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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18792/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il giudice, all'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, con l'avv. SALVAGNINI WALLY Parte_1
RICORRENTE contro
, con Controparte_1 l'AVV RESISTENTE/I
Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 31/12/2024 ai sensi dell'art. 30, sesto comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento della Questura di emesso in data 19/11/2024, con cui veniva CP_1 dichiarata l'inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, con provvedimento motivato sulla radicale carenza di allegazione dei presupposti atteso che la normativa vigente non ne consente il rilascio sulla base della convivenza con un fratello. Nell'atto introduttivo il difensore del ricorrente, pur rilevando che questi in Italia sarebbe convivente con un fratello, concludeva chiedendo al tribunale di «accertare l'illegittima del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di;
per l'effetto, disporre che la competente CP_1
Questura di provveda al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del CP_1 ricorrente». Costituitasi tempestivamente, la resistente chiedeva la reiezione del ricorso, osservando che «la lettera della norma NON contempla, pertanto, la possibilità di ricongiungimento familiare tra fratelli di cittadinanza straniera e NON consente l'ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia al cittadino straniero che abbia fatto ingresso in Italia al fine di ricongiungersi con il fratello anch'esso di cittadinanza straniera», confermando dunque come il diniego sia fondato sulla carenza di presupposti di legge. All'udienza del 28 maggio 2025 compariva il difensore del ricorrente, il quale non deduceva nulla in relazione alla comparsa di risposta della resistente, rappresentando «che i due nipoti sono italiani» e insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2.
Pagina 1 È noto che a norma dell'art. 29 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Ricongiungimento familiare) «lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute». Nel ricorso il difensore della parte ha rappresentato come «la Questura di CP_1 abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata il 12.07.2023 adducendo che “l'art. 29 del D. Lgs. n. 286/98 non contempla l'ipotesi del rilascio di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare con fratelli/sorelle”». Dall'esame dello stesso breve ricorso, si rileva che il difensore, salvo rappresentare che l'applicazione della detta norma giuridica da parte della sarebbe «frutto di una CP_1 visione miope legata unicamente al dato normativo», non ha indicato alcuna ulteriore specifica argomentazione in diritto, limitandosi ad un vago riferimento al valore dei legami familiari nel nostro ordinamento Il ricorso è invero diretto esclusivamente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Pur contenendo obliqui riferimenti all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nel suo complesso, nel ricorso non vi è alcuna specifica richiesta di riconoscimento della protezione speciale, né la stessa era stata richiesta alla Questura resistente, né dalla lettura del ricorso si può evincere in alcun modo che al tribunale sia stato richiesto di accertare la sussistenza dei presupposti della protezione speciale, atteso che la parte ha qualificato il ricorso «ex art. 30, CO. 6, D. LGS. 25 luglio 1998 n. 286 ed art. 20 D. Lgs. n. 150/2011» ed ha espressamente e univocamente concluso chiedendo all'Autorità Giudiziaria di «disporre che la competente Questura di provveda al rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente», dunque non è stata mai formalizzata la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi diversi dai dedotti «motivi familiari» ai sensi degli artt. 29 e 30 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286. La fugace indicazione in udienza, da parte del difensore, che i nipoti sono italiani non appare rilevante, posto che come noto l'art. 19, secondo comma lett. c) D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 consente il rilascio del permesso di soggiorno a chi conviva con parenti italiani «entro il secondo grado», mentre nella specie si tratta di figli del fratello, dunque parenti di terzo grado. Il ricorso è stato proposto, dunque, lamentando non una violazione della legge, ma l'applicazione della stessa, senza peraltro suggerire alcun elemento che potrebbe consentire in termini astratti di estendere l'elenco indicato dall'art. 29 cit., né segnalare alcuna specifica ulteriore circostanza in fatto o in diritto. Il ricorso, proposto con manifesta colpa grave, se non con dolo, non merita dunque accoglimento. 3. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della ridotta attività di trattazione o istruttoria.
Pagina 2
P.Q.M.
Ogni altra istanza o eccezione disattesa, RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il giudice, all'esito della discussione all'udienza all'uopo fissata decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, con l'avv. SALVAGNINI WALLY Parte_1
RICORRENTE contro
, con Controparte_1 l'AVV RESISTENTE/I
Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 31/12/2024 ai sensi dell'art. 30, sesto comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento della Questura di emesso in data 19/11/2024, con cui veniva CP_1 dichiarata l'inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, con provvedimento motivato sulla radicale carenza di allegazione dei presupposti atteso che la normativa vigente non ne consente il rilascio sulla base della convivenza con un fratello. Nell'atto introduttivo il difensore del ricorrente, pur rilevando che questi in Italia sarebbe convivente con un fratello, concludeva chiedendo al tribunale di «accertare l'illegittima del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di;
per l'effetto, disporre che la competente CP_1
Questura di provveda al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del CP_1 ricorrente». Costituitasi tempestivamente, la resistente chiedeva la reiezione del ricorso, osservando che «la lettera della norma NON contempla, pertanto, la possibilità di ricongiungimento familiare tra fratelli di cittadinanza straniera e NON consente l'ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia al cittadino straniero che abbia fatto ingresso in Italia al fine di ricongiungersi con il fratello anch'esso di cittadinanza straniera», confermando dunque come il diniego sia fondato sulla carenza di presupposti di legge. All'udienza del 28 maggio 2025 compariva il difensore del ricorrente, il quale non deduceva nulla in relazione alla comparsa di risposta della resistente, rappresentando «che i due nipoti sono italiani» e insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2.
Pagina 1 È noto che a norma dell'art. 29 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Ricongiungimento familiare) «lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute». Nel ricorso il difensore della parte ha rappresentato come «la Questura di CP_1 abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata il 12.07.2023 adducendo che “l'art. 29 del D. Lgs. n. 286/98 non contempla l'ipotesi del rilascio di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare con fratelli/sorelle”». Dall'esame dello stesso breve ricorso, si rileva che il difensore, salvo rappresentare che l'applicazione della detta norma giuridica da parte della sarebbe «frutto di una CP_1 visione miope legata unicamente al dato normativo», non ha indicato alcuna ulteriore specifica argomentazione in diritto, limitandosi ad un vago riferimento al valore dei legami familiari nel nostro ordinamento Il ricorso è invero diretto esclusivamente alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Pur contenendo obliqui riferimenti all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nel suo complesso, nel ricorso non vi è alcuna specifica richiesta di riconoscimento della protezione speciale, né la stessa era stata richiesta alla Questura resistente, né dalla lettura del ricorso si può evincere in alcun modo che al tribunale sia stato richiesto di accertare la sussistenza dei presupposti della protezione speciale, atteso che la parte ha qualificato il ricorso «ex art. 30, CO. 6, D. LGS. 25 luglio 1998 n. 286 ed art. 20 D. Lgs. n. 150/2011» ed ha espressamente e univocamente concluso chiedendo all'Autorità Giudiziaria di «disporre che la competente Questura di provveda al rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente», dunque non è stata mai formalizzata la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi diversi dai dedotti «motivi familiari» ai sensi degli artt. 29 e 30 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286. La fugace indicazione in udienza, da parte del difensore, che i nipoti sono italiani non appare rilevante, posto che come noto l'art. 19, secondo comma lett. c) D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 consente il rilascio del permesso di soggiorno a chi conviva con parenti italiani «entro il secondo grado», mentre nella specie si tratta di figli del fratello, dunque parenti di terzo grado. Il ricorso è stato proposto, dunque, lamentando non una violazione della legge, ma l'applicazione della stessa, senza peraltro suggerire alcun elemento che potrebbe consentire in termini astratti di estendere l'elenco indicato dall'art. 29 cit., né segnalare alcuna specifica ulteriore circostanza in fatto o in diritto. Il ricorso, proposto con manifesta colpa grave, se non con dolo, non merita dunque accoglimento. 3. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della ridotta attività di trattazione o istruttoria.
Pagina 2
P.Q.M.
Ogni altra istanza o eccezione disattesa, RIGETTA il ricorso;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Gattuso
Pagina 3