CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/11/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.291/2025 R.G. avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi
promosso da
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, viale Vittorio Veneto, 90 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cormaci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province, 22 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Maria Grazia Di Gregorio che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
nei confronti di
(CF: ) nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._2
(CF: ) nata a [...] il [...]; CP_4 C.F._3
1 (C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
All'udienza del 31.10.2025, previa assegnazione del termine per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4127/2024, pubblicata il 20.8.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva la domanda proposta da confermando il piano Controparte_2 di distribuzione, approvato il 13.7.2020 dal G.E., che aveva riconosciuto al predetto creditore la somma di euro 78.273,80 nella procedura esecutiva immobiliare n.1104/2014 RGE, ai danni di
, condannando quest'ultima a pagare le spese di lite. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 25.2.2025, proponeva appello avverso Parte_1 la predetta decisione che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il Controparte_1 gravame sia in quanto tardivo, sia poiché proposto in violazione dell'art. 618 c.p.c., oltre che infondato, con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Non si costituivano , e CP_3 CP_4 Parte_2
Parte_3
1) Il proposto gravame va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
1.1) In primo luogo, come correttamente eccepito dalla difesa dell'appellata
[...]
, l'appello è inammissibile per violazione dell'art. 327 c.p.c. Controparte_1
La sentenza gravata, n.4127/2024 del Tribunale di Catania, è stata pubblicata il 20.8.2024 e in assenza di notificazione, trova applicazione il termine lungo di decadenza di 6 mesi per proporre l'appello, ai sensi dell'art.327 c.p.c., come novellato per i procedimenti iscritti a ruolo in primo grado dopo il 2009, quale è l'odierno giudizio.
Il predetto termine era già decorso alla data della notificazione del gravame, eseguita a tutte le parti il 25.2.2025 a mezzo p.e.c. inviate ai difensori, non trovando applicazione nei giudizi in materia di opposizione al processo esecutivo la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario.
Considerato che l'appello non può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi di termine perentorio, previsto a pena di decadenza e come tale
2 insanabile anche in caso di costituzione della controparte, oltre che rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo tale previsione correlata alla tutela di interessi di carattere generale, la sua inosservanza determina l'inammissibilità del gravame (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. I, 11/11/2009,
n.23907; ibidem sez. III, 22/06/2007, n.14591; sez. un., 05/04/2005, n. 6983).
1.2) In secondo luogo, avendo il giudizio ad oggetto il piano di riparto dichiarato esecutivo dal giudice dell'esecuzione, l'azione proposta rientra nell'ambito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., non è impugnabile con l'appello, essendo esperibile direttamente il ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in favore di
[...]
, secondo i parametri previsti dal D.M. 13.8.2022 n.147, tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia, applicando i valori minimi stante la definizione della controversia in rito, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal
D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
Considerato infine che l'appellante è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 14.1.2025, prot.
n.2025/1190, la dichiarazione di inammissibilità del gravame comporta, ai sensi dell'art.130 bis, 1° comma, del T.U. in materia di spese di giustizia, che al difensore non va liquidato alcun compenso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.291/2025 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato il 25.2.2025, avverso la sentenza n.4127/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 20.8.2024; condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida quali compensi in €.4.997,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali;
3 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012; dichiara, ai sensi dell'art.130 bis, 1° comma, del T.U. del 2002 n.115, che al difensore di
, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, non va liquidato Parte_1 alcun compenso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.291/2025 R.G. avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi
promosso da
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, viale Vittorio Veneto, 90 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cormaci che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province, 22 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Maria Grazia Di Gregorio che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
nei confronti di
(CF: ) nato a [...] il [...]; CP_3 C.F._2
(CF: ) nata a [...] il [...]; CP_4 C.F._3
1 (C.F. ); Parte_2 P.IVA_2
C.F. ) Parte_3 P.IVA_3
All'udienza del 31.10.2025, previa assegnazione del termine per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4127/2024, pubblicata il 20.8.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva la domanda proposta da confermando il piano Controparte_2 di distribuzione, approvato il 13.7.2020 dal G.E., che aveva riconosciuto al predetto creditore la somma di euro 78.273,80 nella procedura esecutiva immobiliare n.1104/2014 RGE, ai danni di
, condannando quest'ultima a pagare le spese di lite. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 25.2.2025, proponeva appello avverso Parte_1 la predetta decisione che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile il Controparte_1 gravame sia in quanto tardivo, sia poiché proposto in violazione dell'art. 618 c.p.c., oltre che infondato, con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Non si costituivano , e CP_3 CP_4 Parte_2
Parte_3
1) Il proposto gravame va dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
1.1) In primo luogo, come correttamente eccepito dalla difesa dell'appellata
[...]
, l'appello è inammissibile per violazione dell'art. 327 c.p.c. Controparte_1
La sentenza gravata, n.4127/2024 del Tribunale di Catania, è stata pubblicata il 20.8.2024 e in assenza di notificazione, trova applicazione il termine lungo di decadenza di 6 mesi per proporre l'appello, ai sensi dell'art.327 c.p.c., come novellato per i procedimenti iscritti a ruolo in primo grado dopo il 2009, quale è l'odierno giudizio.
Il predetto termine era già decorso alla data della notificazione del gravame, eseguita a tutte le parti il 25.2.2025 a mezzo p.e.c. inviate ai difensori, non trovando applicazione nei giudizi in materia di opposizione al processo esecutivo la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario.
Considerato che l'appello non può essere proposto decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, trattandosi di termine perentorio, previsto a pena di decadenza e come tale
2 insanabile anche in caso di costituzione della controparte, oltre che rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo tale previsione correlata alla tutela di interessi di carattere generale, la sua inosservanza determina l'inammissibilità del gravame (cfr. fra le altre Cassazione civile sez. I, 11/11/2009,
n.23907; ibidem sez. III, 22/06/2007, n.14591; sez. un., 05/04/2005, n. 6983).
1.2) In secondo luogo, avendo il giudizio ad oggetto il piano di riparto dichiarato esecutivo dal giudice dell'esecuzione, l'azione proposta rientra nell'ambito dei giudizi di opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., non è impugnabile con l'appello, essendo esperibile direttamente il ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in favore di
[...]
, secondo i parametri previsti dal D.M. 13.8.2022 n.147, tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia, applicando i valori minimi stante la definizione della controversia in rito, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, come modificato dal
D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
Considerato infine che l'appellante è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 14.1.2025, prot.
n.2025/1190, la dichiarazione di inammissibilità del gravame comporta, ai sensi dell'art.130 bis, 1° comma, del T.U. in materia di spese di giustizia, che al difensore non va liquidato alcun compenso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.291/2025 R.G., dichiara inammissibile l'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato il 25.2.2025, avverso la sentenza n.4127/2024 del Tribunale di Catania, pubblicata il 20.8.2024; condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida quali compensi in €.4.997,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali;
3 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012; dichiara, ai sensi dell'art.130 bis, 1° comma, del T.U. del 2002 n.115, che al difensore di
, ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, non va liquidato Parte_1 alcun compenso.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
4