Art. 52.
Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, e' punito con la multa non minore di L. 500.
Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini e chiunque detiene, senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.
(15) ((19)) -------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 febbraio 1950, n. 66 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , sono aumentate 50 volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi". -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 marzo 1958, n. 282 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66 , sono aumentate di dieci volte".
Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, sostanze o liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici comunque preparati e non provenienti dall'uva, i quali siano destinati alla preparazione dei vini non genuini od al taglio con vini genuini, e' punito con la multa non minore di L. 500.
Alla stessa pena soggiace chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sostanze qualificate come atte a produrre artificialmente ed a sofisticare i vini e chiunque detiene, senza giustificato motivo, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini e negli esercizi di vendita all'ingrosso e al minuto, sostanze atte a sofisticare i vini.
(15) ((19)) -------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 febbraio 1950, n. 66 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , sono aumentate 50 volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi". -------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 13 marzo 1958, n. 282 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66 , sono aumentate di dieci volte".