Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 12949
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Sentenza 14 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 17 aprile 2025, con numero di registro generale 33394/2019. Le parti ricorrenti, costituite da tre società, hanno proposto un'azione di responsabilità ex art. 2393-bis c.c. nei confronti di alcuni amministratori del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico, chiedendo la condanna al risarcimento di danni per condotte ritenute dannose per il patrimonio consortile. I convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, sostenendo che l'azione di responsabilità non potesse essere esercitata dal consorzio stesso, ma solo dai singoli consorziati.

La Corte ha accolto le eccezioni dei convenuti, dichiarando inammissibile la domanda delle ricorrenti. Ha argomentato che, secondo l'art. 2608 c.c., la responsabilità degli amministratori verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato, escludendo la possibilità di un'azione sociale di responsabilità da parte del consorzio stesso. La Corte ha ribadito che l'azione ex art. 2393-bis c.c. è finalizzata alla tutela del patrimonio sociale e non può essere utilizzata in contesti diversi da quelli previsti dalla legge. Pertanto, la legittimazione attiva delle ricorrenti è stata ritenuta insufficiente, portando al rigetto del ricorso e alla compensazione delle spese legali.

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Massime1

La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 12949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12949
    Data del deposito : 14 maggio 2025

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