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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1729/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18314/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002038360049433484 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per la condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere indicata in epigrafe, basata su accertamento esecutivo Tari anno 2016, presuntivamente notificato alla ricorrente in data 26/11/21, per un importo complessivo di
€ 1226,67.
A sostegno del ricorso deduceva la nullità dell'atto e la prescrizione, oltre che l'omessa notifica degli atti prodromici.
La Ricorrente_1 sosteneva che l'atto era fosse ambiguo, inidoneo a far comprendere al destinatario dell'atto il soggetto che procedeva all'azione esecutiva, contenendo l'indicazione di due agenti riscossori;
nel corpo dell'atto si precisava che l'eventuale opposizione andava proposta nei confronti di Municipia spa, mentre il soggetto notificante dagli atti risulta essere la Nov srl.
Deduceva la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione.
Non si costituiva parte resistente
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, anche a prescindere dalla doglianza relativa all'annullabilità dell'atto per la sua ambiguità ed idoneità ad infondere incertezza, deve evidenziarsi che certamente risultano fondate le eccezioni sollevate da parte ricorrente, sia per quanto riguarda la omessa notifica di atto prodromico, sia in ordine alla prescrizione.
Parte resistente, infatti, non si è costituita e non ha dato prova della intervenuta notifica dell'avvviso di accertamento esecutivo, asseritamente notificato nel 2021.
Tale omessa dimostrazione fornisce la prova che, dalla data del dovuto, risulta certamente maturata la prescrizione quinquennale, vista la data della notifica della impugnata intimazione ad adempiere
Il ricorso va dunque accolto;
si ritiene di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, compensando tra le parti le spese di lite
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18314/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002038360049433484 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per la condanna alle spese
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere indicata in epigrafe, basata su accertamento esecutivo Tari anno 2016, presuntivamente notificato alla ricorrente in data 26/11/21, per un importo complessivo di
€ 1226,67.
A sostegno del ricorso deduceva la nullità dell'atto e la prescrizione, oltre che l'omessa notifica degli atti prodromici.
La Ricorrente_1 sosteneva che l'atto era fosse ambiguo, inidoneo a far comprendere al destinatario dell'atto il soggetto che procedeva all'azione esecutiva, contenendo l'indicazione di due agenti riscossori;
nel corpo dell'atto si precisava che l'eventuale opposizione andava proposta nei confronti di Municipia spa, mentre il soggetto notificante dagli atti risulta essere la Nov srl.
Deduceva la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione.
Non si costituiva parte resistente
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, anche a prescindere dalla doglianza relativa all'annullabilità dell'atto per la sua ambiguità ed idoneità ad infondere incertezza, deve evidenziarsi che certamente risultano fondate le eccezioni sollevate da parte ricorrente, sia per quanto riguarda la omessa notifica di atto prodromico, sia in ordine alla prescrizione.
Parte resistente, infatti, non si è costituita e non ha dato prova della intervenuta notifica dell'avvviso di accertamento esecutivo, asseritamente notificato nel 2021.
Tale omessa dimostrazione fornisce la prova che, dalla data del dovuto, risulta certamente maturata la prescrizione quinquennale, vista la data della notifica della impugnata intimazione ad adempiere
Il ricorso va dunque accolto;
si ritiene di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, compensando tra le parti le spese di lite