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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8280/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 espose che: Parte_1
→ egli aveva lavorato alle dipendenze della parte convenuta continuativamente dal 3 giugno 2024 al 30 luglio 2024 (data, quest'ultima, di scadenza del contratto), svolgendo sempre mansioni di operaio, inquadrate nel LIVELLO 1° del CCNL di settore (come precisato nei conteggi allegati), osservando l'orario ordinario;
→ non aveva percepito la residua somma lorda di €.3.651,20 ancora spettante per i seguenti titoli:
• RETRIBUZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2024;
• INDENNITÀ PER PERMESSI E FERIE MATURATE E NON GODUTE;
• TREDICESIMA MENSILITÀ;
• TFR.
1 Sentenza R.G. n° 8280/24 Chiedeva dunque condannarsi la parte convenuta al pagamento in suo favore della predetta complessiva somma, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
Nonostante rituale notificazione, la « non si è costituita in CP_1
giudizio, né il suo legale rappresentante ha inteso comparire per rendere l'interrogatorio formale deferito.
La causa (istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS.
SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è parzialmente fondata e, quindi, può essere accolta solo limitatamente a quanto di ragione.
Occorre infatti rilevare che le prospettazioni attoree sono state adeguatamente supportate dalle prove documentali e testimoniali acquisite, con esclusione del mese di luglio 2024, atteso che la scadenza del contratto di assunzione a termine risulta ex actis fissata al 30 giugno 2024, senza che sia stata dedotta (tantomeno dimostrata) alcuna eventuale proroga:
Peraltro, oltre a tali acquisizioni probatorie, non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116, cpv. cpc., anche il contegno processuale della parte convenuta la quale, pur a seguito di reiterate notifiche, è rimasta ingiustificatamente contumace: appare invero evidente che tale condotta omissiva possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (cfr. CASS. SEZ. III, 29 MARZO 2007 N° 7739 e CASS.
SEZ. I, 14 OTTOBRE 2010 N° 21251). Anzi, ancor più decisivamente, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art.
232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: orbene, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova” costituiti dalle citate emergenze documentali e testimoniali, la mancata risposta all'interrogatorio formale può legittimamente comportare ex se un effetto di definitivo e pieno accertamento delle pretese attoree.
In particolare, è stato reiteratamente affermato che: “In tema di prove, l'art.
232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (sic ex plurimis CASS. SEZ. I, 6 AGOSTO 2014 N° 17719; conf. CASS. SEZ. VI-II, 18 APRILE 2018 N° 9436).
-------------
Se così è, risultando provate – nei limiti sopra precisati - l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio, la sua durata, l'orario osservato e la natura delle mansioni svolte, appare fondata la domanda, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Del resto, secondo il costante orientamento ermeneutico di legittimità, deve ritenersi che: “In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda
l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei 3 Sentenza R.G. n° 8280/24 parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”
(sic CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N° 6332).
Deve altresì ritenersi che: «Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463
e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo
a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore,
a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione» (sic CASS.
LAV. 16 APRILE 2004 N° 7300). In sostanza, deve ritenersi che la “sospensione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa avere luogo solo nei casi previsti dalla legge, sicché il datore di lavoro che unilateralmente sospenda il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza nemmeno necessità di un atto di messa in mora da parte del lavoratore (cfr. anche CASS. 11 2012 N° 5711). Pt_2 Pt_3
-------------
Venendo infine alla quantificazione delle somme dovute, osserva il
TRIBUNALE che, in base ai conteggi allegati al ricorso introduttivo (di cui peraltro non è necessaria anche la notificazione: cfr. 8 Controparte_2
4 Sentenza R.G. n° 8280/24 FEBBRAIO 2011 N° 3126), esse sono state calcolate con determinazioni rapportate ai parametri retributivi previsti dal CCNL per il livello spettante al lavoratore (1° LIV. del CCNL di settore).
Si vedano altresì le risultanze documentali di cui alla prodotta copia del contratto di assunzione a termine:
Orbene, in casi siffatti, avuto anche riguardo all'esito negativo del disposto interrogatorio formale, deve prendersi atto della applicabilità inter partes delle previsioni retributive del contratto collettivo di settore che, quindi, deve ritenersi integralmente richiamabile ed utilizzabile quale parametro di raffronto ai fini dell'adeguamento alla retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., non risultando peraltro alcun riferimento, nei conteggi attorei, a voci retributive legate specificamente all'autonomia contrattuale collettiva (cioè a eventuali voci accessorie che sarebbero da escludere in quanto eccedenti il c.d. minimo costituzionale, costituito dalla retribuzione base, dall'indennità di contingenza e dalla tredicesima mensilità, avendo quest'ultima carattere generalizzato: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 29 GENNAIO 2021 N° 944 e CASS. LAV. 4 DICEMBRE 2013 N° 27138). Ovviamente, il fatto che sia stata ritenuta non dimostrata la prestazione lavorativa per il mese di luglio 2024 (cioè, per una durata pari alla metà dell'intero periodo dedotto in giudizio), comporta la necessaria dimidiazione di tutte le somme sì come calcolate.
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere parzialmente accolto, con condanna della parte convenuta al pagamento, per le voci e le causali specificate, della complessiva somma indicata in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N°
19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020
N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N°
701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
************************
Le spese del giudizio sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico della parte convenuta, nei limiti della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di €.1.825,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi
€.1.320,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif.
e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio DEL VECCHIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 14 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 8280/24
5 Sentenza R.G. n° 8280/24
6 Sentenza R.G. n° 8280/24
7 Sentenza R.G. n° 8280/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 espose che: Parte_1
→ egli aveva lavorato alle dipendenze della parte convenuta continuativamente dal 3 giugno 2024 al 30 luglio 2024 (data, quest'ultima, di scadenza del contratto), svolgendo sempre mansioni di operaio, inquadrate nel LIVELLO 1° del CCNL di settore (come precisato nei conteggi allegati), osservando l'orario ordinario;
→ non aveva percepito la residua somma lorda di €.3.651,20 ancora spettante per i seguenti titoli:
• RETRIBUZIONI DI GIUGNO E LUGLIO 2024;
• INDENNITÀ PER PERMESSI E FERIE MATURATE E NON GODUTE;
• TREDICESIMA MENSILITÀ;
• TFR.
1 Sentenza R.G. n° 8280/24 Chiedeva dunque condannarsi la parte convenuta al pagamento in suo favore della predetta complessiva somma, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
Nonostante rituale notificazione, la « non si è costituita in CP_1
giudizio, né il suo legale rappresentante ha inteso comparire per rendere l'interrogatorio formale deferito.
La causa (istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS.
SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è parzialmente fondata e, quindi, può essere accolta solo limitatamente a quanto di ragione.
Occorre infatti rilevare che le prospettazioni attoree sono state adeguatamente supportate dalle prove documentali e testimoniali acquisite, con esclusione del mese di luglio 2024, atteso che la scadenza del contratto di assunzione a termine risulta ex actis fissata al 30 giugno 2024, senza che sia stata dedotta (tantomeno dimostrata) alcuna eventuale proroga:
Peraltro, oltre a tali acquisizioni probatorie, non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116, cpv. cpc., anche il contegno processuale della parte convenuta la quale, pur a seguito di reiterate notifiche, è rimasta ingiustificatamente contumace: appare invero evidente che tale condotta omissiva possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (cfr. CASS. SEZ. III, 29 MARZO 2007 N° 7739 e CASS.
SEZ. I, 14 OTTOBRE 2010 N° 21251). Anzi, ancor più decisivamente, è doveroso rilevare che, ai sensi dell'art.
232 cpc., “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”: orbene, nel caso di specie, valutati positivamente gli “altri elementi di prova” costituiti dalle citate emergenze documentali e testimoniali, la mancata risposta all'interrogatorio formale può legittimamente comportare ex se un effetto di definitivo e pieno accertamento delle pretese attoree.
In particolare, è stato reiteratamente affermato che: “In tema di prove, l'art.
232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (sic ex plurimis CASS. SEZ. I, 6 AGOSTO 2014 N° 17719; conf. CASS. SEZ. VI-II, 18 APRILE 2018 N° 9436).
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Se così è, risultando provate – nei limiti sopra precisati - l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio, la sua durata, l'orario osservato e la natura delle mansioni svolte, appare fondata la domanda, essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Del resto, secondo il costante orientamento ermeneutico di legittimità, deve ritenersi che: “In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda
l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei 3 Sentenza R.G. n° 8280/24 parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”
(sic CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N° 6332).
Deve altresì ritenersi che: «Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463
e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva.
Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo
a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore,
a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione» (sic CASS.
LAV. 16 APRILE 2004 N° 7300). In sostanza, deve ritenersi che la “sospensione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa avere luogo solo nei casi previsti dalla legge, sicché il datore di lavoro che unilateralmente sospenda il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza nemmeno necessità di un atto di messa in mora da parte del lavoratore (cfr. anche CASS. 11 2012 N° 5711). Pt_2 Pt_3
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Venendo infine alla quantificazione delle somme dovute, osserva il
TRIBUNALE che, in base ai conteggi allegati al ricorso introduttivo (di cui peraltro non è necessaria anche la notificazione: cfr. 8 Controparte_2
4 Sentenza R.G. n° 8280/24 FEBBRAIO 2011 N° 3126), esse sono state calcolate con determinazioni rapportate ai parametri retributivi previsti dal CCNL per il livello spettante al lavoratore (1° LIV. del CCNL di settore).
Si vedano altresì le risultanze documentali di cui alla prodotta copia del contratto di assunzione a termine:
Orbene, in casi siffatti, avuto anche riguardo all'esito negativo del disposto interrogatorio formale, deve prendersi atto della applicabilità inter partes delle previsioni retributive del contratto collettivo di settore che, quindi, deve ritenersi integralmente richiamabile ed utilizzabile quale parametro di raffronto ai fini dell'adeguamento alla retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., non risultando peraltro alcun riferimento, nei conteggi attorei, a voci retributive legate specificamente all'autonomia contrattuale collettiva (cioè a eventuali voci accessorie che sarebbero da escludere in quanto eccedenti il c.d. minimo costituzionale, costituito dalla retribuzione base, dall'indennità di contingenza e dalla tredicesima mensilità, avendo quest'ultima carattere generalizzato: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 29 GENNAIO 2021 N° 944 e CASS. LAV. 4 DICEMBRE 2013 N° 27138). Ovviamente, il fatto che sia stata ritenuta non dimostrata la prestazione lavorativa per il mese di luglio 2024 (cioè, per una durata pari alla metà dell'intero periodo dedotto in giudizio), comporta la necessaria dimidiazione di tutte le somme sì come calcolate.
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere parzialmente accolto, con condanna della parte convenuta al pagamento, per le voci e le causali specificate, della complessiva somma indicata in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N°
19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020
N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N°
701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
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Le spese del giudizio sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico della parte convenuta, nei limiti della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di €.1.825,60, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi
€.1.320,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif.
e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio DEL VECCHIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 14 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 8280/24
5 Sentenza R.G. n° 8280/24
6 Sentenza R.G. n° 8280/24
7 Sentenza R.G. n° 8280/24