Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Seconda Civile
La Corte di Appello di Catania, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
letti gli atti del procedimento n. 95/2025 R.G. e il ricorso ex art. 373 c.p.c. proposto da avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1
sentenza di questa Corte n. 495/2023;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.2.2025;
ritenuto che
ai sensi della citata norma il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può disporre la sospensione qualora dall'esecuzione possa derivare
"grave e irreparabile danno";
che, in particolare, il requisito della gravità consiste in una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore procedente ricava dall'esecuzione e il naturale pregiudizio che deve di norma connaturarsi all'esecuzione forzata, mentre quello dell'irreparabilità sussiste nel solo caso in cui l'esecuzione provochi conseguenze irreversibili, ossia non suscettibili di reintegrazione per equivalente o non ristorabili per intero;
ritenuto che, nella specie -fermo restando che non può in questa sede valutarsi,
nemmeno sotto il profilo del fumus boni iuris, la fondatezza o meno del ricorso per cassazione - tali presupposti mancano, perché si controverte dell'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (a titolo di spese processuali) il cui pagamento, a fronte della capacità patrimoniale della debitrice,
ritenuto altresì che, in questa sede, per quanto esposto, non sembra possa operarsi la chiesta valutazione circa il pericolo d'insolvenza nell'eventuale recupero, come nella diversa ipotesi di cui all'art.283 c.p.c., tanto è vero che l'art.373 c.p.c. non riporta né richiama siffatta evenienza;
che comunque trattasi di somma di denaro di notevole ma non straordinaria entità, per la quale non può dirsi sussistente un tale pericolo di recupero in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, a fronte di una società delle dimensioni di TIM Spa, società quotata in borsa nell'indice FTSE Mib;
ritenuto che
la liquidazione delle spese della presente procedura incidentale spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello (Cass. n. 16121/2011);
P.Q.M.
visto l'art. 373 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione.
Catania, 6.3.2025
IL PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DIPIETRO