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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL GH Presidente relatrice
AN AL GI
ND AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4136/2022, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUARNERI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. TAIOLA CRISTIANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 18.12.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Per_ 2) I figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) vengono affidati congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e residenza presso la madre.
3) Le modalità di frequentazione sono le seguenti: - fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola- due volte a settimana con Per_ pernottamento (martedì e giovedì) sino all'accompagnamento di e a scuola il giorno Per_1 successivo;
- due volte a pranzo, indicativamente il lunedì e il venerdì; - durante il periodo estivo, due settimane anche non continuative con ciascun genitore;
- sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando annualmente i periodi, e tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
I genitori potranno modificare giorni e orari anche telefonicamente nel rispetto degli impegni scolastici dei figli ma non la quantità dei tempi.
4) La casa familiare sita in Concesio, Via Pontara 52, rimane assegnata alla madre essendo, peraltro, di proprietà dei genitori di lei. Per_
5) MANTENIMENTO DIRETTO: Il sig. provvede al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 mediante prestazioni dirette durante i periodi di permanenza presso di lui. Tale modalità di adempimento dell'obbligazione alimentare è riconosciuta dalle parti come idonea a garantire il pieno soddisfacimento dei bisogni dei figli e l'effetto della stessa decorre dal 31 ottobre 2025.
6) RICONOSCIMENTO DEL CREDITO PATRIMONIALE, DECURTAZIONE CONDIZIONALE,
PENALE CUMULATIVA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: La sig.ra Controparte_1 riconosce di essere debitrice nei confronti del sig. della somma complessiva di € Parte_1
29.000,00 (ventinovemila/00), derivante dalla composizione transattiva delle controversie patrimoniali sorte tra i coniugi per corresponsioni passate e arretrati. Il sig. riconosce alla Pt_1 sig.ra una decurtazione automatica di € 300,00 mensili dal predetto credito di € 29.000,00, CP_1
a condizione che la sig.ra non richieda modifiche delle condizioni di separazione mediante CP_1 ricorso o altre procedure e non chieda l'inserimento di un assegno di mantenimento per i figli mantenendo le medesime condizioni nella richiesta di divorzio;
in tal caso, ovvero qualora la sig.ra dovesse richiedere l'inserimento di un assegno di mantenimento periodico per i figli o CP_1 qualsiasi altra modifica che comporti obblighi economici a carico del sig. , Parte_1 quest'ultimo sarà legittimato a richiedere il pagamento dell'intera somma di € 29.000,00, detratte le mensilità di € 300,00 effettivamente riconosciute dalla data del 31 ottobre 2025 e fino alla richiesta di modifica con effetto dal 31 ottobre 2025.
7) Il procedimento R.G. n. 7368/2022 – Tribunale di Brescia, Dott. Del Porto è già stato rimesso in istruttoria e in tale sede le parti chiederanno un rinvio al fine di verificare il rispetto del predetto accordo che verrà cristallizzato nella sentenza di separazione e poi in quella di divorzio e definizione del giudizio RG n. 4136/2022 Tribunale di Brescia, documenti che verranno ivi allegati dopo l'emissione della sentenza di separazione e poi in quella di divorzio e definizione del predetto giudizio;
all'esito della produzione della sentenza e del rispetto di quanto ivi contenuto, il procedimento R.G. n. 7368/2022 – Tribunale di Brescia (Dott. Del Porto) verrà concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo raggiunto con la sentenza di separazione e poi in quella di divorzio a spese compensate.
8) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo
d'intesa in vigore presso questo Tribunale mentre quelle ordinarie (non alimentari) restano a carico di al 100% in quanto versate direttamente dalla stessa. Controparte_1
9) L'assegno unico e gli assegni familiari saranno percepiti al 50% tra le parti.
10) Le parti si impegnano a non chiedere modifiche per i prossimi otto anni agli accordi relativi al mantenimento dei figli, fermo restando quanto previsto ai punti suddetti in caso di richiesta di inserimento di assegno di mantenimento per i figli.
11) Le parti si obbligano a presentare ricorso per divorzio decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione alle medesime condizioni concordate per la separazione e con l'ulteriore condizione che la sig.ra si obbligherà a corrispondere al sig. la Controparte_1 Parte_1 somma una tantum di € 700,00 quale rinuncia ad assegni alimentari futuri, fermo restando le ulteriori condizioni sopra indicate, compreso il riconoscimento di debito di € 29.000,00 (ventinovemila/00), derivante dalla composizione transattiva delle controversie patrimoniali sorte tra i coniugi per corresponsioni passate e arretrati e oltre la clausola di riconoscimento del credito patrimoniale e decurtazione condizionale.
12) Il presente accordo tra le parti resterà valido tra le stesse anche in caso di non omologazione in sede di separazione e/o divorzio avanti al Tribunale di Brescia e con il perfetto rispetto delle clausole in esso contenute le parti non avranno null'altro a che pretendere l'una dall'altra.
13) Spese processuali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ED (MN) in data 9.10.2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 24, parte II, serie C, anno 2011, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 6.5.2008) e (il 6.10.2012). Per_1
Le parti, dopo la prima udienza, hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e, all'udienza del
18.12.2025, celebrata in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Il GI ha, quindi, rimesso la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva di separazione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori, la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse, a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti attualmente in essere.
La causa verrà rimessa in istruttoria per la conferma in via definitiva dei provvedimenti in questa sede disposti solo in via temporanea ed urgente.
Le spese di lite verranno regolamentate in sede di sentenza definitiva di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone, in via temporanea ed urgente, quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo;
5) Spese di lite rimesse alla sentenza definitiva.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.12.2025.
La Presidente estensora
CL GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL GH Presidente relatrice
AN AL GI
ND AR GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4136/2022, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUARNERI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. TAIOLA CRISTIANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 18.12.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Per_ 2) I figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) vengono affidati congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e residenza presso la madre.
3) Le modalità di frequentazione sono le seguenti: - fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola- due volte a settimana con Per_ pernottamento (martedì e giovedì) sino all'accompagnamento di e a scuola il giorno Per_1 successivo;
- due volte a pranzo, indicativamente il lunedì e il venerdì; - durante il periodo estivo, due settimane anche non continuative con ciascun genitore;
- sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando annualmente i periodi, e tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
I genitori potranno modificare giorni e orari anche telefonicamente nel rispetto degli impegni scolastici dei figli ma non la quantità dei tempi.
4) La casa familiare sita in Concesio, Via Pontara 52, rimane assegnata alla madre essendo, peraltro, di proprietà dei genitori di lei. Per_
5) MANTENIMENTO DIRETTO: Il sig. provvede al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 mediante prestazioni dirette durante i periodi di permanenza presso di lui. Tale modalità di adempimento dell'obbligazione alimentare è riconosciuta dalle parti come idonea a garantire il pieno soddisfacimento dei bisogni dei figli e l'effetto della stessa decorre dal 31 ottobre 2025.
6) RICONOSCIMENTO DEL CREDITO PATRIMONIALE, DECURTAZIONE CONDIZIONALE,
PENALE CUMULATIVA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: La sig.ra Controparte_1 riconosce di essere debitrice nei confronti del sig. della somma complessiva di € Parte_1
29.000,00 (ventinovemila/00), derivante dalla composizione transattiva delle controversie patrimoniali sorte tra i coniugi per corresponsioni passate e arretrati. Il sig. riconosce alla Pt_1 sig.ra una decurtazione automatica di € 300,00 mensili dal predetto credito di € 29.000,00, CP_1
a condizione che la sig.ra non richieda modifiche delle condizioni di separazione mediante CP_1 ricorso o altre procedure e non chieda l'inserimento di un assegno di mantenimento per i figli mantenendo le medesime condizioni nella richiesta di divorzio;
in tal caso, ovvero qualora la sig.ra dovesse richiedere l'inserimento di un assegno di mantenimento periodico per i figli o CP_1 qualsiasi altra modifica che comporti obblighi economici a carico del sig. , Parte_1 quest'ultimo sarà legittimato a richiedere il pagamento dell'intera somma di € 29.000,00, detratte le mensilità di € 300,00 effettivamente riconosciute dalla data del 31 ottobre 2025 e fino alla richiesta di modifica con effetto dal 31 ottobre 2025.
7) Il procedimento R.G. n. 7368/2022 – Tribunale di Brescia, Dott. Del Porto è già stato rimesso in istruttoria e in tale sede le parti chiederanno un rinvio al fine di verificare il rispetto del predetto accordo che verrà cristallizzato nella sentenza di separazione e poi in quella di divorzio e definizione del giudizio RG n. 4136/2022 Tribunale di Brescia, documenti che verranno ivi allegati dopo l'emissione della sentenza di separazione e poi in quella di divorzio e definizione del predetto giudizio;
all'esito della produzione della sentenza e del rispetto di quanto ivi contenuto, il procedimento R.G. n. 7368/2022 – Tribunale di Brescia (Dott. Del Porto) verrà concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione dell'accordo raggiunto con la sentenza di separazione e poi in quella di divorzio a spese compensate.
8) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo
d'intesa in vigore presso questo Tribunale mentre quelle ordinarie (non alimentari) restano a carico di al 100% in quanto versate direttamente dalla stessa. Controparte_1
9) L'assegno unico e gli assegni familiari saranno percepiti al 50% tra le parti.
10) Le parti si impegnano a non chiedere modifiche per i prossimi otto anni agli accordi relativi al mantenimento dei figli, fermo restando quanto previsto ai punti suddetti in caso di richiesta di inserimento di assegno di mantenimento per i figli.
11) Le parti si obbligano a presentare ricorso per divorzio decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione alle medesime condizioni concordate per la separazione e con l'ulteriore condizione che la sig.ra si obbligherà a corrispondere al sig. la Controparte_1 Parte_1 somma una tantum di € 700,00 quale rinuncia ad assegni alimentari futuri, fermo restando le ulteriori condizioni sopra indicate, compreso il riconoscimento di debito di € 29.000,00 (ventinovemila/00), derivante dalla composizione transattiva delle controversie patrimoniali sorte tra i coniugi per corresponsioni passate e arretrati e oltre la clausola di riconoscimento del credito patrimoniale e decurtazione condizionale.
12) Il presente accordo tra le parti resterà valido tra le stesse anche in caso di non omologazione in sede di separazione e/o divorzio avanti al Tribunale di Brescia e con il perfetto rispetto delle clausole in esso contenute le parti non avranno null'altro a che pretendere l'una dall'altra.
13) Spese processuali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a ED (MN) in data 9.10.2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 24, parte II, serie C, anno 2011, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (il 6.5.2008) e (il 6.10.2012). Per_1
Le parti, dopo la prima udienza, hanno raggiunto un accordo a definizione della lite e, all'udienza del
18.12.2025, celebrata in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
Il GI ha, quindi, rimesso la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva di separazione.
*** La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori, la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse, a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti attualmente in essere.
La causa verrà rimessa in istruttoria per la conferma in via definitiva dei provvedimenti in questa sede disposti solo in via temporanea ed urgente.
Le spese di lite verranno regolamentate in sede di sentenza definitiva di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone, in via temporanea ed urgente, quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo;
5) Spese di lite rimesse alla sentenza definitiva.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.12.2025.
La Presidente estensora
CL GH