Articolo 213 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 212Articolo 213 bis
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20 luglio 2024
Art. 213.
(( (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento).)) ((1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio.
Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneita' al servizio, l'allievo ormeggiatore e' iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La prova pratica di cui al comma 1 e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorita' marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio.
3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria.
4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore.
5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'articolo 213-bis.
6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identita' e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.))
Entrata in vigore il 20 luglio 2024