Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 gen- naio 2025, iscritta al n. 244 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. E_
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla Via C.F._1 dell'Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv. Alessia Colonna che lo rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Sutri (VT), alla Via Gari- C.F._2 baldi n. 45, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Petroni che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 31 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto E_ Parte_2
congiuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 28 giugno 2003 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ronciglione (VT), parte II, serie A, n. 14); che dalla loro unione sono nati i figli a ER
CC (RM) il 24 maggio 2004, e a CC (RM) Persona_2
l'11 ottobre 2006, entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rap- porti economici:
“1) La casa familiare, immobile di proprietà della SI.ra , in- Parte_2
sieme a tutto il mobilio in esso contenuto, resterà in uso esclusivo della stessa, che vi abiterà insieme ai figli. La IG.ra provvederà alla voltura di tutte le Parte_2
utenze ed al loro pagamento.
2) Il SI dovrà lasciare la casa familiare e trasferirsi E_
in una nuova abitazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condi- zioni.
3) I figli, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, frequen- teranno liberamente il padre secondo le loro eIGenze.
4) L'auto BMW, di proprietà del IG. rimarrà in E_
uso alla IG.r . Le rate del finanziamento in scadenza - residue - verranno Parte_2
pagate interamente dal IG ed addebitate sul conto E_
corrente ad esso intestato.
5) I pannelli solari, installati sull'abitazione coniugale, vi rimarranno e saranno ad uso esclusivo dei figli e della moglie. Il bonus annuale, pari a circa 1200-1500 euro, derivante dall'eccesso di produzione di energia elettrica, sarà interamente percepito dalla SI.ra per i prossimi otto anni circa. L'importo sarà accreditato Parte_2
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direttamente sul conto corrente intestato alla stessa, previa voltura a suo nome dell'utenza.
6) Il motociclo, intestato al IG. ed in uso al figlio E_
, rimarrà in uso a quest'ultimo. Per_2
7) L'assegno unico previsto per i figli sarà richiesto interamente dal IG
[...]
che provvederà a versare la metà alla IG.ra (così Controparte_1 Parte_2
come previsto per legge).
8) I noccioleti, di proprietà comune al 50% tra i coniugi, resteranno così cointestati.
La lavorazione dei suddetti terreni, così come i frutti derivanti da tale attività e da eventuali altri redditi generati dall'uso degli stessi, sarà ripartita al 50% tra i coniugi.
Anche le spese per il versamento dei contributi relativi all'attività di imprenditore agricolo professionale svolta dalla SI.r verranno sostenute al Parte_2
50% tra i coniugi sino al 16 gennaio 2028. Tutti gli introiti e le spese connesse alla lavorazione dei terreni, insieme ai frutti da essa derivanti, saranno addebitati e ac- creditati sul conto corrente cointestato ai coniugi, che rimarrà aperto per il tempo necessario.
9) Il IG. considerata la totale perdita dell'abita- E_
zione coniugale, verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 600,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Viterbo.
10) Il IG si farà carico di sostenere le spese mensili E_
per l'acquisto del mangime del cane di famiglia Leo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
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La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ronci- glione (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_3
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conIGlio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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