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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2886/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2886 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), (C.F. , C.F._8 Parte_4 C.F._9 Parte_9
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._10 Parte_10 C.F._11
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Thiene (VI), Parte_11 C.F._12
Piazza G. Rossi n.7, presso lo studio dell'Avv. GRASSANI MARIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Milano, Via Controparte_1 C.F._13
Visconti di Modrone n. 7, presso lo studio degli Avv.ti BILETTA ALESSANDRO e CANEVESE
ROBERTA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._14 Controparte_3
pagina 1 di 4 ) elettivamente domiciliate in Thiene (VI), Via Garziere n. 23, presso lo studio C.F._15 dell'Avv. CALAPAI GAETANO che le rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 [...]
(1958), , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, (1967), , ,
[...] Parte_8 Parte_4 Parte_9 Parte_10 [...]
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, , Parte_11 Controparte_1 [...]
e per sentire dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in loro CP_2 Controparte_3
favore ed in presenza dei presupposti di legge, degli immobili siti nel comune di Torre dé Passeri (PE),
Viale della Repubblica, catastalmente individuati al foglio n. 7, p.lla n. 315, sub. 12, cat. A/3, classe 01,
Viale della Repubblica n. 52; p.lla n. 307, sub. 8, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano
S1-1 interno 1; p.lla n. 307, sub. 9, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano S1 -1 interno
2; p.lla n. 315, sub. 14, cat. C/2, classe 04, Viale della Repubblica n. 30; p.lla n. 307, sub. 17, cat. C/6, classe 02, Viale della Repubblica n. 30; p.lla 307, sub. 19, cat. C/2, classe 02, Viale della Repubblica n.
34; p.lla 308, sub. 4, unità collabenti, Viale della Repubblica n. 34 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni.
2. Gli attori precisavano di utilizzare i beni in questione da oltre vent'anni, comportandosi da proprietari. Rappresentavano inoltre che gli immobili risultano intestati a , deceduta a Persona_1
Verona il 27.12.2020, i cui eredi, di lei figli, sono gli stessi attori e Parte_1 Parte_2
risultano altresì intestatari gli odierni attori
[...] Parte_3 Parte_7
(1972), ,
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_6 Parte_4
(1967), (1958), , e Altri intestatari Parte_4 Parte_10 Parte_8 Parte_5
sono (1940) deceduto il 29.03.2012, i cui eredi, di lui figli, sono i convenuti Persona_2
e e vedova dello stesso (cfr. doc. 5). Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
pagina 2 di 4 3. Dagli atti risulta altresì intervenuto, in epoca precedente, un atto di divisione di natura informale, in forza del quale i danti causa delle parti, attori e convenuti, riconoscevano agli odierni attori la piena proprietà dei beni oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 20).
4. I convenuti si costituivano in giudizio aderendo alla domanda e confermando i fatti come descritti nell'atto di citazione.
5. Con decreto del 7 maggio 2025 considerato il carattere documentale della controversia, e l'accordo raggiunto, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 21 maggio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
6. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
7. Infatti, le circostanze dedotte in citazione hanno trovato piena conferma nelle deduzioni formulate dai convenuti.
8. Dagli atti emerge che gli attori hanno esercitato il possesso delle unità immobiliari per un arco di tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione (art. 1158 c.c.). Tale possesso, inoltre, è risultato essere stato esercitato in modo palese, pacifico e continuo, mediante comportamenti significativi della volontà di utilizzazione dei beni uti dominus.
9. Di qui, l'accoglimento della domanda con integrale compensazione delle spese di giudizio, visto il comportamento processuale delle parti che aderivano alle stesse conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , (1958), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , (1967), Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_4
, nei confronti di Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_1
e ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara trasferita, per intervenuta usucapione, in capo agli attori, la proprietà dell'immobile sito nel comune di Torre dé Passeri (PE) Viale della Repubblica, catastalmente individuati al foglio n. 7, p.lla n. 315, sub. 12, cat. A/3, classe 01, Viale della Repubblica n. 52; p.lla n.
307, sub. 8, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano S1-1 interno 1; p.lla n. 307, sub. 9, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano S1-1 interno 2; p.lla n. 315, sub. 14, cat. C/2, classe 04, Viale della Repubblica n. 30; p.lla n. 307, sub. 17, cat. C/6, classe 02, Viale della Repubblica
pagina 3 di 4 n. 30; p.lla 307, sub. 19, cat. C/2, classe 02, Viale della Repubblica n. 34; p.lla 308, sub. 4, unità collabenti, Viale della Repubblica n. 34;
b) ordina al competente conservatore dei RR.II. di effettuare la trascrizione dell'acquisto di cui trattasi in favore degli attori e contro i convenuti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2886 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), (C.F. , C.F._8 Parte_4 C.F._9 Parte_9
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._10 Parte_10 C.F._11
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Thiene (VI), Parte_11 C.F._12
Piazza G. Rossi n.7, presso lo studio dell'Avv. GRASSANI MARIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORI contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Milano, Via Controparte_1 C.F._13
Visconti di Modrone n. 7, presso lo studio degli Avv.ti BILETTA ALESSANDRO e CANEVESE
ROBERTA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._14 Controparte_3
pagina 1 di 4 ) elettivamente domiciliate in Thiene (VI), Via Garziere n. 23, presso lo studio C.F._15 dell'Avv. CALAPAI GAETANO che le rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 [...]
(1958), , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, (1967), , ,
[...] Parte_8 Parte_4 Parte_9 Parte_10 [...]
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, , Parte_11 Controparte_1 [...]
e per sentire dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in loro CP_2 Controparte_3
favore ed in presenza dei presupposti di legge, degli immobili siti nel comune di Torre dé Passeri (PE),
Viale della Repubblica, catastalmente individuati al foglio n. 7, p.lla n. 315, sub. 12, cat. A/3, classe 01,
Viale della Repubblica n. 52; p.lla n. 307, sub. 8, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano
S1-1 interno 1; p.lla n. 307, sub. 9, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano S1 -1 interno
2; p.lla n. 315, sub. 14, cat. C/2, classe 04, Viale della Repubblica n. 30; p.lla n. 307, sub. 17, cat. C/6, classe 02, Viale della Repubblica n. 30; p.lla 307, sub. 19, cat. C/2, classe 02, Viale della Repubblica n.
34; p.lla 308, sub. 4, unità collabenti, Viale della Repubblica n. 34 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni.
2. Gli attori precisavano di utilizzare i beni in questione da oltre vent'anni, comportandosi da proprietari. Rappresentavano inoltre che gli immobili risultano intestati a , deceduta a Persona_1
Verona il 27.12.2020, i cui eredi, di lei figli, sono gli stessi attori e Parte_1 Parte_2
risultano altresì intestatari gli odierni attori
[...] Parte_3 Parte_7
(1972), ,
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_6 Parte_4
(1967), (1958), , e Altri intestatari Parte_4 Parte_10 Parte_8 Parte_5
sono (1940) deceduto il 29.03.2012, i cui eredi, di lui figli, sono i convenuti Persona_2
e e vedova dello stesso (cfr. doc. 5). Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
pagina 2 di 4 3. Dagli atti risulta altresì intervenuto, in epoca precedente, un atto di divisione di natura informale, in forza del quale i danti causa delle parti, attori e convenuti, riconoscevano agli odierni attori la piena proprietà dei beni oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 20).
4. I convenuti si costituivano in giudizio aderendo alla domanda e confermando i fatti come descritti nell'atto di citazione.
5. Con decreto del 7 maggio 2025 considerato il carattere documentale della controversia, e l'accordo raggiunto, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 21 maggio 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
6. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
7. Infatti, le circostanze dedotte in citazione hanno trovato piena conferma nelle deduzioni formulate dai convenuti.
8. Dagli atti emerge che gli attori hanno esercitato il possesso delle unità immobiliari per un arco di tempo utile ai fini dell'acquisto per usucapione (art. 1158 c.c.). Tale possesso, inoltre, è risultato essere stato esercitato in modo palese, pacifico e continuo, mediante comportamenti significativi della volontà di utilizzazione dei beni uti dominus.
9. Di qui, l'accoglimento della domanda con integrale compensazione delle spese di giudizio, visto il comportamento processuale delle parti che aderivano alle stesse conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , (1958), Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , (1967), Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_4
, nei confronti di Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_1
e ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così Controparte_2 Controparte_3
provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara trasferita, per intervenuta usucapione, in capo agli attori, la proprietà dell'immobile sito nel comune di Torre dé Passeri (PE) Viale della Repubblica, catastalmente individuati al foglio n. 7, p.lla n. 315, sub. 12, cat. A/3, classe 01, Viale della Repubblica n. 52; p.lla n.
307, sub. 8, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano S1-1 interno 1; p.lla n. 307, sub. 9, cat. A/2, classe 01, Viale della Repubblica n. 34 piano S1-1 interno 2; p.lla n. 315, sub. 14, cat. C/2, classe 04, Viale della Repubblica n. 30; p.lla n. 307, sub. 17, cat. C/6, classe 02, Viale della Repubblica
pagina 3 di 4 n. 30; p.lla 307, sub. 19, cat. C/2, classe 02, Viale della Repubblica n. 34; p.lla 308, sub. 4, unità collabenti, Viale della Repubblica n. 34;
b) ordina al competente conservatore dei RR.II. di effettuare la trascrizione dell'acquisto di cui trattasi in favore degli attori e contro i convenuti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
pagina 4 di 4