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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Verbale d'udienza All'udienza del 2 ottobre 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 3099/2020 R.G., promossa da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Trischitta, giusta procura in atti, opponenti contro (p. iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Criscoli, opposta e con l'intervento di (p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Galati e A. Schiavone terza intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
Sono comparsi l'avv. L. Mutà in sostituzione dell'avv. , l'avv. Parte_2
Campo in sostituzione dell'avv. Criscoli per e l'avv. F. Controparte_4
Mento in sostituzione degli avv.ti Schiavone e Galati i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono. L'avv. Mutà insiste in via preliminare nelle richiesta istruttorie. Gli altri procuratori chiedono la decisione. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31.07.2020, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, Parte_2 notificato in data 24.06.2020, con il quale (già Controparte_1 CP_5
ha intimato loro il pagamento della somma di € 139.226,35, a titolo di
[...] capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 29.03.2006, a rogito del notaio , n. Persona_1
12210 rep. e n. 3267 racc., con la A fondamento Controparte_5 dell'opposizione proposta, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di stante l'intervenuta cessione del credito e contestato la Controparte_1 nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo, nonché la mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento e l'illegittima applicazione di interessi usurari. Hanno, altresì, contestato il quantum richiesto con l'atto di precetto. L costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2 quale cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
Emerge documentalmente la circostanza che, in data 05.06.2008, la CP_6
(successivamente fusa per incorporazione in ha
[...] Controparte_1 ceduto il credito in contestazione alla società 24-7 Finance s.r.l., la quale, in data 18.11.2013, ha conferito a l'incarico di porre in essere Controparte_1 tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari allo svolgimento, gestione, incasso e recupero dei crediti compresi nel portafoglio oggetto del contratto di servicing del 05.06.2008 in favore di (all. 4 e 5 Controparte_5 alla comparsa di costituzione). Nel merito, va preliminarmente rigettata l'eccezione di omessa notificazione del titolo esecutivo basata sul presupposto che il contratto sottoscritto in data 29.03.2006 non costituirebbe un titolo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 T.U.B. L'eccezione non è condivisibile considerato che le parti hanno espressamente indicato di voler stipulare un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e ss. del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che il contratto riporta tutte le caratteristiche indicate dalla relativa disposizione (avendo la parte concesso una garanzia ipotecaria di primo grado sul proprio immobile) e che – diversamente da quanto eccepito dall'opponente – non comporta la nullità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., avendo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719) escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, comma 8, T.U.B. e avendo espresso il principio di diritto secondo il quale “il limite di
2 finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
In quanto mutuo fondiario, l'esecuzione non deve, quindi, essere preceduta da alcuna notifica del titolo esecutivo, sicché legittimamente è stato notificato l'atto di precetto, essendo pacifico che, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 16.07.1905 n. 646 (Testo Unico delle Leggi sul Credito Fondiario), nonché ai sensi dell'art. 41 del citato D.lgs. n. 385/93, l'Istituto di Credito Fondiario, nel promuovere l'esecuzione mobiliare, è esonerato dall'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo. Deve, altresì, rigettarsi l'ulteriore eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese alla luce del più recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130). Il contratto di mutuo oggetto dell'odierno giudizio, d'altronde, prevede espressamente (art. 2) che “la somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del Mutuatario, che al riguardo espressamente si impegna, entro 300 (trecento) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso viene pattuito nella misura del 3,70%” e che “tale restituzione dovrà essere eseguita mediante n.ro 300 (trecento rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitali ed interessi, determinate secondo il metodo alla francese (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti)”, prevedendo, altresì,
3 che “al tasso di interesse iniziale sopra pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento alla francese, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta a Euro 869,41”. Il contratto, pertanto, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, prevedendo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti (300 rate mensili di € 869,41), sicchè non può condividersi l'eccezione degli opponenti, per la quale l'omessa allegazione del piano di ammortamento non avrebbe permesso loro di rendersi conto dell'effettiva entità degli interessi da restituire. Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione di interessi usurari, formulata solo nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ciò posto, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli
4 moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292). La domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia, non rendendosi, invero, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, ove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati. Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 3,70% (v. pag. 2), così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, individuato dalla stessa parte nella misura del 5,775%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio, da valutare in relazione al tasso soglia individuato non nel T.E.G.M. stabilito ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”), con la conseguenza che il tasso di mora, determinato dalla parte medesima nella misura dell'1,50% in più, non appare superare la predetta soglia. L'eccezione relativa all'usurarietà del Taeg, nel quale parte opponente allega andrebbero ricomprese ulteriori spese, resta pertanto in ragione dell'erronea sommatoria fondante il calcolo prospettato, infondata. La richiesta di ctu era pertanto inammissibile in quanto tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti.
5 Va, altresì, rigettata l'eccezione sull'errata quantificazione del debito portata in precetto, essendo infondata la generica allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito, non avendo parte opponente specificato le ragioni per le quali l'importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, né fornito la prova dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Parimenti, non può essere condivisa la censura di indeterminatezza della somma oggetto del precetto, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale, per il quale “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ., sez. III, 19.02.2013, n. 4008), sicchè il relativo motivo di opposizione allo stato appare generico, non avendo l'opponente specificamente individuato le ragioni dell'indeterminatezza del credito così come calcolato nell'atto di precetto. Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della società terza intervenuta per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito, formulata da parte opponente nelle note depositate in data 08.10.2024. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). Nel caso di cessioni in blocco, poi, ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica
6 della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di
[...]
attraverso la produzione documentale dell'atto di fusione tra CP_2 [...] ed della pubblicazione dell'avviso di cessione CP_1 Controparte_7 da quest'ultima in favore di in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14 CP_2 dicembre 2021, nonché della dichiarazione proveniente dalla cedente
[...] dell'inclusione dello specifico credito tra quelli oggetto di Controparte_7 cessione (all. 2 e 5 alla comparsa ex art. 111 c.p.c. e alle note di trattazione del 07.10.2024). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). L'opposizione proposta da e deve, Parte_1 Parte_2 pertanto essere rigettata. Ogni altra questione resta assorbita.
7 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta. Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata da Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima introdotto diverse questioni in merito all'opposizione, ma essendosi la medesima limitandosi a far proprie le difese dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3099/2020 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta;
2. condanna gli opponenti al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Controparte_2
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Giuseppe Trischitta, giusta procura in atti, opponenti contro (p. iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Criscoli, opposta e con l'intervento di (p. iva ) e, per essa, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Galati e A. Schiavone terza intervenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
Sono comparsi l'avv. L. Mutà in sostituzione dell'avv. , l'avv. Parte_2
Campo in sostituzione dell'avv. Criscoli per e l'avv. F. Controparte_4
Mento in sostituzione degli avv.ti Schiavone e Galati i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono. L'avv. Mutà insiste in via preliminare nelle richiesta istruttorie. Gli altri procuratori chiedono la decisione. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31.07.2020, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, Parte_2 notificato in data 24.06.2020, con il quale (già Controparte_1 CP_5
ha intimato loro il pagamento della somma di € 139.226,35, a titolo di
[...] capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 29.03.2006, a rogito del notaio , n. Persona_1
12210 rep. e n. 3267 racc., con la A fondamento Controparte_5 dell'opposizione proposta, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di stante l'intervenuta cessione del credito e contestato la Controparte_1 nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo, nonché la mancata indicazione nel contratto del piano di ammortamento e l'illegittima applicazione di interessi usurari. Hanno, altresì, contestato il quantum richiesto con l'atto di precetto. L costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2 quale cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di Controparte_1
Emerge documentalmente la circostanza che, in data 05.06.2008, la CP_6
(successivamente fusa per incorporazione in ha
[...] Controparte_1 ceduto il credito in contestazione alla società 24-7 Finance s.r.l., la quale, in data 18.11.2013, ha conferito a l'incarico di porre in essere Controparte_1 tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari allo svolgimento, gestione, incasso e recupero dei crediti compresi nel portafoglio oggetto del contratto di servicing del 05.06.2008 in favore di (all. 4 e 5 Controparte_5 alla comparsa di costituzione). Nel merito, va preliminarmente rigettata l'eccezione di omessa notificazione del titolo esecutivo basata sul presupposto che il contratto sottoscritto in data 29.03.2006 non costituirebbe un titolo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 T.U.B. L'eccezione non è condivisibile considerato che le parti hanno espressamente indicato di voler stipulare un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e ss. del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che il contratto riporta tutte le caratteristiche indicate dalla relativa disposizione (avendo la parte concesso una garanzia ipotecaria di primo grado sul proprio immobile) e che – diversamente da quanto eccepito dall'opponente – non comporta la nullità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., avendo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719) escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, comma 8, T.U.B. e avendo espresso il principio di diritto secondo il quale “il limite di
2 finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
In quanto mutuo fondiario, l'esecuzione non deve, quindi, essere preceduta da alcuna notifica del titolo esecutivo, sicché legittimamente è stato notificato l'atto di precetto, essendo pacifico che, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 16.07.1905 n. 646 (Testo Unico delle Leggi sul Credito Fondiario), nonché ai sensi dell'art. 41 del citato D.lgs. n. 385/93, l'Istituto di Credito Fondiario, nel promuovere l'esecuzione mobiliare, è esonerato dall'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo. Deve, altresì, rigettarsi l'ulteriore eccezione inerente il prospettato ed illegittimo utilizzo da parte dell'istituto di credito del piano di ammortamento denominato alla francese alla luce del più recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130). Il contratto di mutuo oggetto dell'odierno giudizio, d'altronde, prevede espressamente (art. 2) che “la somma capitale mutuata dovrà essere restituita da parte del Mutuatario, che al riguardo espressamente si impegna, entro 300 (trecento) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso viene pattuito nella misura del 3,70%” e che “tale restituzione dovrà essere eseguita mediante n.ro 300 (trecento rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitali ed interessi, determinate secondo il metodo alla francese (rate costanti comprensive di quote di capitale crescente e di quote di interessi decrescenti)”, prevedendo, altresì,
3 che “al tasso di interesse iniziale sopra pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento alla francese, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta a Euro 869,41”. Il contratto, pertanto, indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, prevedendo sia il regime finanziario sia i tempi di riscossione, oltre che i singoli pagamenti rateali dovuti (300 rate mensili di € 869,41), sicchè non può condividersi l'eccezione degli opponenti, per la quale l'omessa allegazione del piano di ammortamento non avrebbe permesso loro di rendersi conto dell'effettiva entità degli interessi da restituire. Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione di interessi usurari, formulata solo nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di c.d. usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ciò posto, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli
4 moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292). La domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia, non rendendosi, invero, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, ove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati. Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 3,70% (v. pag. 2), così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, individuato dalla stessa parte nella misura del 5,775%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio, da valutare in relazione al tasso soglia individuato non nel T.E.G.M. stabilito ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”), con la conseguenza che il tasso di mora, determinato dalla parte medesima nella misura dell'1,50% in più, non appare superare la predetta soglia. L'eccezione relativa all'usurarietà del Taeg, nel quale parte opponente allega andrebbero ricomprese ulteriori spese, resta pertanto in ragione dell'erronea sommatoria fondante il calcolo prospettato, infondata. La richiesta di ctu era pertanto inammissibile in quanto tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti.
5 Va, altresì, rigettata l'eccezione sull'errata quantificazione del debito portata in precetto, essendo infondata la generica allegazione in ordine ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito, non avendo parte opponente specificato le ragioni per le quali l'importo del credito richiesto dalla società opposta sarebbe errato, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, né fornito la prova dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Parimenti, non può essere condivisa la censura di indeterminatezza della somma oggetto del precetto, dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale, per il quale “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. Civ., sez. III, 19.02.2013, n. 4008), sicchè il relativo motivo di opposizione allo stato appare generico, non avendo l'opponente specificamente individuato le ragioni dell'indeterminatezza del credito così come calcolato nell'atto di precetto. Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della società terza intervenuta per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito, formulata da parte opponente nelle note depositate in data 08.10.2024. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). Nel caso di cessioni in blocco, poi, ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica
6 della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di
[...]
attraverso la produzione documentale dell'atto di fusione tra CP_2 [...] ed della pubblicazione dell'avviso di cessione CP_1 Controparte_7 da quest'ultima in favore di in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 14 CP_2 dicembre 2021, nonché della dichiarazione proveniente dalla cedente
[...] dell'inclusione dello specifico credito tra quelli oggetto di Controparte_7 cessione (all. 2 e 5 alla comparsa ex art. 111 c.p.c. e alle note di trattazione del 07.10.2024). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei non solo a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento, azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, ma altresì della conoscenza di tale inclusione in capo ai debitori ceduti, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). L'opposizione proposta da e deve, Parte_1 Parte_2 pertanto essere rigettata. Ogni altra questione resta assorbita.
7 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta. Ritiene il presente Giudice, invece, che sussistono i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata da Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra l'opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo quest'ultima introdotto diverse questioni in merito all'opposizione, ma essendosi la medesima limitandosi a far proprie le difese dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3099/2020 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta;
2. condanna gli opponenti al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Controparte_2
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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