Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5551 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
23 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 23/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5551/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Rapporto di agenzia, procacciamento d'affari, provvigioni;
T R A
(c.f. ; p.i. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 di procura in atti, dall'Avv. D. M. Pedone;
Ricorrente
CONTRO
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda volta all'accertamento della sussistenza di un contratto di agenzia o, comunque procacciamento di affari, con riconoscimento delle somme dovute a titolo di provvigioni non corrisposte.
In particolare, adducendo che il rapporto negoziale intercorso con la resistente risultava qualificato come incarico di "ricerca di mercato", invero dissimulante un rapporto di agenzia, ha eccepito il mancato pagamento del 5% delle provvigioni maturate sugli affari conclusi, evincibili dalle note/proposte di commissione allegate nonché dell'importo della fattura n. 39.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia o procacciamento d'affari nonché la condanna al pagamento delle provvigioni dovute nella misura del 5% e dell'importo della menzionata fattura, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pur essendo stata tempestivamente citata in giudizio, non si è costituita la che risulta CP_1
pertanto contumace.
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Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene all'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia o di procacciamento d'affari e al conseguente riconoscimento di retribuzioni, sub specie di provvigioni, non erogate.
Ai fini dell'analisi della prima questione di diritto posta da parte attrice, giova in termini generali ricordare che, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente allorchè la parte assuma stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico – e, correlativamente, l'obbligo – di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre di contro la figura legalmente atipica – ma tipizzata dalla pratica degli affari – del procacciamento d'affari nel momento in cui un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che pone in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente – a differenza dell'agente di commercio
– da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso v. ex multis Cass.
16.2.1993, n. 1916, e Cass. 8.8.1998, n. 7799).
In particolare secondo l'indirizzo della Suprema Corte “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (così, testualmente, Cass. 24.6.2005, n. 13629).
La distinzione ontologica tra le due fattispecie, invero, non presenta effetti significativi sotto il profilo della disciplina concretamente applicabile atteso che, in numerosi arresti, si è ritenuta ammissibile l'applicazione analogica al procacciamento d'affari della disciplina dell'agenzia, “salvo che per la disciplina del preavviso che presuppone un incarico stabile e predeterminato” (si vedano, in tal senso, Cass. 20.12.2016, n. 26370; Cass. 28.8.2013, n. 19828; Cass. 24.6.2005, n. 13629; Cass.
1.6.1998 n. 5372 e Cass.
4.12.1989 n. 5322).
Orbene gli indici sintomatici della menzionata continuità e stabilità del rapporto di agenzia possono coincidere con la durata pluriennale del rapporto, l'emissione a cadenza temporale costante, con numerazione progressiva e non in rapporto a singoli affari, di fatture nei confronti del preponente, la previsione di un corrispettivo fisso nonché il riconoscimento della provvigione ad affare concluso.
Ed invero, nella specie, non si riscontrano i suddetti elementi tanto da non poter ritenere integrato un contratto di agenzia.
Non risulta, infatti, supportato da idonea documentazione il profilo della progressiva e costante emissione di fatture di cui risultano presenti in atti soltanto due dalle quali si evince esclusivamente lo svolgimento di attività, non specificata nella sua dimensione temporale, in favore di . CP_1
Nondimeno, pur non potendo qualificare con certezza quello intercorso tra le parti come contratto di agenzia al più rientrando nel novero del procacciamento d'affari, rimane da vagliare il profilo delle rivendicazioni patrimoniali del ricorrente.
Come accennato, in ordine alla corresponsione delle provvigioni, è condivisibile l'orientamento secondo cui al contratto atipico di procacciamento d'affari si applica analogicamente la disciplina in tema di agenzia atteso che, contrariamente alla mediazione, anche il procacciamento d'affari postula che l'attività negoziale, seppur non stabile come nel rapporto di agenzia, sia posta in essere in favore del solo preponente. (Cassazione civile sez. II, 20/12/2016, n.26370)
Ciò posto, in tema di inadempimento e rivendicazioni di carattere patrimoniale è noto il principio probatorio secondo cui il creditore, nell'ipotesi in cui invochi responsabilità da inadempimento del debitore, è tenuto alla prova del rapporto negoziale e alla mera allegazione dell'inadempimento, corroborata da elementi, anche di natura documentale, tali da rappresentare l'integrazione della violazione del vincolo negoziale.
Ricade, dunque, sul debitore l'onere della prova dell'adempimento o dell'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile, secondo un modello di responsabilità soggettiva per colpa.
Ebbene, nella specie, fermo restando che la contumacia non assume alcun rilievo sotto il profilo probatorio, rientrando la mancata costituzione in giudizio nella facoltà del convenuto, corrisponde ad un dato inconfutabile l'assenza di prova contraria sul denunciato inadempimento da parte della società resistente la quale avrebbe dovuto fornire elementi utili a smentire gli assunti avversari.
Piuttosto i prospetti riepilogativi degli affari conclusi, peraltro inviati alla controparte dalla resistente con evidente elusione del comando giudiziale contenuto nell'ordinanza del 30.09.2024, corrispondenti nel contenuto alle note di commissione allegate all'atto introduttivo, costituiscono elemento idoneo a sostegno della tesi attorea dell'inadempimento.
In ordine al quantum va, tuttavia, osservato come l'elenco degli affari conclusi e il calcolo della relativa provvigione sull'imponibile, allegati da parte attrice (v. all. 3, pagg. 4 e 5), non assurgono al rango di documento di certa valenza probatoria in quanto non proveniente direttamente dall'azienda e, pertanto, inidoneo a certificare l'ammontare della provvigione rivendicata pari al 5%.
In tal senso non rappresentano documenti utili a supportare la tesi attorea le fatture prodotte in atti (v. all. 3) dalle quali si evince la somma complessivamente richiesta, priva di dati di dettaglio afferenti agli affari conclusi e, di conseguenza, alla percentuale attribuita.
Per tali ragioni il ricorso risulta fondato, dovendo la società resistente essere condannata al pagamento di € 2.248,87, cifra calcolata sull'ammontare delle somme incassate, unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al soddisfo.
Con riguardo all'importo di € 1.430,01 riportato nella fattura n. 39, oggetto di pagamento secondo quanto asserito dall'attore, pur dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale in ragione della rinuncia alla domanda formulata nelle note dell'11.03.2025, la società resistente va nondimeno condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sull'importo predetto dal dì del dovuto sino al soddisfo.
In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite da liquidarsi in favore del ricorrente come in dispositivo ex Dm 55/2014, modif. dal Dm 147/22, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Accoglie il ricorso e, previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto negoziale di procacciamento d'affari, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 2.248,87 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Dichiara cessata la materia del contendere sulla sorte capitale dell'importo indicato nella fattura n. 39, pari ad € 1.430,01, condannando al contempo la resistente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in 118,50 per spese e in € 2.626,00 per onorari, oltre, iva, cpa, rimborso forfetario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 23/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo