TRIB
Ordinanza 3 gennaio 2025
Ordinanza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, ordinanza 03/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 308/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Sandulli, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Premesso che
- con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 16.01.2024, Parte_1
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Avezzano (AQ) il 21.09.1999;
- a sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'intervenuta separazione, la convivenza non è più ripresa e che i coniugi non si sono più riconciliati, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza quest'ultima ritenuta idonea a fondare il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970;
- all'udienza di comparizione delle parti il Giudice delegato, dato atto della regolarità della notificazione eseguita nei confronti del resistente e dichiarata la contumacia di quest'ultimo, ha invitato la ricorrente ad interloquire in ordine alla competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.;
Pagina 1 - il procuratore della parte – premesso di aver instaurato il giudizio presso l'intestato
Tribunale “in quanto la casa coniugale si trovava ad Anzio” – ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti in atti;
- pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osservato che
- avuto riguardo alla questione di competenza territoriale sollevata d'ufficio dal giudice delegato, si osserva che, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c., “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale del luogo individuato ai sensi dell'art. 473 bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della
Repubblica”;
- nel caso di specie, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa, il resistente risultava irreperibile sul territorio italiano già prima dell'instaurazione del presente procedimento ed è risultato, successivamente, sconosciuto anche presso l'indirizzo indicato dall'Ambasciata d'Italia in Albania come residenza all'estero;
- la ricorrente è residente in [...];
- pertanto, difetta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale a conoscere la presente controversia, dovendo la cognizione della stessa essere devoluta al Tribunale di L'Aquila, quale tribunale del luogo in cui la ricorrente ha la residenza;
- la pronuncia di incompetenza va adottata con ordinanza ai sensi dell'art. 279, comma 1,
c.p.c.;
- nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.
n. 308/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri per essere competente a conoscere la controversia il Tribunale di L'Aquila;
b) assegna alla parte ricorrente termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
Pagina 2 c) spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Sandulli, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Premesso che
- con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 16.01.2024, Parte_1
ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Avezzano (AQ) il 21.09.1999;
- a sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che, a seguito dell'intervenuta separazione, la convivenza non è più ripresa e che i coniugi non si sono più riconciliati, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, circostanza quest'ultima ritenuta idonea a fondare il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970;
- all'udienza di comparizione delle parti il Giudice delegato, dato atto della regolarità della notificazione eseguita nei confronti del resistente e dichiarata la contumacia di quest'ultimo, ha invitato la ricorrente ad interloquire in ordine alla competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.;
Pagina 1 - il procuratore della parte – premesso di aver instaurato il giudizio presso l'intestato
Tribunale “in quanto la casa coniugale si trovava ad Anzio” – ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti in atti;
- pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osservato che
- avuto riguardo alla questione di competenza territoriale sollevata d'ufficio dal giudice delegato, si osserva che, ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c., “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale del luogo individuato ai sensi dell'art. 473 bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della
Repubblica”;
- nel caso di specie, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa, il resistente risultava irreperibile sul territorio italiano già prima dell'instaurazione del presente procedimento ed è risultato, successivamente, sconosciuto anche presso l'indirizzo indicato dall'Ambasciata d'Italia in Albania come residenza all'estero;
- la ricorrente è residente in [...];
- pertanto, difetta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale a conoscere la presente controversia, dovendo la cognizione della stessa essere devoluta al Tribunale di L'Aquila, quale tribunale del luogo in cui la ricorrente ha la residenza;
- la pronuncia di incompetenza va adottata con ordinanza ai sensi dell'art. 279, comma 1,
c.p.c.;
- nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.
n. 308/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri per essere competente a conoscere la controversia il Tribunale di L'Aquila;
b) assegna alla parte ricorrente termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
Pagina 2 c) spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
Pagina 3