Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
26 marzo 2019
26 marzo 2019
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/11/2024, n. 3214Provvedimento: Pubblicato il 21/11/2024 N. 03214/2024 REG.PROV.COLL. N. 00588/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 588 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AB ST, nato a [...] [...]; AB IU, nato a [...] il [...]; AB LA, nata a [...] il [...]; AB CE, nato a [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Dalfino e Sergio Scibetta, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via E. Amari n. 94; contro Comune di Bagheria, in persona del Sindaco e …Leggi di più...
- art. 31 d.P.R. 380/2001·
- art. 133 cod. proc. amm.·
- riparto di giurisdizione·
- esecuzione in danno·
- giurisdizione esclusiva·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- rimborso spese demolizione·
- interesse legittimo