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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9316/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9316/2022 promossa da
Parte_1
RO RA ATTORE/I contro
quale mandataria Controparte_1 [...]
Controparte_2
Con l'avv. VILLANOVA ERIKA e l'avv. LAACHIR YASMINE
Controparte_3
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27 novembre 2024 sulle conclusioni per l'attrice: “- in via preliminare: si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità
– per tutte le ragioni esposte in atti – della costituzione in giudizio della CP_1
e, per l'effetto, che venga disposta la estromissione della medesima
[...]
1 dall'odierno giudizio e si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio con la terza interveniente in quanto totalmente sprovvista di titolo, sostanziale e pro- cessuale, per intervenire nell'odierno giudizio;
- si insiste per la declaratoria di contumacia di Controparte_4
- in via ulteriormente preliminare: ci si oppone alla acquisizione della CTU resa in sede di ATP perchè non resa nei confronti di e perché nulla, inefficace CP_4
e inopponibile all'attrice per tutte le ragioni esposte in atto introduttivo, successive verbalizzazioni, note cartolari, istanze, memoria autorizzata del 21.03.2023 e suc- cessive memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- in via preliminare subordinata: si chiede che il giudice dichiari nulla la CTU depositata in ATP in quanto priva della sottoscrizione degli specialisti del collegio peritale nominato dal Giudice e perché invalida, inefficace e inopponibile all'attrice per tutte le ragioni esposte in atto introduttivo, successive verbalizzazioni, note cartolari, istanze, memoria autorizzata del 21.03.2023 e memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; in ogni caso, espungere dal processo qualsivoglia documen- tazione inerente il procedimento per ATP RG. n. 4494/2021 per tutte le ragioni già evidenziate in atti;
- in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e di- chiarata l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in solido fra loro, ognuno per il suo titolo come per legge, nella determinazione del sinistro per cui è causa, con- dannare i convenuti in solido fra loro, ognuno per il suo titolo come per legge, a risarcire tutti i danni patrimoniali (compreso il danno da lucro cessante lavorativo e pensionistico) e non patrimoniali di qualsivoglia natura patiti da nel Parte_1
sinistro per cui è causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, nella misura che risulterà in corso di causa in applicazione dei criteri fissati dalle Tabelle di Milano
o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le
2 causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la do- vuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e n. 3 c.p.c., memoria autorizzata del 21.03.2023, note cartolari e istanze nonchè per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze;
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore [del] … Procuratore”;
Per n.q.: Controparte_1
In VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare l'ammis- sibilità della costituzione di rappresentata da Controparte_4 [...]
quale legittimata passiva ex art. 141 CDA e rappresentante ex art. CP_5
77 c.p.c. di in forza di mandato e convenzione ' CP_6 [...]
, rigettare ogni pretesa attorea in quanto Parte_2
infondata e non provata, oltre ad essere stata integralmente risarcita, con il paga- mento della somma di Euro 32.000,00, e conformemente all'esito della CTU della dr.ssa svolta in seno all'ATP avanti il Tribunale di Venezia, RGN Per_1
4494/2021 GI Dott. CASABIANCA sez. II per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richie- ste dalla sig.ra in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente Pt_1
provate a seguito di istruttoria rigorosa, valutando il danno biologico sofferto sulla base della della CTU della dr.ssa svolta in seno all'ATP avanti il Tri- Per_1
bunale di Venezia, RGN 4494/2021 GI Dott. CASABIANCA sez. II e, per l'ef- fetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate SULLA BASE
3 DELLA RELAZIONE DEL CTU , evitando la liquidazioni Persona_2
di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplica- zione del danno, decurtando la somma di Euro 32.000,00 già liquidata in sede stra- giudiziale da ex art. 141 CDA. CP_1
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse e CON-
DANNA DI PARTE ATTRICE PER LITE TEMERARIA EX ART 96 CPC.
In via istruttoria, si richiama tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito con
TUTTI i propri scritti difensivi.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio ulle conclusioni di cui in premessa. Controparte_4
Radicatosi il contraddittorio, la (mandataria di) parte convenuta contestava la do- manda attorea, della quale chiedeva la reiezione – o comunque la riduzione – per i motivi di cui al proprio atto introduttivo.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti pre- cisavano le conclusioni con note scritte e il Giudice tratteneva la causa in decisione,
a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c. con i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea va accolta, per quanto di ragione.
Va in primo luogo ribadita la ritenuta valida costituzione di CP_1
quale rappresentante ex art 77 cpc di , qui citata, giusta Controparte_4
mandato irrevocabile all. b conv. e della Convenzione ex art. 13 D.P.R. CP_2
254/2006, per i motivi di cui all'ordinanza di questo Giudice dep. 22.8.2023 da intendersi qui richiamata e ritrascritta.
*
4 Nel merito delle lesioni de quibus può inoltre farsi riferimento alla ctu medico – legale svolta in sede sommaria (proc. ex art. 696 bis c.p.c. r.g. 4494/21) nel contrad- dittorio delle parti ed in primis dell'odierna attrice che qui ne contesta la validità con argomenti non condivisibili.
In primo luogo, non convince la difesa attorea quando si oppone all'acquisizione del “fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo RG. n. 4494/2021; e ciò come se, in buona sostanza, tale corposa documentazione fosse già stata acquisita agli atti del giudizio;
il tutto, in palese violazione dell'art. 698 c.p.c. a norma del quale l'eventuale assunzione del mezzo preventivo non può certo prescindere dalle questioni relative all'ammissibilità e rilevanza dello stesso, né – soprattutto – impedire la sua rinnovazione nel giudizio di merito (Cass., S.U.,
Ordinanza 5 – 20 giugno 2007, n. 14301)” (cfr. I memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. att.), citando una giurisprudenza non del tutto pertinente e soprattutto oscurando il dato normativo rappresentato dall'art. 696 bis V co. c.p.c. che tale acquisizione consente.
Peraltro, non si vede – in concreto – a quali specifiche valutazioni di ammissibilità debba sottostare l'acquisizione di una ctu, che a differenza dei mezzi istruttori in senso proprio (ed in primis la prova per testi, soggetta ai noti limiti di ammissibilità ex art. 2721 ss. c.c.) – è uno strumento che il Giudice può sempre disporre, anche d'ufficio (a mente dell'art. 66 c.p.c.)
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore difesa attorea, secondo cui “la CTU depositata nel procedimento per ATP incardinato dalla non è opponibile CP_1
all'attrice sia perché nulla in quanto la stessa non è stata sottoscritta dagli altri membri del collegio peritale (ovvero dallo specialista psichiatra dott. Persona_3
sia perché depositata nell'ambito di un procedimento ove l'odierna con-
[...]
venuta ovver non era parte in causa”. Controparte_4
5 La prima doglianza è infondata perché il dott. non è stato nominato quale Per_4
ctu ma è un ausiliario del Giudice e come tale non è tenuto a sottoscrivere la rela- zione del consulente tecnico d'ufficio.
Quanto alla seconda, se è vero che “il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui discorre controparte è stato promosso da e non da CP_1 Controparte_4
unica compagnia evocata in giudizio e unica legittimata a costituirsi;
- pertanto, la documentazione, e soprattutto la CTU, resa in quel procedimento non potrà essere acquisita nel presente giudizio e soprattutto non potrà essere fatta valere nei confronti dei (né opposta a) (cfr. I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. att., p. 4), costituisce CP_4
principio generale consolidato quello per cui l'opponibilità delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato sia stato ivi validamente evocato. Nella specie, l'odierna attrice effettiva- mente partecipò al procedimento preventivo ed ivi non ha mai lamentato alcuna lesione del proprio diritto di difesa, legale o tecnica.
Prosegue la parte attrice odierna rilevando come “in realtà, la CTU in questione non è opponibile, per ovvie quanto lampanti ragioni, neanche all'attrice;
- infatti, l'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP - oltre a non rivestire alcuna efficacia di alcun tipo nei confronti dell'attrice - è stato integralmente, lungamente e motivatamente contestato…” (cfr. I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. att., pp. 4 – 5, enfasi nel testo).
Anche sul punto, alla luce della replica della ctu – sintetica (come peraltro impone l'art. 195 c.p.c.), ma chiara, in particolare sui profili causali e sulla distinzione tra i pregiudizi causati dal sinistro ed altri disturbi dell'attrice – non residuano seri profili tecnici atti a inficiarne le conclusioni.
6 La relazione del c.t.u. non è dunque affetta da alcun vizio che la renda nulla, mentre
“inefficacia” e “inutilizzabilità” sono riferimenti “descrittivi”, privi di portata pre- cettiva, in quanto non desumibili dalla disciplina del processo civile e come tali ininfluenti ai fini del presente decidere. Lo stesso dicasi per la chiesta “espunzione” di atti e documenti dal fascicolo di causa, non trovando tale rimedio alcuna collo- cazione nella sistematica del rito civile.
Ciò posto, e ricordato che parte attrice chiede il risarcimento dei danni biologico, morale e da spese mediche patiti a causa del sinistro occorso il 7.5.2019 quando viaggiava come trasportata in una vettura tamponata dal veicolo di proprietà e con- dotto da , assicurato per la RCA con , non vi sono Controparte_3 CP_4
ragioni – anche nella prospettiva della ragionevole durata del processo – per non fare riferimento alla ctu effettuata nel contraddittorio tra le odierne parti nel pro- cedimento ex art. 696 bis c.p.c. – r.g. 4494/21).
Passando dunque al merito dei pregiudizi in contesa, la dott. ssa ha accer- Per_1
tato – con valutazione raggiunta previo scrupoloso esame del caso, logica e con- gruamente motivata e come tale idonea a fondare la presente decisione – che “la valutazione della documentazione sanitaria e la visita diretta della periziata consentono di rico- noscere un Danno Biologico Temporaneo Parziale quantificabile in 7 giorni al
75%, relativo al periodo in cui ha mantenuto il collare;
30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al 25%. Tale periodo trova giustificazione nella lenta e graduale evolu- zione e risoluzione in postumi delle lesioni riportate in data 07.05.19 … i postumi … rappre- sentati da modesti esiti algodisfunzionali a carico del rachide cervicale associati a sensazione di instabilità (in preesistente iporeflessia vestibolare non quantificabile che giustifica la permanenza del disequilibrio non compensato) ed una reazione di adattamento con umore misto, ansioso- de- pressivo in forma clinica attenuata … incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 10% (dieci per cento). In relazione anche a quanto riportato anche nel parere dell'ausiliario Psichiatra,
7 Dott. si ritiene che tali postumi influiscano in misura discreta sulla sfera individuale e Per_4
relazionale del soggetto. Sulla scorta della documentazione agli atti è possibile quantificare una
Inabilità Lavorativa Temporanea Totale di 37 giorni e Parziale al 50% di ulteriori 60 giorni.
Per quanto attiene l'Inabilità Lavorativa Permanente, il quadro residuato alle lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa non influisce in maniera significativa sulla capacità lavorativa specifica del soggetto.
Si ritiene che il quadro evolutivo, consenta di riconoscere un grado di sofferenza moderato di 67 giorni e lieve-moderato nel cronico in ragione dei postumi residuati.
Le spese mediche documentate (ticket del 08.05.19 € 74,30, ecocolordoppler TSA e visita fisiatrica € 292,00, pro forma parere medico- legale € 3660,00, previa emissione di relativa fattura) per un totale di euro 4.026,30 a cui va aggiunto il costo della C.T.U., appaiono essere congrue e pertinenti alle lesioni riportate” (rel. dott.ssa , cit. – enfasi aggiunta). Per_1
Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attrice (n. 26.10.1988) al momento del sinistro
(avvenuto il 7.5.2019) e applicate le tabelle di questo Tribunale nell'edizione aggior- nata al 2020, spettano all'attrice complessivamente € 35.000,00 compresi danno morale nell'acuzie e nel cronico e inabilità lavorativa assoluta e parziale: da tale somma detratto il percepito, come si dirà infra.
In merito all'uso delle Tabelle Veneziane si ricorda che per costante giurisprudenza di questo Giudice, Il ricorso a tabelle elaborate da altri Tribunali induce a liquidare un danno biologico comprensivo (sempre e comunque) di tutte le sottocategorie di danno non patrimoniale in astratto risarcibile. In particolare, la componente c.d. morale nelle tabelle milanesi si trova inglobata all'interno del valore del danno non patrimoniale, che le sentenze cc.dd. di San Martino del 2008 hanno affrancato dal dato della temporaneità affidandone tuttavia la tutela alla prova di un pregiudizio grave e di una lesione seria in relazione a diritti inviolabili della persona costituzio- nalmente rilevanti. Anche per C. Cass. sez. III civ. 30-07-2015, n. 16197 “Le tabelle
8 di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie;
ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'adeguatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso”. Le ragioni che ancora oggi giustificano il ricorso a tabelle diverse da quelle meneghine si devono dunque al rispetto di quanto sta- tuito nelle sentenze di San Martino del 2008, considerando partitamente la compo- nente morale e quella biologica. Peraltro, la soluzione in uso presso questo Tribu- nale sembra avere trovato avallo nell'art. 1, commi 17 e 18, l. 124/2017 con cui sono stati riscritti gli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/205, non senza rimarcare come sia persistente l'attenzione verso la componente morale da parte del Supremo col- legio (v. C. Cass. sez. III civ. 17-01-2018, n. 901; 13.10.2017, n. 24075; 20-04-2016,
n. 7766; 13-01-2016, n. 339; 23.1.2014, n. 1361). In altri termini, il danno morale, ove dimostrato, è risarcibile autonomamente, senza che ciò comporti alcuna dupli- cazione risarcitoria, sanciva che il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente «sofferenza soggettiva» mediante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato, ma deve preliminar- mente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di «personalizzazione» adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Peraltro, ed in concreto, applicando le diverse tabelle del Tribunale di Milano de- valutate al 2020 non si ottengono, complessivamente, risultati apprezzabilmente
9 diversi, quali sono riportati nella comparsa conclusionale di che CP_1
qui sul punto si richiama.
Al netto di quanto già versato da all'attrice, pari a com- Controparte_1
plessivi € 32.000,00, le sono ad oggi dovuti – per risarcimento dei danni patrimo- niali e non patrimoniali causati dal sinistro del 7 maggio 2019 - ulteriori € 4000,00.
I convenuti vanno pertanto dichiarati tenuti e condannati al pagamento, in solido tra loro, di tale somma oltre rivalutazione monetaria dal 2020 ad oggi e interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate;
dall'introduzione del presente giudizio tali interessi andranno calcolati ex art. 1284, IV co. c.p.c.
*
Le spese processuali vanno compensate, con riferimento ad entrambe le fase – sommaria e di merito;
gli oneri di ctu del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. – liqui- dati con separato decreto – restano a carico della parte che lo ha chiesto, ossia la
, in quanto spese stragiudiziali (v. C. Cass. 21975/2019 e conforme CP_1
C. Cass. 34540/2024).
L'esito del giudizio preclude la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. difettandone la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, di € 4000,00 – al netto del percepito
– oltre interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, IV c.c. dall'introduzione del presente giudizio) dal fatto al saldo, sulle somme rivalutate annualmente dal 2020 ad oggi;
2) compensa le spese legali e tecniche tra le parti;
10 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu del CP_1
procedimento r.g. 4494/2021 liquidate con separato decreto;
4) respinge l'istanza di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta costituita.
Così deciso in data 18 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9316/2022 promossa da
Parte_1
RO RA ATTORE/I contro
quale mandataria Controparte_1 [...]
Controparte_2
Con l'avv. VILLANOVA ERIKA e l'avv. LAACHIR YASMINE
Controparte_3
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27 novembre 2024 sulle conclusioni per l'attrice: “- in via preliminare: si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità
– per tutte le ragioni esposte in atti – della costituzione in giudizio della CP_1
e, per l'effetto, che venga disposta la estromissione della medesima
[...]
1 dall'odierno giudizio e si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio con la terza interveniente in quanto totalmente sprovvista di titolo, sostanziale e pro- cessuale, per intervenire nell'odierno giudizio;
- si insiste per la declaratoria di contumacia di Controparte_4
- in via ulteriormente preliminare: ci si oppone alla acquisizione della CTU resa in sede di ATP perchè non resa nei confronti di e perché nulla, inefficace CP_4
e inopponibile all'attrice per tutte le ragioni esposte in atto introduttivo, successive verbalizzazioni, note cartolari, istanze, memoria autorizzata del 21.03.2023 e suc- cessive memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- in via preliminare subordinata: si chiede che il giudice dichiari nulla la CTU depositata in ATP in quanto priva della sottoscrizione degli specialisti del collegio peritale nominato dal Giudice e perché invalida, inefficace e inopponibile all'attrice per tutte le ragioni esposte in atto introduttivo, successive verbalizzazioni, note cartolari, istanze, memoria autorizzata del 21.03.2023 e memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; in ogni caso, espungere dal processo qualsivoglia documen- tazione inerente il procedimento per ATP RG. n. 4494/2021 per tutte le ragioni già evidenziate in atti;
- in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e di- chiarata l'esclusiva responsabilità dei convenuti, in solido fra loro, ognuno per il suo titolo come per legge, nella determinazione del sinistro per cui è causa, con- dannare i convenuti in solido fra loro, ognuno per il suo titolo come per legge, a risarcire tutti i danni patrimoniali (compreso il danno da lucro cessante lavorativo e pensionistico) e non patrimoniali di qualsivoglia natura patiti da nel Parte_1
sinistro per cui è causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, nella misura che risulterà in corso di causa in applicazione dei criteri fissati dalle Tabelle di Milano
o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le
2 causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la do- vuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e n. 3 c.p.c., memoria autorizzata del 21.03.2023, note cartolari e istanze nonchè per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze;
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore [del] … Procuratore”;
Per n.q.: Controparte_1
In VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare l'ammis- sibilità della costituzione di rappresentata da Controparte_4 [...]
quale legittimata passiva ex art. 141 CDA e rappresentante ex art. CP_5
77 c.p.c. di in forza di mandato e convenzione ' CP_6 [...]
, rigettare ogni pretesa attorea in quanto Parte_2
infondata e non provata, oltre ad essere stata integralmente risarcita, con il paga- mento della somma di Euro 32.000,00, e conformemente all'esito della CTU della dr.ssa svolta in seno all'ATP avanti il Tribunale di Venezia, RGN Per_1
4494/2021 GI Dott. CASABIANCA sez. II per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richie- ste dalla sig.ra in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente Pt_1
provate a seguito di istruttoria rigorosa, valutando il danno biologico sofferto sulla base della della CTU della dr.ssa svolta in seno all'ATP avanti il Tri- Per_1
bunale di Venezia, RGN 4494/2021 GI Dott. CASABIANCA sez. II e, per l'ef- fetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate SULLA BASE
3 DELLA RELAZIONE DEL CTU , evitando la liquidazioni Persona_2
di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplica- zione del danno, decurtando la somma di Euro 32.000,00 già liquidata in sede stra- giudiziale da ex art. 141 CDA. CP_1
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse e CON-
DANNA DI PARTE ATTRICE PER LITE TEMERARIA EX ART 96 CPC.
In via istruttoria, si richiama tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito con
TUTTI i propri scritti difensivi.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio ulle conclusioni di cui in premessa. Controparte_4
Radicatosi il contraddittorio, la (mandataria di) parte convenuta contestava la do- manda attorea, della quale chiedeva la reiezione – o comunque la riduzione – per i motivi di cui al proprio atto introduttivo.
Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, le parti pre- cisavano le conclusioni con note scritte e il Giudice tratteneva la causa in decisione,
a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c. con i termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda attorea va accolta, per quanto di ragione.
Va in primo luogo ribadita la ritenuta valida costituzione di CP_1
quale rappresentante ex art 77 cpc di , qui citata, giusta Controparte_4
mandato irrevocabile all. b conv. e della Convenzione ex art. 13 D.P.R. CP_2
254/2006, per i motivi di cui all'ordinanza di questo Giudice dep. 22.8.2023 da intendersi qui richiamata e ritrascritta.
*
4 Nel merito delle lesioni de quibus può inoltre farsi riferimento alla ctu medico – legale svolta in sede sommaria (proc. ex art. 696 bis c.p.c. r.g. 4494/21) nel contrad- dittorio delle parti ed in primis dell'odierna attrice che qui ne contesta la validità con argomenti non condivisibili.
In primo luogo, non convince la difesa attorea quando si oppone all'acquisizione del “fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo RG. n. 4494/2021; e ciò come se, in buona sostanza, tale corposa documentazione fosse già stata acquisita agli atti del giudizio;
il tutto, in palese violazione dell'art. 698 c.p.c. a norma del quale l'eventuale assunzione del mezzo preventivo non può certo prescindere dalle questioni relative all'ammissibilità e rilevanza dello stesso, né – soprattutto – impedire la sua rinnovazione nel giudizio di merito (Cass., S.U.,
Ordinanza 5 – 20 giugno 2007, n. 14301)” (cfr. I memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. att.), citando una giurisprudenza non del tutto pertinente e soprattutto oscurando il dato normativo rappresentato dall'art. 696 bis V co. c.p.c. che tale acquisizione consente.
Peraltro, non si vede – in concreto – a quali specifiche valutazioni di ammissibilità debba sottostare l'acquisizione di una ctu, che a differenza dei mezzi istruttori in senso proprio (ed in primis la prova per testi, soggetta ai noti limiti di ammissibilità ex art. 2721 ss. c.c.) – è uno strumento che il Giudice può sempre disporre, anche d'ufficio (a mente dell'art. 66 c.p.c.)
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore difesa attorea, secondo cui “la CTU depositata nel procedimento per ATP incardinato dalla non è opponibile CP_1
all'attrice sia perché nulla in quanto la stessa non è stata sottoscritta dagli altri membri del collegio peritale (ovvero dallo specialista psichiatra dott. Persona_3
sia perché depositata nell'ambito di un procedimento ove l'odierna con-
[...]
venuta ovver non era parte in causa”. Controparte_4
5 La prima doglianza è infondata perché il dott. non è stato nominato quale Per_4
ctu ma è un ausiliario del Giudice e come tale non è tenuto a sottoscrivere la rela- zione del consulente tecnico d'ufficio.
Quanto alla seconda, se è vero che “il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui discorre controparte è stato promosso da e non da CP_1 Controparte_4
unica compagnia evocata in giudizio e unica legittimata a costituirsi;
- pertanto, la documentazione, e soprattutto la CTU, resa in quel procedimento non potrà essere acquisita nel presente giudizio e soprattutto non potrà essere fatta valere nei confronti dei (né opposta a) (cfr. I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. att., p. 4), costituisce CP_4
principio generale consolidato quello per cui l'opponibilità delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato sia stato ivi validamente evocato. Nella specie, l'odierna attrice effettiva- mente partecipò al procedimento preventivo ed ivi non ha mai lamentato alcuna lesione del proprio diritto di difesa, legale o tecnica.
Prosegue la parte attrice odierna rilevando come “in realtà, la CTU in questione non è opponibile, per ovvie quanto lampanti ragioni, neanche all'attrice;
- infatti, l'elaborato peritale depositato nel procedimento di ATP - oltre a non rivestire alcuna efficacia di alcun tipo nei confronti dell'attrice - è stato integralmente, lungamente e motivatamente contestato…” (cfr. I memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. att., pp. 4 – 5, enfasi nel testo).
Anche sul punto, alla luce della replica della ctu – sintetica (come peraltro impone l'art. 195 c.p.c.), ma chiara, in particolare sui profili causali e sulla distinzione tra i pregiudizi causati dal sinistro ed altri disturbi dell'attrice – non residuano seri profili tecnici atti a inficiarne le conclusioni.
6 La relazione del c.t.u. non è dunque affetta da alcun vizio che la renda nulla, mentre
“inefficacia” e “inutilizzabilità” sono riferimenti “descrittivi”, privi di portata pre- cettiva, in quanto non desumibili dalla disciplina del processo civile e come tali ininfluenti ai fini del presente decidere. Lo stesso dicasi per la chiesta “espunzione” di atti e documenti dal fascicolo di causa, non trovando tale rimedio alcuna collo- cazione nella sistematica del rito civile.
Ciò posto, e ricordato che parte attrice chiede il risarcimento dei danni biologico, morale e da spese mediche patiti a causa del sinistro occorso il 7.5.2019 quando viaggiava come trasportata in una vettura tamponata dal veicolo di proprietà e con- dotto da , assicurato per la RCA con , non vi sono Controparte_3 CP_4
ragioni – anche nella prospettiva della ragionevole durata del processo – per non fare riferimento alla ctu effettuata nel contraddittorio tra le odierne parti nel pro- cedimento ex art. 696 bis c.p.c. – r.g. 4494/21).
Passando dunque al merito dei pregiudizi in contesa, la dott. ssa ha accer- Per_1
tato – con valutazione raggiunta previo scrupoloso esame del caso, logica e con- gruamente motivata e come tale idonea a fondare la presente decisione – che “la valutazione della documentazione sanitaria e la visita diretta della periziata consentono di rico- noscere un Danno Biologico Temporaneo Parziale quantificabile in 7 giorni al
75%, relativo al periodo in cui ha mantenuto il collare;
30 giorni al 50% ed ulteriori 60 giorni al 25%. Tale periodo trova giustificazione nella lenta e graduale evolu- zione e risoluzione in postumi delle lesioni riportate in data 07.05.19 … i postumi … rappre- sentati da modesti esiti algodisfunzionali a carico del rachide cervicale associati a sensazione di instabilità (in preesistente iporeflessia vestibolare non quantificabile che giustifica la permanenza del disequilibrio non compensato) ed una reazione di adattamento con umore misto, ansioso- de- pressivo in forma clinica attenuata … incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 10% (dieci per cento). In relazione anche a quanto riportato anche nel parere dell'ausiliario Psichiatra,
7 Dott. si ritiene che tali postumi influiscano in misura discreta sulla sfera individuale e Per_4
relazionale del soggetto. Sulla scorta della documentazione agli atti è possibile quantificare una
Inabilità Lavorativa Temporanea Totale di 37 giorni e Parziale al 50% di ulteriori 60 giorni.
Per quanto attiene l'Inabilità Lavorativa Permanente, il quadro residuato alle lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa non influisce in maniera significativa sulla capacità lavorativa specifica del soggetto.
Si ritiene che il quadro evolutivo, consenta di riconoscere un grado di sofferenza moderato di 67 giorni e lieve-moderato nel cronico in ragione dei postumi residuati.
Le spese mediche documentate (ticket del 08.05.19 € 74,30, ecocolordoppler TSA e visita fisiatrica € 292,00, pro forma parere medico- legale € 3660,00, previa emissione di relativa fattura) per un totale di euro 4.026,30 a cui va aggiunto il costo della C.T.U., appaiono essere congrue e pertinenti alle lesioni riportate” (rel. dott.ssa , cit. – enfasi aggiunta). Per_1
Pertanto, tenuto conto dell'età dell'attrice (n. 26.10.1988) al momento del sinistro
(avvenuto il 7.5.2019) e applicate le tabelle di questo Tribunale nell'edizione aggior- nata al 2020, spettano all'attrice complessivamente € 35.000,00 compresi danno morale nell'acuzie e nel cronico e inabilità lavorativa assoluta e parziale: da tale somma detratto il percepito, come si dirà infra.
In merito all'uso delle Tabelle Veneziane si ricorda che per costante giurisprudenza di questo Giudice, Il ricorso a tabelle elaborate da altri Tribunali induce a liquidare un danno biologico comprensivo (sempre e comunque) di tutte le sottocategorie di danno non patrimoniale in astratto risarcibile. In particolare, la componente c.d. morale nelle tabelle milanesi si trova inglobata all'interno del valore del danno non patrimoniale, che le sentenze cc.dd. di San Martino del 2008 hanno affrancato dal dato della temporaneità affidandone tuttavia la tutela alla prova di un pregiudizio grave e di una lesione seria in relazione a diritti inviolabili della persona costituzio- nalmente rilevanti. Anche per C. Cass. sez. III civ. 30-07-2015, n. 16197 “Le tabelle
8 di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie;
ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'adeguatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso”. Le ragioni che ancora oggi giustificano il ricorso a tabelle diverse da quelle meneghine si devono dunque al rispetto di quanto sta- tuito nelle sentenze di San Martino del 2008, considerando partitamente la compo- nente morale e quella biologica. Peraltro, la soluzione in uso presso questo Tribu- nale sembra avere trovato avallo nell'art. 1, commi 17 e 18, l. 124/2017 con cui sono stati riscritti gli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/205, non senza rimarcare come sia persistente l'attenzione verso la componente morale da parte del Supremo col- legio (v. C. Cass. sez. III civ. 17-01-2018, n. 901; 13.10.2017, n. 24075; 20-04-2016,
n. 7766; 13-01-2016, n. 339; 23.1.2014, n. 1361). In altri termini, il danno morale, ove dimostrato, è risarcibile autonomamente, senza che ciò comporti alcuna dupli- cazione risarcitoria, sanciva che il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente «sofferenza soggettiva» mediante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato, ma deve preliminar- mente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di «personalizzazione» adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Peraltro, ed in concreto, applicando le diverse tabelle del Tribunale di Milano de- valutate al 2020 non si ottengono, complessivamente, risultati apprezzabilmente
9 diversi, quali sono riportati nella comparsa conclusionale di che CP_1
qui sul punto si richiama.
Al netto di quanto già versato da all'attrice, pari a com- Controparte_1
plessivi € 32.000,00, le sono ad oggi dovuti – per risarcimento dei danni patrimo- niali e non patrimoniali causati dal sinistro del 7 maggio 2019 - ulteriori € 4000,00.
I convenuti vanno pertanto dichiarati tenuti e condannati al pagamento, in solido tra loro, di tale somma oltre rivalutazione monetaria dal 2020 ad oggi e interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate;
dall'introduzione del presente giudizio tali interessi andranno calcolati ex art. 1284, IV co. c.p.c.
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Le spese processuali vanno compensate, con riferimento ad entrambe le fase – sommaria e di merito;
gli oneri di ctu del procedimento ex art. 669 bis c.p.c. – liqui- dati con separato decreto – restano a carico della parte che lo ha chiesto, ossia la
, in quanto spese stragiudiziali (v. C. Cass. 21975/2019 e conforme CP_1
C. Cass. 34540/2024).
L'esito del giudizio preclude la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. difettandone la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, di € 4000,00 – al netto del percepito
– oltre interessi legali (nella misura di cui all'art. 1284, IV c.c. dall'introduzione del presente giudizio) dal fatto al saldo, sulle somme rivalutate annualmente dal 2020 ad oggi;
2) compensa le spese legali e tecniche tra le parti;
10 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu del CP_1
procedimento r.g. 4494/2021 liquidate con separato decreto;
4) respinge l'istanza di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta costituita.
Così deciso in data 18 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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