appellante di avere dimostrato la ricorrenza dei presupposti per la concessione di detto assegno. Sottolineava la disparità economica tra le parti risultante dalle dichiarazioni reddituali ove emergeva che il CP_1 possedeva un reddito annuo di oltre 130.000,00 euro, a fronte dei 30.000 euro annui (e quindi 1.500,00 euro mensili) percepiti dalla con una differenza Pt_1 reddituale superiore a 100.000,00 euro;
la sperequazione risultava inoltre accentuata dal fatto che, essendo l'ex casa coniugale di proprietà del marito, la doveva sostenere anche le spese per la una nuova soluzione abitativa. Pt_1
Sottolineava altresì la lunga durata del matrimonio (15 anni) e l'impossibilità di un miglioramento del proprio reddito essendo la stessa insegnante di religione presso un Istituto scolastico di EP.
Deduceva di aver sacrificato gran parte della propria capacità lavorativa in favore del marito, optando per un'occupazione che le aveva consentito di dedicarsi appieno del ménage familiare.
In definitiva, l'appellante sosteneva che gli elementi emersi nel corso del giudizio
- segnatamente lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti e il contributo
3 dalla stessa fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune - integrassero i criteri indicati dalla sentenza n.
18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativa-perequativa, in misura non inferiore ad Euro 1.500,00 mensili.
Censurava, a tal proposito, il ragionamento espresso in sentenza, secondo cui la non aveva provato “la sussistenza dei requisiti dell'assegno divorzile Pt_1 nella sua funzione perequativo – compensativa, avendo genericamente allegato di essersi sacrificata, reperendo un lavoro di insegnante che le permettesse di occuparsi della gestione della casa. Invero, al di là della indimostrata allegazione, parte resistente non ha neanche compiutamente e precisamente asserito di aver rinunciato a particolari occasioni di lavoro o professionalizzanti rispetto al lavoro dalla stessa svolto, né quando ciò sia avvenuto;
né, poi, la medesima ha puntualmente dedotto in che modo avrebbe contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, deducendo soltanto un divario reddituale sussistente tra le parti”.
L'appellante denunciava la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure, il quale, da un lato, aveva rigettato l'istanza di ammissione dei capitoli di prova proposti dalla volti a dimostrare la sussistenza dei presupposti Pt_1 per l'attribuzione dell'assegno divorzile, e, dall'altro, aveva contestualmente ritenuto non provati i medesimi presupposti. In altri termini, l'appellante evidenziava che l'espletamento delle prove, ove ammesse, avrebbe dimostrato la rinuncia della medesima a rilevanti opportunità di carriera, in favore della dedizione esclusiva al coniuge ed alla gestione del nucleo familiare, circostanza che avrebbe consentito al di accumulare l'ingente patrimonio emerso CP_1 dalle indagini della Polizia Tributaria.”
Chiedeva pertanto il riconoscimento dell'assegno divorzile, previa l'ammissione delle prove richieste in primo grado.
III. In data 22.07.2024 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dalla controparte.
Deduceva l'appellato che il Tribunale aveva correttamente rigettato l'ammissione delle prove capitolate dalla essendo le stesse Pt_1 indeterminate, prive di indicazioni di circostanze specifiche o dati concreti e non supportate da elementi documentali.
4 L'appellato eccepiva che le allegazioni della in ordine a CP_1 Pt_1 presunte aspettative di una brillante carriera universitaria non trovavano alcun riscontro probatorio in atti, difettando qualsivoglia elemento documentale, quale pubblicazioni scientifiche, incarichi di docenza, o partecipazione a seminari, idoneo a comprovarle. Evidenziava, per contro, che l'appellante svolgeva la professione di insegnante presso un istituto statale, attività per la quale era abilitata ben prima del matrimonio. Contestava altresì la sussistenza di un asserito sacrificio di opportunità professionali da parte della in favore Pt_1 della gestione domestica, rilevando come le incombenze familiari erano state equamente ripartite tra i coniugi, entrambi autosufficienti e non gravati dalla presenza di figli.
Ulteriormente, l'appellato contestava l'affermazione della relativa ad un Pt_1 suo presunto contributo alla formazione del patrimonio del marito, reputandola destituita di qualsiasi fondamento probatorio e priva di logica. In particolare, deduceva che la coppia aveva usufruito a titolo gratuito di un immobile di proprietà esclusiva del ricevuto in donazione, e che quest'ultimo CP_1 aveva integralmente sostenuto i relativi oneri (utenze, spese ordinarie e straordinarie), mentre la moglie destinava integralmente i propri redditi a spese personali.
In relazione alla situazione economica dei coniugi, l'appellato precisava che, in base alla documentazione contabile e agli accertamenti della Guardia di
Finanza, il suo reddito annuo, al netto delle imposte e dei costi inerenti alla sua attività professionale, ammontava a circa euro 73.000,00, corrispondenti ad un importo mensile inferiore ad euro 5.000,00. Viceversa, la ercepiva uno Pt_1 stipendio mensile di euro 2.100,00 per tredici mensilità, sebbene gravato da pignoramenti.
Infine, l'appellato evidenziava come l'appellante fosse proprietaria pro quota
(1/6) di diversi immobili, potendo pertanto esercitare il diritto di abitazione su uno di essi, percepire la quota di competenza dei canoni di locazione, ovvero alienare una porzione del proprio patrimonio immobiliare per acquisire un'autonoma soluzione abitativa.
5 Parte appellata deduceva quindi che la non possedeva alcuno dei Pt_1 requisiti perché le venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
Infine, il proponeva appello incidentale in punto di regolamentazione CP_1 delle spese di primo grado. Rilevava che, mentre la aveva resistito al Pt_1 ricorso sostenendo l'improcedibilità della domanda e chiedendo il riconoscimento di un assegno di 1.500,00 euro, il aveva chiesto la CP_1 conferma dell'assegnazione della casa familiare di sua proprietà e la revoca dell'assegno sin dall'udienza di comparizione parti;
affermava dunque l'appellato che il solo rigetto di quest'ultima domanda non giustificava la compensazione delle spese effettuata dal Primo Giudice.
Domandava quindi che la sentenza impugnata venisse modificata limitatamente alle spese, prevedendo la condanna della l pagamento delle stesse. Pt_1
IV. All'udienza del 13/09/2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Deve preliminare rilevarsi l'inammissibilità delle prove orali riproposte dall'appellante in questa sede, già rigettate in prime cure.
Nello specifico, i capitoli di prova nn. 1, 2 e 3, dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si qualificano come generici, difettando di specifici riferimenti spazio-temporali. I capitoli nn. 4, 5 e 7, invece, si connotano per la loro natura valutativa. Il capitolo n. 6, infine, verte su circostanze di fatto pacificamente ammesse tra le parti.
Nel merito, l'appello è infondato.
Preliminarmente, si osserva che, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato a partire dalla pronuncia n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, il giudice
è tenuto, in primis, a comparare le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora emerga l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o l'impossibilità oggettiva di procurarseli, con conseguente significativo squilibrio patrimoniale, il giudice dovrà accertare rigorosamente le cause di tale sperequazione, alla luce dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della Legge n. 898/1970.
In particolare, dovrà valutare se tale squilibrio sia conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio
6 comune e personale di ciascuna delle parti, con eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età del richiedente, alla durata del matrimonio e alle ragioni della decisione di divorzio. Infine, il giudice dovrà quantificare l'assegno non in relazione al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, bensì in misura tale da garantire al beneficiario un livello reddituale adeguato al contributo fornito, come sopra indicato.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio in ordine ai presupposti costitutivi dell'assegno divorzile nella sua accezione perequativo-compensativa, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure. La si è limitata ad allegare genericamente il Pt_1 sacrificio della propria capacità lavorativa, derivante dall'aver optato per un'occupazione che fosse compatibile con le esigenze di gestione del nucleo familiare, favorendo, in tal modo, la progressione professionale del coniuge.
In materia di assegno divorzile, ai fini della sua determinazione in funzione compensativa del sacrificio professionale ed economico sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a concrete opportunità professionali-reddituali in favore delle esigenze familiari, grava sulla parte richiedente l'onere probatorio di allegare e dimostrare, nel corso del giudizio, le specifiche aspettative professionali cui ha rinunciato, fornendo elementi concreti e verificabili in ordine alla loro sussistenza e alla loro incidenza sulla capacità reddituale attuale (Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2021, n. 24250;
Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2022, n. 23583). Pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, le mere allegazioni generiche e prive di riscontro probatorio non possono ritenersi sufficienti ai fini del riconoscimento dell'assegno a titolo compensativo..
L'omessa dimostrazione della rinuncia a più vantaggiose opportunità lavorative in favore della dedizione alla famiglia, quale conseguenza di un accordo espresso o tacito tra i coniugi, non preclude, in assoluto, il riconoscimento di un assegno divorzile a titolo assistenziale. Quest'ultimo, infatti, può assumere preminente rilevanza in determinate circostanze, subordinatamente alla condizione che la carenza di mezzi derivi da ragioni oggettive. In tal senso, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa, valorizzando il principio di solidarietà post-coniugale, di derivazione costituzionale, e, conseguentemente, la funzione sociale assolta dall'assegno divorzile nei casi in cui esso sia destinato a sopperire alla mancanza di strumenti alternativi idonei a garantire all'ex coniuge in condizione di
7 debolezza un'esistenza dignitosa, in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (cfr. Cass. n. 21926/2019, Cass. n.
18681/2020, Cass. n. 5055/2021, Cass. n. 13420/2023, Cass. n.
19306/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, dette condizioni non ricorrono essendo la Pt_1 titolare di un'occupazione stabile e di un reddito idoneo a garantirle l'autosufficienza economica. L'appellante è infatti dipendente pubblico
(insegnante di religione) e percepisce una retribuzione annua lorda di Euro
35.000,00, corrispondente a un importo netto mensile di circa Euro 2.250,00
(Euro 27.000,00 netti annui, suddivisi in dodici mensilità). Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è emerso, inoltre, che la medesima detiene una quota pari a 1/6 di due unità immobiliari ad uso magazzino/laboratorio e di tre unità immobiliari ad uso abitativo (cfr. visura catastale in atti), è proprietaria di un autoveicolo (Fiat Panda acquistata nel 2014) e dispone di risparmi per un ammontare complessivo di circa Euro 10.000,00 (Euro
5.200,00 circa sul conto corrente, oltre ad Euro 5.000,00 circa sul conto
BancoPosta al 30 settembre 2022).
In conclusione difettando i requisiti previsti dall'art. 5, comma 6, della Legge n.
898/1970, l'appello principale deve essere integralmente rigettato
II. Deve altresì essere rigettato appello incidentale, risultando infondata la doglianza espressa dal con riferimento alle spese del giudizio di CP_1 primo grado. Invero il Tribunale ha accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo proposta, alla quale la i era opposta, Pt_1 ed ha rigettato la domanda di assegno divorzile formulata da quest'ultima; tuttavia, il è anch'egli risultato soccombente in relazione alle CP_1 domande di conferma dell'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà e di restituzione delle somme versate alla La reciproca soccombenza delle Pt_1 parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite operata dal giudice di prime cure.
III. Alla luce dell'esito complessivo della controversia, che vede il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- respinge l'appello principale;
8 - respinge l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto che ricorrono nei confronti del reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR
113/2002.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 13.09.2024 composta dai Sig.ri Magistrati:
Dott. Giovanni SGAMBATI Presidente Dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere Dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 07.05.2024 al n. RG 951/2024, avverso la sentenza n. 324/2024, emessa dal Tribunale di Siena in data 10/04/2024, e pubblicata in data 13/04/2024, nel procedimento rubricato al n. 2122/2022 R.G., promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Spina (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio del medesimo, giusta procura in atti,
- appellante principale/appellata incidentale - contro
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Rosa Vignali (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
- appellato principale/appellante incidentale- con l'intervento di PG
-interveniente ex lege-
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 13/09/2024 sulle seguenti, CONCLUSIONI: per parte appellante principale/appellata incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata e previa ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in data 16.3.2023, assegnare all'appellante assegno divorzile nella misura di € 1.500 mensili ovvero in quella diversa misura che risulterà di giustizia con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT. Condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio”; per parte appellata principale/appellante incidentale: “Si insiste per il rigetto dell'appello e per la condanna alle spese per i due gradi di giudizio”;
PG: non conclude.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 26.09.2022, adiva il Tribunale di Siena Controparte_1 domandando lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il
21.05.2005, a EP (SI), con con assegnazione della Parte_1 casa di sua proprietà e senza alcuna condizione economica a favore di quest'ultima.
A sostegno della domanda deduceva che: i coniugi si erano separati con sentenza parziale sullo status n. 374/2021 del 24.05.2021 e sentenza definitiva n. 720/2021 del 24.09.2021 (n.r.g. 1876/2020), entrambe emesse dal tribunale di Siena;
la separazione era proseguita ininterrottamente essendo definitivamente venuto meno l'affectio coniugalis tra le parti;
il CP_1 svolgeva attività lavorativa di medico di medicina generale con reddito mensile di € 4.700,00; la controparte disponeva di mezzi economici sufficienti, essendo insegnante di ruolo di religione, con busta paga mensile di € 2.100,00.
In data 18.11.2022, si costituiva in giudizio la quale, opponendosi Parte_1 alla domanda di divorzio, chiedeva preliminarmente di dichiararsi l'improcedibilità della stessa, stante la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza definitiva di separazione n. 720/2021, e, nel merito, di disporsi in suo favore un assegno divorzile della somma mensile di € 1.500,00.
A sostegno di tale richiesta, rilevava la differenza reddituale sussistente tra i coniugi, percependo la stessa un reddito annuo di circa € 30.000,00 a fronte degli € 130.000,00 percepiti dal marito;
sottolineava la lunga durata del matrimonio (15 anni) e il sacrificio da questa effettuato reperendo l'occupazione di insegnante, che le aveva permesso di occuparsi appieno del ménage familiare.
Il Tribunale di Siena, riconosciuta la procedibilità del ricorso, con sentenza n.
324 del 10.04.2024, dichiarata l'inammissibilità della domanda del ricorrente di confermare l'assegnazione della casa di proprietà, statuiva quanto segue: “- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
2 e in EP (SI) il 21.05.2005 e trascritto nei CP_1 Parte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, dell'anno 2005, n. 7, parte II, serie
A; - ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara
l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente di assegnazione della casa familiare e di restituzione delle somme versate alla - rigetta la domanda Pt_1 di assegno divorzile di parte resistente;
- spese di lite compensate”.
Il Giudice di prime cure motivava il rigetto della domanda di assegno divorzile rilevando che non aveva provato la sussistenza dei requisiti per la Parte_1 concessione dello stesso in funzione perequativo-compensativa, avendo genericamente allegato di essersi sacrificata, reperendo l'occupazione di insegnante che le permettesse di occuparsi della gestione della casa, senza peraltro dimostrare di aver rinunciato a particolari occasioni lavorative o professionalizzanti rispetto al lavoro dalla stessa svolto, né di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, deducendo soltanto un divario reddituale sussistente tra le parti.
II. Avverso tale sentenza proponeva appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, in punto di mancata fissazione di un assegno divorzile in suo favore.
Rilevava parte appellante di avere dimostrato la ricorrenza dei presupposti per la concessione di detto assegno. Sottolineava la disparità economica tra le parti risultante dalle dichiarazioni reddituali ove emergeva che il CP_1 possedeva un reddito annuo di oltre 130.000,00 euro, a fronte dei 30.000 euro annui (e quindi 1.500,00 euro mensili) percepiti dalla con una differenza Pt_1 reddituale superiore a 100.000,00 euro;
la sperequazione risultava inoltre accentuata dal fatto che, essendo l'ex casa coniugale di proprietà del marito, la doveva sostenere anche le spese per la una nuova soluzione abitativa. Pt_1
Sottolineava altresì la lunga durata del matrimonio (15 anni) e l'impossibilità di un miglioramento del proprio reddito essendo la stessa insegnante di religione presso un Istituto scolastico di EP.
Deduceva di aver sacrificato gran parte della propria capacità lavorativa in favore del marito, optando per un'occupazione che le aveva consentito di dedicarsi appieno del ménage familiare.
In definitiva, l'appellante sosteneva che gli elementi emersi nel corso del giudizio
- segnatamente lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti e il contributo
3 dalla stessa fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune - integrassero i criteri indicati dalla sentenza n.
18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativa-perequativa, in misura non inferiore ad Euro 1.500,00 mensili.
Censurava, a tal proposito, il ragionamento espresso in sentenza, secondo cui la non aveva provato “la sussistenza dei requisiti dell'assegno divorzile Pt_1 nella sua funzione perequativo – compensativa, avendo genericamente allegato di essersi sacrificata, reperendo un lavoro di insegnante che le permettesse di occuparsi della gestione della casa. Invero, al di là della indimostrata allegazione, parte resistente non ha neanche compiutamente e precisamente asserito di aver rinunciato a particolari occasioni di lavoro o professionalizzanti rispetto al lavoro dalla stessa svolto, né quando ciò sia avvenuto;
né, poi, la medesima ha puntualmente dedotto in che modo avrebbe contribuito alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, deducendo soltanto un divario reddituale sussistente tra le parti”.
L'appellante denunciava la contraddittorietà della decisione del giudice di prime cure, il quale, da un lato, aveva rigettato l'istanza di ammissione dei capitoli di prova proposti dalla volti a dimostrare la sussistenza dei presupposti Pt_1 per l'attribuzione dell'assegno divorzile, e, dall'altro, aveva contestualmente ritenuto non provati i medesimi presupposti. In altri termini, l'appellante evidenziava che l'espletamento delle prove, ove ammesse, avrebbe dimostrato la rinuncia della medesima a rilevanti opportunità di carriera, in favore della dedizione esclusiva al coniuge ed alla gestione del nucleo familiare, circostanza che avrebbe consentito al di accumulare l'ingente patrimonio emerso CP_1 dalle indagini della Polizia Tributaria.”
Chiedeva pertanto il riconoscimento dell'assegno divorzile, previa l'ammissione delle prove richieste in primo grado.
III. In data 22.07.2024 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dalla controparte.
Deduceva l'appellato che il Tribunale aveva correttamente rigettato l'ammissione delle prove capitolate dalla essendo le stesse Pt_1 indeterminate, prive di indicazioni di circostanze specifiche o dati concreti e non supportate da elementi documentali.
4 L'appellato eccepiva che le allegazioni della in ordine a CP_1 Pt_1 presunte aspettative di una brillante carriera universitaria non trovavano alcun riscontro probatorio in atti, difettando qualsivoglia elemento documentale, quale pubblicazioni scientifiche, incarichi di docenza, o partecipazione a seminari, idoneo a comprovarle. Evidenziava, per contro, che l'appellante svolgeva la professione di insegnante presso un istituto statale, attività per la quale era abilitata ben prima del matrimonio. Contestava altresì la sussistenza di un asserito sacrificio di opportunità professionali da parte della in favore Pt_1 della gestione domestica, rilevando come le incombenze familiari erano state equamente ripartite tra i coniugi, entrambi autosufficienti e non gravati dalla presenza di figli.
Ulteriormente, l'appellato contestava l'affermazione della relativa ad un Pt_1 suo presunto contributo alla formazione del patrimonio del marito, reputandola destituita di qualsiasi fondamento probatorio e priva di logica. In particolare, deduceva che la coppia aveva usufruito a titolo gratuito di un immobile di proprietà esclusiva del ricevuto in donazione, e che quest'ultimo CP_1 aveva integralmente sostenuto i relativi oneri (utenze, spese ordinarie e straordinarie), mentre la moglie destinava integralmente i propri redditi a spese personali.
In relazione alla situazione economica dei coniugi, l'appellato precisava che, in base alla documentazione contabile e agli accertamenti della Guardia di
Finanza, il suo reddito annuo, al netto delle imposte e dei costi inerenti alla sua attività professionale, ammontava a circa euro 73.000,00, corrispondenti ad un importo mensile inferiore ad euro 5.000,00. Viceversa, la ercepiva uno Pt_1 stipendio mensile di euro 2.100,00 per tredici mensilità, sebbene gravato da pignoramenti.
Infine, l'appellato evidenziava come l'appellante fosse proprietaria pro quota
(1/6) di diversi immobili, potendo pertanto esercitare il diritto di abitazione su uno di essi, percepire la quota di competenza dei canoni di locazione, ovvero alienare una porzione del proprio patrimonio immobiliare per acquisire un'autonoma soluzione abitativa.
5 Parte appellata deduceva quindi che la non possedeva alcuno dei Pt_1 requisiti perché le venisse riconosciuto il diritto all'assegno divorzile. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
Infine, il proponeva appello incidentale in punto di regolamentazione CP_1 delle spese di primo grado. Rilevava che, mentre la aveva resistito al Pt_1 ricorso sostenendo l'improcedibilità della domanda e chiedendo il riconoscimento di un assegno di 1.500,00 euro, il aveva chiesto la CP_1 conferma dell'assegnazione della casa familiare di sua proprietà e la revoca dell'assegno sin dall'udienza di comparizione parti;
affermava dunque l'appellato che il solo rigetto di quest'ultima domanda non giustificava la compensazione delle spese effettuata dal Primo Giudice.
Domandava quindi che la sentenza impugnata venisse modificata limitatamente alle spese, prevedendo la condanna della l pagamento delle stesse. Pt_1
IV. All'udienza del 13/09/2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Deve preliminare rilevarsi l'inammissibilità delle prove orali riproposte dall'appellante in questa sede, già rigettate in prime cure.
Nello specifico, i capitoli di prova nn. 1, 2 e 3, dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si qualificano come generici, difettando di specifici riferimenti spazio-temporali. I capitoli nn. 4, 5 e 7, invece, si connotano per la loro natura valutativa. Il capitolo n. 6, infine, verte su circostanze di fatto pacificamente ammesse tra le parti.
Nel merito, l'appello è infondato.
Preliminarmente, si osserva che, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato a partire dalla pronuncia n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, il giudice
è tenuto, in primis, a comparare le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora emerga l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o l'impossibilità oggettiva di procurarseli, con conseguente significativo squilibrio patrimoniale, il giudice dovrà accertare rigorosamente le cause di tale sperequazione, alla luce dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della Legge n. 898/1970.
In particolare, dovrà valutare se tale squilibrio sia conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio
6 comune e personale di ciascuna delle parti, con eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età del richiedente, alla durata del matrimonio e alle ragioni della decisione di divorzio. Infine, il giudice dovrà quantificare l'assegno non in relazione al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, bensì in misura tale da garantire al beneficiario un livello reddituale adeguato al contributo fornito, come sopra indicato.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio in ordine ai presupposti costitutivi dell'assegno divorzile nella sua accezione perequativo-compensativa, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure. La si è limitata ad allegare genericamente il Pt_1 sacrificio della propria capacità lavorativa, derivante dall'aver optato per un'occupazione che fosse compatibile con le esigenze di gestione del nucleo familiare, favorendo, in tal modo, la progressione professionale del coniuge.
In materia di assegno divorzile, ai fini della sua determinazione in funzione compensativa del sacrificio professionale ed economico sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a concrete opportunità professionali-reddituali in favore delle esigenze familiari, grava sulla parte richiedente l'onere probatorio di allegare e dimostrare, nel corso del giudizio, le specifiche aspettative professionali cui ha rinunciato, fornendo elementi concreti e verificabili in ordine alla loro sussistenza e alla loro incidenza sulla capacità reddituale attuale (Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2021, n. 24250;
Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2022, n. 23583). Pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, le mere allegazioni generiche e prive di riscontro probatorio non possono ritenersi sufficienti ai fini del riconoscimento dell'assegno a titolo compensativo..
L'omessa dimostrazione della rinuncia a più vantaggiose opportunità lavorative in favore della dedizione alla famiglia, quale conseguenza di un accordo espresso o tacito tra i coniugi, non preclude, in assoluto, il riconoscimento di un assegno divorzile a titolo assistenziale. Quest'ultimo, infatti, può assumere preminente rilevanza in determinate circostanze, subordinatamente alla condizione che la carenza di mezzi derivi da ragioni oggettive. In tal senso, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa, valorizzando il principio di solidarietà post-coniugale, di derivazione costituzionale, e, conseguentemente, la funzione sociale assolta dall'assegno divorzile nei casi in cui esso sia destinato a sopperire alla mancanza di strumenti alternativi idonei a garantire all'ex coniuge in condizione di
7 debolezza un'esistenza dignitosa, in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (cfr. Cass. n. 21926/2019, Cass. n.
18681/2020, Cass. n. 5055/2021, Cass. n. 13420/2023, Cass. n.
19306/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, dette condizioni non ricorrono essendo la Pt_1 titolare di un'occupazione stabile e di un reddito idoneo a garantirle l'autosufficienza economica. L'appellante è infatti dipendente pubblico
(insegnante di religione) e percepisce una retribuzione annua lorda di Euro
35.000,00, corrispondente a un importo netto mensile di circa Euro 2.250,00
(Euro 27.000,00 netti annui, suddivisi in dodici mensilità). Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è emerso, inoltre, che la medesima detiene una quota pari a 1/6 di due unità immobiliari ad uso magazzino/laboratorio e di tre unità immobiliari ad uso abitativo (cfr. visura catastale in atti), è proprietaria di un autoveicolo (Fiat Panda acquistata nel 2014) e dispone di risparmi per un ammontare complessivo di circa Euro 10.000,00 (Euro
5.200,00 circa sul conto corrente, oltre ad Euro 5.000,00 circa sul conto
BancoPosta al 30 settembre 2022).
In conclusione difettando i requisiti previsti dall'art. 5, comma 6, della Legge n.
898/1970, l'appello principale deve essere integralmente rigettato
II. Deve altresì essere rigettato appello incidentale, risultando infondata la doglianza espressa dal con riferimento alle spese del giudizio di CP_1 primo grado. Invero il Tribunale ha accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal medesimo proposta, alla quale la i era opposta, Pt_1 ed ha rigettato la domanda di assegno divorzile formulata da quest'ultima; tuttavia, il è anch'egli risultato soccombente in relazione alle CP_1 domande di conferma dell'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà e di restituzione delle somme versate alla La reciproca soccombenza delle Pt_1 parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite operata dal giudice di prime cure.
III. Alla luce dell'esito complessivo della controversia, che vede il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- respinge l'appello principale;
8 - respinge l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto che ricorrono nei confronti del reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR
113/2002.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Laura D'Amelio Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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