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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 7389/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. DI TELLA RAFFAELE e Parte_1
DI TELLA FRANCESCO;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, all'esito del quale il C.T.U nominato, dott. Per_1
riconosceva la ricorrente invalida al 67-99%%; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza. Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, in cui parte ricorrente eccepisce genericamente che il CTU avrebbe sottovalutato la difficoltà di deambulazione autonoma della parte in relazione al deficit visivo da cui la stessa è affetta.
Osserva il Tribunale che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente, sia affetta da a) Deficit visivo bilaterale
(VC ODx 6/10 – OSin 5/10) in paziente con cataratta bilaterale (codice per analogia 5031); b)
Osteoartrosi del rachide dorso-lombare in atteggiamento scoliotico con esiti di crolli vertebrali su base osteoporotica di D6 e D8 (codice per analogia 7010); c) Lesione di ndd dell'utero in fase involutiva (codice per analogia 9322); d) Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico (non invalidante); e) Insufficienza renale lieve (codice 6482).
Il ctu chiarisce che il quadro clinico della ricorrente risulta di non particolare gravità visto che l'osteoartrosi determina solo un moderato deficit funzionale a livello del rachide lombare,
l'ipertensione arteriosa è in compenso farmacologico e l'insufficienza renale è in fase iniziale.
Relativamente alla lesione all'utero la ricorrente, poi, il ctu rileva che dopo il riscontro di una lesione di ndd all'utero nel dicembre 2022, non si è sottoposta ad ulteriori controlli documentati agli atti.
Secondo il ctu quindi, valutata la documentazione agli atti e quanto emerso dall'obiettività clinica rilevata, l'autonomia della perizianda risulta conservata e, quindi, riconosce la Signora soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti della sua età medio-grave 67%-99% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma priva dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Afferma il ctu al riguardo che anche all'esito dell'esame obiettivo effettuato la deambulazione della ricorrente avviene in autonomia e che non necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore;
che anche gli atti quotidiani della vita possono avvenire in autonomia, considerato che le conservate capacità cognitivo-mnesiche permettono alla perizianda di lavarsi, vestirsi, curarsi, salire le scale, gestire la casa e fare la spesa quotidiana
Le conclusioni rese dal ctu ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
La diversa valutazione in ordine alla capacità di deambulare della parte visto anche il deficit visivo rappresenta un dissenso della parte rispetto alle conclusioni e valutazioni cui è pervenuto l'Ausiliare nella presente fase. Come esposto, il ctu ha compiutamente valutato le patologie della parte e le conseguenze in termini di autonomia con valutazione adeguata ed esaustiva, resa peraltro all'esito anche dell'esame obiettivo della ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato. Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 9338/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite di entrambe le fasi.
Aversa, 30/05/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 7389/2024
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. DI TELLA RAFFAELE e Parte_1
DI TELLA FRANCESCO;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, all'esito del quale il C.T.U nominato, dott. Per_1
riconosceva la ricorrente invalida al 67-99%%; di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza. Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistono in una generica contestazione dell'elaborato peritale, in cui parte ricorrente eccepisce genericamente che il CTU avrebbe sottovalutato la difficoltà di deambulazione autonoma della parte in relazione al deficit visivo da cui la stessa è affetta.
Osserva il Tribunale che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente, sia affetta da a) Deficit visivo bilaterale
(VC ODx 6/10 – OSin 5/10) in paziente con cataratta bilaterale (codice per analogia 5031); b)
Osteoartrosi del rachide dorso-lombare in atteggiamento scoliotico con esiti di crolli vertebrali su base osteoporotica di D6 e D8 (codice per analogia 7010); c) Lesione di ndd dell'utero in fase involutiva (codice per analogia 9322); d) Ipertensione arteriosa in compenso farmacologico (non invalidante); e) Insufficienza renale lieve (codice 6482).
Il ctu chiarisce che il quadro clinico della ricorrente risulta di non particolare gravità visto che l'osteoartrosi determina solo un moderato deficit funzionale a livello del rachide lombare,
l'ipertensione arteriosa è in compenso farmacologico e l'insufficienza renale è in fase iniziale.
Relativamente alla lesione all'utero la ricorrente, poi, il ctu rileva che dopo il riscontro di una lesione di ndd all'utero nel dicembre 2022, non si è sottoposta ad ulteriori controlli documentati agli atti.
Secondo il ctu quindi, valutata la documentazione agli atti e quanto emerso dall'obiettività clinica rilevata, l'autonomia della perizianda risulta conservata e, quindi, riconosce la Signora soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti della sua età medio-grave 67%-99% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma priva dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Afferma il ctu al riguardo che anche all'esito dell'esame obiettivo effettuato la deambulazione della ricorrente avviene in autonomia e che non necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore;
che anche gli atti quotidiani della vita possono avvenire in autonomia, considerato che le conservate capacità cognitivo-mnesiche permettono alla perizianda di lavarsi, vestirsi, curarsi, salire le scale, gestire la casa e fare la spesa quotidiana
Le conclusioni rese dal ctu ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
La diversa valutazione in ordine alla capacità di deambulare della parte visto anche il deficit visivo rappresenta un dissenso della parte rispetto alle conclusioni e valutazioni cui è pervenuto l'Ausiliare nella presente fase. Come esposto, il ctu ha compiutamente valutato le patologie della parte e le conseguenze in termini di autonomia con valutazione adeguata ed esaustiva, resa peraltro all'esito anche dell'esame obiettivo della ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato. Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 9338/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta l'opposizione;
nulla per le spese di lite di entrambe le fasi.
Aversa, 30/05/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo