Sentenza 14 maggio 2025
Massime • 1
La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 12949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12949 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
udito, per le ricorrenti, l’Avv. R. Panebianco, che ha chiesto l’accoglimento EL ricorso;
udito, per il controricorrente IG D’ZI, l’Avv. F. Camerini che ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso;
udita, per il controricorrente IO AN NA, l’Avv. A. SI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi l’avverso ricorso;
lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto ritualmente notificato il 28 luglio 2005, Impiantistica Innovativa s.r.l., Omnia Res s.r.l. e Consorzio Citytech coop. a r.l., società tutte facenti parti EL Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo, promossero azione di responsabilità, ex art. 2393-bis cod. civ., nei confronti di IO AN NA, NI SO, IG D’ZI e UI 3 UT, consiglieri di amministrazione EL Consorzio da ultimo indicato, chiedendone la revoca e la condanna al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio stesso, nella misura di € 1.000.000,00, per le specifiche condotte (erosione di oltre un terzo EL patrimonio netto con erosione EL fondo consortile;
consistente riduzione dei ricavi ELl'anno 2005; sottoscrizione EL capitale ELla "Teramo Innovazione s.r.l." per € 58.800,00; assunzione di lavoratori a progetto con un costo superiore alle entrate;
irregolare attuazione di un progetto per l'erogazione di contributi in violazione EL divieto ELl'Unione Europea di aiuto di Stato alle Imprese;
impedimento ELl'attività di controllo ed infeELtà nella verbalizzazione ELle riunioni EL consiglio di amministrazione) ivi ad essi ascritte. 1.1. Si costituirono il NA, il SO, il D’ZI ed il UT, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva ELle menzionate società e contestandone integralmente gli assunti. Si costituì pure il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo facendo proprie le domande attrici. 1.2. Con sentenza EL 28 gennaio 2014 (poi corretta il 20 marzo successi), n. 77, l’adito Tribunale di L’Aquila accolse parzialmente tali domande e condannò il NA, il SO, il D’ZI ed il UT, in solido, al risarcimento EL danno, quantificato in € 432.264,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore EL Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo. 2. Pronunciando sui gravami autonomamente proposti dal NA e dal D’ZI contro quella decisione, la Corte di appello di L’Aquila, previa loro riunione, li accolse con sentenza EL 29 luglio 2019, n. 1339, resa nel contraddittorio con Impiantistica Innovativa s.r.l., Omnia Res s.r.l. e Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo s.r.l. (già Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo) e nella contumacia di Consorzio Citytech coop. a r.l., e dichiarò inammissibile la domanda proposta, ai sensi ELl’art. 2393-bis cod. civ., dalle società consorziate e dal Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, nei confronti dei suddetti appellanti. 4 2.1. Quella corte, dopo aver premesso che nella disciplina dei consorzi, differentemente da quella in tema di società di capitali, «il regime ELla responsabilità di coloro che sono preposti al consorzio è specificamente previsto dall’art. 2608 c.c.», norma che «prevede che la responsabilità dei predetti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato», osservò che: i) «La mera configurazione ELla responsabilità dei soggetti preposti al consorzio “verso i consorziati” secondo le norme sul mandato induce a ritenere che, rispetto a tali enti, non sia prevista un’azione sociale di responsabilità, cioè un’azione per gli atti di amministrazione che abbiano recato un pregiudizio all’ente, come quella prevista dall’art. 2393-bis c.c., ma solo un’azione individuale per il pregiudizio subito da ciascuno dei consorziati». Tanto «emerge chiaramente dai principi affermati dalla Corte di Cassazione secondo cui non è postulabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio nei confronti dei propri amministratori, proprio perché questi ultimi rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati ai sensi ELl’art. 2608 c.c. (Cass.
3.6.2010 n. 13465)»; ii) «Nel caso di specie, gli attori hanno agito ai sensi ELl’art. 2393-bis c.c. nei confronti degli amministratori EL Consorzio [Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo. Ndr] deducendo non la verificazione di danni propri, ma di quelli subiti dall’Ente per la imprudente e negligente amministrazione e la domanda è stata decisa in riferimento alla citata disposizione»; iii) «La diversità, già rilevata, tra tale fattispecie ELl’art. 2393-bis c.c. e quella ELineata dall’art. 2608 c.c., con la conseguente divergenza tra l’oggetto e le ragioni di fatto e di diritto ELle rispettive azioni, non consente di sussumere la prima nella seconda. Né si può affermare che la citata differenza sia esclusa dal fatto che il Consorzio, costituitosi nel giudizio di primo grado, abbia fatto proprie le domande dei consorziati, poiché, secondo la specifica disposizione ELl’art. 2608 c.c., non è ipotizzabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio medesimo nei confronti dei propri amministratori. Pertanto, la domanda di risarcimento proposta dai consorziati in questo giudizio deve 5 dichiararsi inammissibile per il difetto ELla loro legittimazione attiva, la quale impedisce l’esame ELla controversia nel merito». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Impiantistica Innovativa s.r.l., Omnia Res s.r.l. e Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo s.r.l. (già Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo), affidandosi ad un motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, IO AN NA e IG D’ZI. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita ELla decisione ELla controversia, con ordinanza interlocutoria EL 13 aprile/9 giugno 2023, n. 16417, rilevato che «il ricorso per cassazione non risulta notificato al Consorzio Citytech coop. a r.l., appellato contumace, e che, pertanto, deve disporsi la integrazione EL contraddittorio nei confronti di detta società», ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la suddetta integrazione. 3.2. Successivamente le ricorrenti, con “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” EL 7 settembre 2023, hanno evidenziato che il Consorzio Citytech coop. a r.l. «è stato sciolto e liquidato con atto EL 23.12.2013 per Notaio V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro ELle Imprese avvenuta in data 8.1.2014», sicché hanno chiesto fissarsi «una nuova udienza per la prosecuzione EL giudizio». In prossimità ELl’adunanza camerale ELl’8 marzo 2024, IO AN NA ha depositato altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., eccependo la inammissibilità ELl’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione ELla disposta integrazione EL contraddittorio nei confronti dei soci EL disciolto Consorzio Citytech coop. a r.l. 3.3. Con ulteriore ordinanza interlocutoria ELl’8/25 marzo 2024, n. 7998, questa Corte, ritenuto che «Il ricorso in esame pone all’attenzione EL Collegio alcune questioni di carattere pregiudiziale e, ove superate queste ultime, di merito, in ordine alle quali, consideratane la peculiarità, si rivela opportuno sentire le parti ed acquisire la requisitoria ELla Procura Generale. 6 In particolare, occorre approfondire i seguenti profili: a) la configurabilità, o meno, in relazione all’azione ex art. 2393-bis cod. civ., come concretamente proposta dalle società attrici con la citazione introduttiva EL giudizio, ELla legittimazione di queste ultime, al fine di valutare pure se tra esse sia ipotizzabile, o non, una situazione di litisconsorzio necessario, eventualmente anche solo di carattere processuale (tenuto conto EL complessivo tenore letterale ELla menzionata norma codicistica), tale da giustificare la integrazione EL contraddittorio come disposta dall’ordinanza interlocutoria n. 16417 EL 2023; b) le concrete conseguenze, ove confermata la necessità ELl’adempimento di cui alla suddetta ordinanza, di quanto rimarcato nella “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” EL 7 settembre 2023, con cui le società attrici, dopo aver evidenziato che il Consorzio Citytech coop. a r.l. “è stato sciolto e liquidato con atto EL 23.12.2013 per Notaio V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro ELle Imprese avvenuta in data 8.1.2014”, hanno chiesto fissarsi “una nuova udienza per la prosecuzione EL giudizio”. Occorre, dunque, interrogarsi sull’applicabilità, o meno, nella specie, dei principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 EL 2013, per l’ipotesi di cancellazione di una società dal Registro ELle imprese, con conseguente sua estinzione, evento, questo, verificatosi, nella vicenda de qua, ancor prima ELla instaurazione EL giudizio di appello in cui, peraltro, Consorzio Citytech coop. a r.l. è rimasto contumace. È intuitivo, inoltre, che l’esito di una siffatta indagine si ripercuote su quello ELla eccezione, sollevata dal NA nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 23 febbraio 2024, di inammissibilità ELl’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione ELla disposta integrazione EL contraddittorio nei confronti dei soci EL disciolto Consorzio Citytech coop. a r.l.; c) la integrità, o non, già in sede di appello, EL contraddittorio, non emergendo dagli atti, almeno prima facie, l’avvenuta citazione, in quel grado, anche di NI SO (non pure di UI UT, nei cui confronti l’azione 7 era stata medio tempore rinunciata. Cfr. pag. 4 ELla sentenza oggi impugnata). Si tratta di uno dei componenti EL consiglio di amministrazione nei confronti dei quali è stata originariamente intrapresa l’odierna azione di responsabilità da parte ELle società socie EL Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, per diverse condotte illegittime e causative di danni, poste in essere collettivamente e singolarmente dai diversi componenti EL consiglio predetto. Occorre, dunque, valutare se si tratti, o meno, di cause dipendenti, che prevedono il litisconsorzio necessario processuale, essendosi al cospetto di una ipotesi di cd. “litisconsorzio unitario”, situazione, quest’ultima, che, in generale, è configurabile allorché si è al di fuori dei casi di cui all’art. 102 cod. proc. civ., nei quali più parti devono agire o essere convenute nello stesso processo e rendersi destinatarie di una medesima pronuncia, e, non di meno, in un giudizio che già vede presenti più soggetti, ricorre la necessità che le parti siano trattate “in condizioni di parità” e la causa sia decisa in maniera uniforme per tutte;
d) la possibilità, o non, stante la previsione di cui all’art. 2608 cod. civ., di esperire anche l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis cod. civ. nei confronti ELl’organo amministrativo di un consorzio;
e) gli effetti ELl’avvenuta formulazione da parte ELle originarie attrici, sebbene in via gradata, ELla domanda ex art. 2608 cod. civ. di cui si rinviene menzione nelle conclusioni non già nella citazione introduttiva EL giudizio ma ELl’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 EL d.lgs. n. 5 EL 2003 (abrogato dalla legge n. 69 EL 2009, ma qui applicabile ratione temporis). Per tali ragioni, dunque, va disposta la rimessione ELla causa alla pubblica udienza di questa sezione», ha disposto in conformità e rinviato la causa nuovo ruolo. 3.4. Successivamente è stata fissata l’odierna pubblica udienza, in prossimità ELla quale sono state depositate memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 8 1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Violazione e/o falsa applicazione ELl’art. 2608 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Le ricorrenti deducono, innanzitutto, di avere agito ai sensi ELl'articolo 2393-bis cod. civ. ma anche, in subordine, per le medesime causali, ex art. 2608 cod. civ. Affermano, poi, che quest’ultima disposizione, diversamente da quanto opinato da Cass. n. 13465 EL 2010, posta dalla corte aquilana a fondamento ELla propria decisione, non esclude qualsivoglia azione sociale da parte EL consorzio. Osservano, infatti, che: i) «Anzitutto, il testo ELl’articolo si rivela scarsamente profittevole perché non è in grado di offrire una soluzione univoca alla questione in esame. Difatti, il riferimento in esso contenuto alle “norme sul mandato” non appare affatto risolutivo in relazione alla questione che occupa, essendo pacifica la tesi che ne esclude un valore definitorio volto a qualificare come mandato il rapporto che lega i singoli consorziati agli organi consortili, dovendosi piuttosto intendere tale riferimento come rinvio alla disciplina di detto contratto ai soli fini ELla precisazione degli obblighi incombenti sugli amministratori, similmente a quanto si riteneva con riguardo al 2392 c.c. nella formulazione ante riforma»; ii) «[…] qualificare come mandato il rapporto che lega gli amministratori al consorzio è senz’altro riduttivo per definire l’attività degli amministratori, attività che, soprattutto nei consorzi con attività esterna - quale quello che occupa […] - lungi dal sostanziarsi nel compimento di singoli atti giuridici (compito istituzionale EL mandatario) implica una vera e propria attività economica di amministrazione lato sensu ELl’impresa. Senza considerare, poi, che la legge sottopone gli amministratori dei consorzi a sanzioni penali e amministrative (v. artt. 2621 e seg. c.c.: ipotesi di falso in bilancio, omesso deposito ELla prescritta situazione patrimoniale), sanzioni difficilmente comprensibili per una mera attività di mandato»; iii) «Lo stesso dato testuale ELl’art. 2608 c.c., sebbene faccia espresso riferimento ad una responsabilità degli amministratori verso i consorziati, non consente, comunque, di escludere tout court il rilievo di una responsabilità degli stessi verso il consorzio e, quindi, la possibilità ELl’esercizio da parte di quest’ultimo di 9 un’azione sociale in presenza di un danno al patrimonio sociale», atteso che «il richiamo dei “consorziati”, quali soggetti rispetto ai quali gli organi preposti al consorzio sono responsabili EL loro operato, se, da un lato, depone nel senso ELla legittimazione (anche) EL singolo consorziato all’esperimento ELl’azione di responsabilità, dall’altro lato ben potrebbe essere interpretato come non preclusivo di un’azione di responsabilità esercitata dallo stesso consorzio previa conforme ELibera da parte dei consorziati»; iv) «Alle argomentazioni che si fondano sull’analisi EL dato letterale ELla norma di cui all’art. 2608 c.c., si aggiungono quelle di carattere storico-sistematico», essendo stato evidenziato, «ad esempio, che la formulazione EL testo ELl’art. 2608 c.c. è rimasta identica anche a seguito ELla riforma introdotta dalla L. n. 377/1976, riforma con cui è stata ampliata la nozione di consorzio: da un lato, con la novella EL 2602 c.c. si è ricondotta la cooperazione fra imprese alla causa tipica EL contratto in aggiunta alla tradizionale funzione anticoncorrenziale, dall’altro, con la modifica ELl’art. 2615 c.c. si è accentuata l’autonomia patrimoniale dei consorzi». In tale contesto, «appare difficile escludere la possibilità che gli amministratori siano chiamati a rispondere nei confronti EL consorzio per quanto attiene la gestione consortile sulla base EL solo disposto ELl’art. 2608 c.c., perché pensato dal Legislatore ante riforma con prevalente riguardo ai consorzi con attività anticoncorrenziale, nei quali centrale era solo il “momento obbligatorio EL patto anticonsortile ed in relazione ai quali la (eventuale) costituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi aveva un carattere meramente strumentale rispetto alla primaria esigenza di controllare il rispetto da parte dei consorziati ELle obbligazioni assunte con il patto consortile. […]. Non mancandosi, altresì, di rilevare che la facoltà per il consorzio, quale ente autonomo, di esercitare, quando si tratti di far valere un danno subito dal patrimonio comune, l’azione sociale di responsabilità previa ELiberazione ELl’assemblea dei consorziati discenderebbe già solo dalla regola comune di ogni organizzazione di carattere associativo di cui all’art. 22 c.c.». 10 2. Ritiene il Collegio che, al fine di assicurare una maggiore chiarezza di questa motivazione, sia opportuno procedere, innanzitutto, allo scrutinio ELle questioni di carattere pregiudiziale evidenziate nell’ordinanza interlocutoria n. 7998 EL 2024, seguendone l’ordine ivi descritto, posticipando, rispetto ad esse ed ove ancora necessario, l’esame EL merito EL formulato motivo di ricorso. 3. Orbene, l’ordinanza suddetta ha posto, in primis, il quesito concernente «la configurabilità, o meno, in relazione all’azione ex art. 2393- bis cod. civ., come concretamente proposta dalle società attrici con la citazione introduttiva EL giudizio, ELla legittimazione di queste ultime, al fine di valutare pure se tra esse sia ipotizzabile, o non, una situazione di litisconsorzio necessario, eventualmente anche solo di carattere processuale (tenuto conto EL complessivo tenore letterale ELla menzionata norma codicistica), tale da giustificare la integrazione EL contraddittorio come disposta dall’ordinanza interlocutoria n. 16417 EL 2023». Ad un tale interrogativo il Collegio ritiene di dover dare risposta negativa. 3.1. Invero, come condivisibilmente osservato anche dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, l’azione di responsabilità promossa ai sensi ELl’art. 2393-bis cod. civ. (a tenore EL quale, giova ricordarlo, “L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto EL capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato EL capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo EL capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona EL presidente EL collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza EL capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio ELl'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento ELla domanda, la società rimborsa agli attori le spese EL giudizio e quelle sopportate 11 nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito ELla loro escussione. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla;
ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio ELla società. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma ELl'articolo precedente”) nei confronti degli amministratori ELla società è finalizzata alla tutela EL patrimonio sociale, sotto il profilo ELla conservazione ELl’integrità EL capitale sociale, e, proprio per questo, ha natura latamente surrogatoria, atteso che, tramite questo strumento, i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento EL patrimonio ELl’ente o a ripristinare l’integrità patrimoniale ELla società, intaccata da un comportamento negligente dei singoli amministratori. In senso ancora più ampio, può dirsi che l’azione suddetta rappresenta un’ipotesi, tipicamente prevista, di sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ. (come testimonia anche il fatto che la società stessa deve essere chiamata in giudizio, essendone litisconsorte necessaria), nella misura in cui viene consentito ai soci che rappresentino una determinata quota EL capitale sociale di far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui (il risarcimento EL danno eventualmente patito dalla società per condotte illegittime dei propri amministratori). Per tali ragioni, dunque, l’esercizio ELl’azione di cui all’art. 2393-bis cod. civ. non può essere utilizzata al di fuori ELla specifica ipotesi prevista dalla legge (le fattispecie di sostituzione processuale, infatti, sono tipiche, come agevolmente emerge dal disposto ELl’art. 81 cod. proc. civ.); né la stessa dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario dal lato attivo o passivo EL rapporto, potendo essere indifferentemente proposta nei confronti di specifici amministratori e/o da parte di soggetti che rappresentano una quota minima EL capitale sociale versato. Tutt’al più, essa può determinare una situazione di litisconsorzio cd. unitario o processuale, fenomeno che si verifica allorquando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba 12 persistere anche in sede di appello per evitare il formarsi di giudicati contrastanti (cfr., in motivazione, Cass. n. 31339 EL 2021). 3.2. L’azione di cui all’art. 2608 cod. civ. (secondo cui “La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato”), invece, tutela l’interesse di ciascun imprenditore consorziato alla preservazione EL patrimonio consortile comune attuato mediante la costituzione EL fondo consortile (art. 2614 cod. civ.) e, quindi, sulla base EL proprio conferimento. Questa azione, dunque, non presenta una finalità surrogatoria ma è volta alla tutela ELla posizione specifica EL singolo consorziato rispetto ai propri conferimenti. Le due azioni fin qui descritte, pertanto, non sono sovrapponibili, vertendo la prima (quella ex art. 2393-bis cod. civ.) al ripristino EL patrimonio ELl’ente, la seconda (quella ex art. 2608 cod. civ.) a quello dei singoli consorziati. Entrambe, tuttavia, possono essere proposte verso uno o più amministratori, i quali, in quanto solidalmente obbligati verso il soggetto agente nei loro confronti, sarebbero litisconsorti facoltativi, salvo il configurarsi tra gli stessi di una situazione di litisconsorzio cd. unitario o processuale ove ne ricorrano i presupposti di cui si è detto in precedenza. 3.3. Merita di essere rimarcato, poi, che: i) nell’odierna vicenda, e sempre in relazione all’azione come inizialmente e concretamente esperita dalle originarie attrici, specificamente, ex art. 2393-bis cod. civ. (cfr. il loro atto di citazione introduttivo EL giudizio di primo grado in cui hanno richiesto la condanna dei «convenuti, in solido, a risarcire i danni prodotti al patrimonio EL Consorzio PSTd’A», sigla di Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo. Ndr), mai si è discusso tra le parti EL fatto che le stesse raggiungessero la percentuale minima di capitale prevista dalla citata norma: ciò, EL resto, discende dal chiaro rilievo che il consorzio è un istituto diverso rispetto alla società per struttura, finalità e base economico-finanziaria, ed in relazione al quale non esiste un capitale sociale (come per le società per azioni, all’interno ELla cui disciplina è inserita quella disposizione), bensì unicamente un fondo consortile (art. 2614 cod. civ., riferito, peraltro, ai consorzi con rilevanza 13 esterna), EL tutto diverso, rispetto al primo, per formazione e funzione. Tanto testimonia ulteriormente, ove ancora ce ne fosse bisogno, l’inconfigurabilità di un’azione ex art. 2393-bis cod. civ. promuovibile dai singoli consorziati per i danni derivati al consorzio (e non ai primi) da condotte illegittime dei preposti ad esso;
ii) la già spiegata natura latamente surrogatoria ELl’azione suddetta, inoltre, postulerebbe, logicamente, l’esperibilità, da parte EL Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo di cui – la circostanza è rimasta sempre incontroversa – le attrici erano componenti al momento ELl’instaurazione di questo processo, ELl’azione di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. Di questo ulteriore tema, tuttavia, non è più possibile occuparsi in questa sede, posto che il Consorzio predetto, benché intervenuto in giudizio facendo proprie le domande ELle originarie attrici, non ha proposto impugnazione incidentale avverso la decisione di primo grado che, dopo aver accolto la domanda di queste ultime ex art. 2393-bis cod. civ., ha espressamente rigettato “ogni altra domanda” (nemmeno risulta, peraltro, una mera riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., – che sarebbe stata comunque insufficiente, stante la pronuncia reiettiva espressa suddetta - di tali domande nella sua comparsa di costituzione in appello). Altrettanto è a dirsi pure quanto alle domande subordinate tutte formulate dalle attrici (tra cui anche quella ex artt. 2608 e/o 1710 cod. civ. per i danni da ciascuna di esse subiti per effetto ELle denunciate condotte EL D’ZI e EL NA) nella memoria ex art. 6 EL d.lgs. n. 5 EL 2003. Su questo aspetto, comunque, si tornerà più avanti, esaminandosi il corrispondente quesito posto dall’ordinanza interlocutoria n. 7998 EL 2024. 3.4. Per concludere sul profilo in esame, allora, dalle argomentazioni fin qui esposte deriva, da un lato, la non sovrapponibilità tra l’azione ex art. 2393-bis cod. civ., concretamente esperita originariamente dalle attrici con la citazione EL giudizio di primo grado, con quella ex art. 2608 cod. civ. e, dall’altro, l’inconfigurabilità, tra le attrici medesime, di una situazione di litisconsorzio necessario dal lato attivo, sicché, diversamente da quanto opinato dall’ordinanza interlocutoria n. 16417 EL 2013, non vi era la 14 necessità di integrare il contraddittorio, neppure sotto il profilo processuale, nei confronti EL Consorzio Citytech coop. a r. l., rispetto alla quale l’assenza di ricorso in cassazione a seguito ELla soccombenza in appello può ragionevolmente interpretarsi – in astratto – come acquiescenza rispetto alla soccombenza medesima e come rinuncia alla pretesa. Ciò ancor più alla luce di quanto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 EL 2013 ed in considerazione ELla circostanza fattuale (dedotta e documentata dalle odierne ricorrenti) per cui quella società consortile è stata liquidata dai soci in pendenza di giudizio nella quale la stessa si professava creditrice di somme verso gli amministratori. Conseguentemente, non risultando dovuta la disposta integrazione EL contraddittorio ordinata, nei confronti EL Consorzio Citytech coop. a r.l. (già attrice in primo grado), dall’ordinanza interlocutoria n. 16417/2023, la sua inosservanza da parte ELle odierne ricorrenti non può comportare l’inammissibilità ELla presente loro impugnazione, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., come invece richiesto dai controricorrenti. IU la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, infatti, «L'ordine di integrazione EL contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è privo di effetti, sicché la mancata ottemperanza allo stesso, essendo irrilevante, non determina l'inammissibilità ELl'impugnazione» (cfr., in termini, Cass. n. 2593 EL 2006; in senso sostanzialmente conforme, vedasi anche la successiva Cass. n. 7862 EL 2008). Peraltro, in ragione ELlo specifico e documentato motivo per cui le medesime ricorrenti non hanno proceduto alla integrazione EL contraddittorio suddetta, comunque si sarebbe dovuto tenere conto EL principio sancito da Cass. n. 2551 EL 2019, a tenore ELla quale, «In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione EL contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione ELl'intervenuta estinzione ELla società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile». 15 4. Il secondo quesito posto dall’ordinanza interlocutoria n. 7998 EL 2024, riguarda «le concrete conseguenze, ove confermata la necessità ELl’adempimento di cui alla suddetta ordinanza, di quanto rimarcato nella “Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza” EL 7 settembre 2023, con cui le società attrici, dopo aver evidenziato che il Consorzio Citytech coop. a r.l. “è stato sciolto e liquidato con atto EL 23.12.2013 per Notaio V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro ELle Imprese avvenuta in data 8.1.2014”, hanno chiesto fissarsi “una nuova udienza per la prosecuzione EL giudizio”. Occorre, dunque, interrogarsi sull’applicabilità, o meno, nella specie, dei principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 EL 2013, per l’ipotesi di cancellazione di una società dal Registro ELle imprese, con conseguente sua estinzione, evento, questo, verificatosi, nella vicenda de qua, ancor prima ELla instaurazione EL giudizio di appello in cui, peraltro, Consorzio Citytech coop. a r.l. è rimasto contumace. È intuitivo, inoltre, che l’esito di una siffatta indagine si ripercuote su quello ELla eccezione, sollevata dal NA nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 23 febbraio 2024, di inammissibilità ELl’avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione ELla disposta integrazione EL contraddittorio nei confronti dei soci EL disciolto Consorzio Citytech coop. a r.l.». 4.1. Orbene, le esaustive considerazioni già esposte nei precedenti §§ da 3.1. a 3.4. consentono agevolmente di ritenere superato il problema ELle conseguenze ELla mancata integrazione EL contraddittorio, in questo giudizio di legittimità, nei confronti EL Consorzio Citytech coop. a r.l., su cui, dunque, non occorre dilungarsi oltre. 4.2. Non sussiste, invece, con riguardo alla medesima società consortile da ultimo indicata, la sua mancata partecipazione al precedente grado di appello, sicché la corrispondente questione sollevata dalle odierne ricorrenti nella loro memoria ex art. 378 cod. proc. civ. EL 4 aprile 2025 (cfr. pag. 2- 3) non merita seguito. 16 Invero, emerge dagli atti di causa che il Consorzio Citytech coop. a r.l. è stato sciolto e liquidato con atto EL 23 dicembre 2013 per Notaio V. Galeota, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro ELle Imprese avvenuta in data 8 gennaio 2014 (cfr. la documentazione allegata alla memoria ELle ricorrenti EL 7 settembre 2023) e sua estinzione: evento, questo, verificatosi ancor prima ELla instaurazione EL giudizio di appello in cui Consorzio Citytech coop. a r.l. è rimasta contumace. Quest’ultima, tuttavia, era stata ivi ritualmente citata mediante la notificazione dei corrispondenti gravami EL NA e EL D’ZI effettuata presso il suo difensore costituito in primo grado (come tale, dunque, munito di regolare procura ad litem almeno per quel grado), il quale doveva considerarsi pienamente legittimato a ricevere tali notificazioni alla stregua dei principi tutti sanciti da Cass., SU, n. 15295 EL 2014, secondo cui: «L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità ELla parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola ELl'ultrattività EL mandato alla lite, in ragione ELla quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica ELla parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva EL rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione EL rapporto a seguito ELla proposizione ELl'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi ELla parte defunta o il rappresentante legale ELla parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi EL processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 ELla legge n. 69 EL 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi EL quarto 17 comma ELl'art. 300 c.p.c. Ne deriva che: a) la notificazione ELla sentenza fatta a detto procuratore, a norma ELl'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti ELla parte deceduta o EL rappresentante legale ELla parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi EL processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione EL ricorso per cassazione, per la proposizione EL quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza ELla parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito EL processo ancora in vita e capace;
c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi EL primo comma ELl'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza ELl'evento». La medesima pronuncia, inoltre, espressamente chiarisce in motivazione, tra l’altro (cfr. pag. contrassegnata dal n. 24), che il decesso o la perdita ELla capacità ELla parte non pregiudicano «alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio EL procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto EL contraddittorio. Di qui il potere EL difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi ELl'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio ELl'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza EL procuratore, sul quale graverà, se mai, l'onere (tenuto conto ELla personale responsabilità di cui si faceva cenno) di dare notizia ELl'esistenza e pendenza EL processo ai legittimati alla prosecuzione EL giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo. L'unico, vero limite, invece, che il procuratore ELla parte può incontrare nell'esercizio EL potere discrezionale di proseguire il processo successivamente all'evento interruttivo è quello EL grado di giudizio, in pendenza EL quale si è verificato l'accadimento. In altre parole, allorché, la parte abbia conferito procura ad litem per il solo giudizio di primo grado, il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica ELla sentenza o 18 ELl'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai né notificare validamente la sentenza né, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame. Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio». 5. Il terzo quesito posto dall’ordinanza interlocutoria n. 7998 EL 2024, concerne «la integrità, o non, già in sede di appello, EL contraddittorio, non emergendo dagli atti, almeno prima facie, l’avvenuta citazione, in quel grado, anche di NI SO (non pure di UI UT, nei cui confronti l’azione era stata medio tempore rinunciata. Cfr. pag. 4 ELla sentenza oggi impugnata). Si tratta di uno dei componenti EL consiglio di amministrazione nei confronti dei quali è stata originariamente intrapresa l’odierna azione di responsabilità da parte ELle società socie EL Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, per diverse condotte illegittime e causative di danni, poste in essere collettivamente e singolarmente dai diversi componenti EL consiglio predetto. Occorre, dunque, valutare se si tratti, o meno, di cause dipendenti, che prevedono il litisconsorzio necessario processuale, essendosi al cospetto di una ipotesi di cd. “litisconsorzio unitario”, situazione, quest’ultima, che, in generale, è configurabile allorché si è al di fuori dei casi di cui all’art. 102 cod. proc. civ., nei quali più parti devono agire o essere convenute nello stesso processo e rendersi destinatarie di una medesima pronuncia, e, non di meno, in un giudizio che già vede presenti più soggetti, ricorre la necessità che le parti siano trattate “in condizioni di parità” e la causa sia decisa in maniera uniforme per tutte». 5.1. Il corrispondente problema, tuttavia, deve intendersi definitivamente superato, avendo il NA ed il SI pienamente documentato di aver notificato i loro rispettivi gravami (anche) al SO, in data 28 luglio 2014, presso i suoi difensori costituiti in primo grado. 6. Il quarto tema su cui ha sollecitato l’attenzione l’ordinanza interlocutoria n. 7998 EL 2024, riguarda «la possibilità, o non, stante la previsione di cui all’art. 2608 cod. civ., di esperire anche l’azione sociale di 19 responsabilità ex art. 2393-bis cod. civ. nei confronti ELl’organo amministrativo di un consorzio». 6.1. Orbene, le esaustive considerazioni già esposte nei precedenti §§ da 3.1. a 3.4. di questa motivazione, da ritenersi qui riprodotte per quanto di concreto interesse, consentono agevolmente di rispondere negativamente al quesito suddetto. 6.2. Resta qui da aggiungere che il ragionamento seguito dalle ricorrenti a sostegno ELla loro odierna impugnazione muove dal presupposto secondo cui, per essere ammissibile l’azione sociale ex 2393-bis cod. civ. da parte dei consorziati di minoranza, deve dimostrarsi che può essere esercitata l’azione di responsabilità EL consorzio contro i propri amministratori. Tuttavia, malgrado l’impegno profuso su quest’ultimo punto, il loro intendimento non persuade. Esso, infatti, si risolve, essenzialmente, nell’assunto che l’art. 2608 cod. civ. non è di ostacolo all’ammissibilità di un’azione EL consorzio nei confronti dei propri amministratori in quanto “la definizione come mandato (de)l rapporto che lega gli amministratori al consorzio è senz’altro riduttivo per definire l’attività degli amministratori, attività che, soprattutto nei consorzi con attività esterna…, lungi dal sostanziarsi nel compimento di singoli atti giuridici (compito istituzionale EL mandatario) implica una vera e propria attività economica di amministrazione lato sensu ELl’impresa”. Di qui, soprattutto dopo la riforma ELl’art. 2516 cod. civ., non può essere esclusa l’esperibilità di un’azione di responsabilità EL consorzio nei confronti ELl’organo amministrativo, come previsto anche per le associazioni ex art. 22 cod. civ. Questa tesi, però, non convince. Invero, le ricorrenti invocano, sostanzialmente, l’applicazione in via analogica degli artt. 2393 e 2393-bis cod. civ. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è ravvisabile alcuna lacuna normativa in tema di responsabilità dei preposti al consorzio: l’art. 2608 cod. civ. prevede, infatti, che gli stessi rispondono ai sensi ELle norme sul mandato nei confronti dei consorziati. 20 Mancando una lacuna normativa, dunque, è escluso che si possa – come, invece, preteso dalle ricorrenti - far ricorso all’analogia per applicare l’art. 2393 cod. civ. o l’art. 22 cod. civ. ai consorzi. Peraltro, l’azione di cui all’art. 2608 cod. civ. si presenta, sotto alcuni punti di vista, più efficace e tempestiva di quella prevista, in ambito di s.p.a., dall’art. 2393-bis c.c., potendo essere promossa, differentemente da quest’ultima, dal singolo consorziato in ogni momento. Nemmeno può darsi seguito all’affermazione ELle ricorrenti secondo la quale l’attività degli amministratori non può essere ricondotta al mandato, pur essendo richiamato dagli artt. 2608 e 2609 cod. civ. Secondo questa Corte, infatti, “la disciplina privatistica dei consorzi, applicabile anche al … ed ai suoi consorziati, in quanto non esclusa dalla legge istitutiva né limitata dalle previsioni statutarie, prevede all'art. 2608 c.c., che la responsabilità degli organi "preposti al Consorzio" sia regolata dalle norme EL mandato, così evidenziandone il vincolo contrattuale e la natura ed il contenuto degli obblighi civilistici che avvincono tali organi. Gli organi EL consorzio sono tenuti a realizzare gli scopi EL consorzio in qualità di mandatari (art. 2609 c.c., comma 2) e la loro attività esterna impegna il consorzio ed i consorziati senza che, per questi ultimi, sia necessaria la spendita EL nome (art. 2615 c.c., comma 2; Cass. 6569 EL 2020). All'interno di questa modulazione ELle regole EL mandato rientra la responsabilità degli organi di gestione e di controllo EL consorzio per la malagestio” (cfr. Cass., SU, n. 781 EL 2021). In definitiva, l’art. 2608 cod. civ. costituisce impedimento insuperabile all’azione EL consorzio contro i suoi amministratori per la violazione ELle norme sul mandato, in quanto il legislatore affida esclusivamente ai consorziati il potere agire nei confronti di questi ultimi. A detta conclusione, EL resto, è già pervenuta la qui condivisa pronuncia resa da Cass. n. 13465 EL 2010, che ha stabilito che “non è postulabile un'azione di responsabilità esercitabile dal consorzio medesimo nei confronti dei propri amministratori, i 21 quali rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati (art. 2608, cit.)”. Fermo, dunque, l’insuperabile ostacolo costituito dall’art. 2608 cod. civ., non può sottacersi che, in ogni caso, pure volendo considerare la struttura associativa, l’autonomia patrimoniale e l’eventuale svolgimento di un’attività con i terzi EL consorzio è palese che la carenza di personalità giuridica, l’inesistenza di una disciplina EL capitale sociale (mentre nella s.p.a. il capitale, quale valore fisso, è il parametro di riferimento per il valore ELle azioni, per la riportabilità a nuovo esercizio ELle perdite, per la liquidazione…), la partecipazione suddivisa in quote (anziché azioni, anche di diverse categorie), la necessaria qualifica di imprenditore EL consorziato e l’interesse allo svolgimento in comune di fasi ELl’impresa (l’azionista non ha interesse alla gestione, ma è sostanzialmente un investitore), l’inesistenza di una organizzazione consortile normativamente predeterminata (per le s.p.a. è previsto il cd. sistema classico, quello dualistico e quello monistico), la possibilità di ricorrere al mercato di rischio, sono solo alcune ELle marcatissime differenze che precludono qualsivoglia applicabilità, in via analogica, ELl’art. 2393 cod. civ. alla odierna fattispecie. Pertanto, privo di fondamento si rivela l’assunto ELle ricorrenti secondo cui, se fosse riconosciuta l’esperibilità di un’azione di responsabilità EL consorzio nei confronti dei preposti, verrebbe riconosciuta automaticamente la legittimazione ELle ricorrenti all’azione ex art. 2393-bis cod. civ., effettivamente proposta. 7. Il quinto tema posto dall’ordinanza interlocutoria n. 7998 EL 2024 intende approfondire gli effetti «ELl’avvenuta formulazione da parte ELle originarie attrici, sebbene in via gradata, ELla domanda ex art. 2608 c.c., di cui si rinviene menzione nelle conclusioni, non già nella citazione introduttiva EL giudizio, ma nell’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 EL d.lgs. n. 5 EL 2003». 7.1 Con riguardo a tale profilo, rileva il Collegio che, come si è già anticipato nel precedente § 3.3. di questa motivazione, le originarie attrici, 22 già nella loro memoria ex art. 6 EL d.lgs. n. 5 EL 2003 (non già, dunque, per la prima volta, nell’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 EL medesimo d.lgs., come riferito nella citata interlocutoria), formularono alcune domande subordinate, tra cui anche quelle ex artt. 2608 e/o 1710 cod. civ. per i danni da ciascuna di esse subiti per effetto ELle denunciate condotte EL D’ZI e EL NA. A sua volta il Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo (di cui le stesse attrici erano componenti), intervenendo nel corso EL giudizio di primo grado, aveva fatto proprie le domande le domande ELle attrici (come si legge a pag. 4 ELla sentenza oggi impugnata). Tanto premesso, deve rilevarsi che né queste ultime, né il Consorzio predetto, hanno proposto impugnazione incidentale avverso la decisione di primo grado che, dopo aver accolto la domanda ELle prime ex art. 2393-bis cod. civ., ha espressamente rigettato “ogni altra domanda”. Nemmeno risulta, peraltro, una mera riproposizione, da parte dei medesi soggetti, ex art. 346 cod. proc. civ., – che sarebbe stata comunque insufficiente, stante la pronuncia reiettiva espressa suddetta - di tali domande con l’atto di costituzione in appello. Affatto correttamente, quindi, la corte territoriale non ha preso in considerazione alcuna domanda ex artt. 2608 e/o 1710 cod. civ. (ELle originarie attrici e fatte proprie dal Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo), perché, in realtà, mai entrate a far parte EL thema decidendum EL giudizio di secondo grado, essendosi sulle stesse formato il giudicato interno in ragione ELla descritta condotta processuale ELle parti ivi appellate. Ne è conferma, EL resto, il fatto che, in questa sede, le ricorrenti hanno impugnato la sentenza ELla corte distrettuale, per violazione ELl’art. 2608 cod. civ., non con riferimento all’omessa pronuncia sulla domanda formulata a tale titolo, ma perché detta norma è stata considerata impedimento insuperabile al riconoscimento ELla legittimazione attiva ELle società consorziate all’esperibilità ELl’azione “sociale” di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti degli amministratori EL consorzio. 23 8. Alla stregua ELle considerazioni tutte fin qui svolte, dunque, l’odierno ricorso di Impiantistica Innovativa s.r.l., Omnia Res s.r.l. e Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo s.r.l. deve essere respinto, potendosi procedere alla integrale compensazione tra le parti ELle spese di questo giudizio di legittimità, in ragione ELla pluralità e complessità ELle questioni, anche processuali, affrontate. 8.1. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 EL 2014; Cass., S.U., n. 24245 EL 2015; Cass., S.U., n. 15279 EL 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 EL 2020 – che, stante il tenore ELla pronuncia adottata, sussistono, ai sensi ELl'art. 13, comma 1-quater, EL d.P.R. n. 115 EL 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte ELle medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto EL contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di Impiantistica Innovativa s.r.l., Omnia Res s.r.l. e Parco Scientifico e Tecnologico ELl’Abruzzo s.r.l. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, EL d.P.R. n. 115 EL 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, ELla legge n. 228 EL 2012, dà atto ELla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera ELle menzionate ricorrenti, in solido tra loro, ELl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis ELlo stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Prima sezione civile ELla Corte Suprema di cassazione, il 17 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente 24 Eduardo Campese AU Di IO